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Affidamento diretto sotto soglia: puoi ancora impugnarlo? - Studio Legale MP - Verona

L'errore che quasi nessuna impresa si aspetta di commettere è questo: attendere l'esito dell'istanza di accesso agli atti per valutare i vizi dell'affidamento, e accorgersi troppo tardi che il termine per ricorrere era già decorso dal giorno in cui la stazione appaltante aveva pubblicato la propria decisione di contrarre sull'albo online. Non è una svista rara. È sistematica, e costa l'irricevibilità del ricorso prima ancora che il giudice entri nel merito.

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Il termine di trenta giorni decorre dalla pubblicazione: la svolta del TAR Lazio

Negli affidamenti diretti, il tempo del contenzioso non decorre secondo la stessa grammatica delle procedure di gara ordinarie. Lo ha chiarito con nettezza il TAR Lazio, Sez. V bis, con la sentenza 23 marzo 2026, n. 5380.

Il giudice amministrativo ha precisato che, quando l'amministrazione dispone un affidamento diretto mediante decisione a contrarre semplificata, il termine di trenta giorni per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione online dell'atto sul sito istituzionale dell'ente, purché da tale atto siano desumibili gli elementi essenziali della lesione.

Il caso concreto è emblematico. Si trattava di un affidamento diretto per un servizio di votazione da remoto. Una società concorrente, dopo aver ricevuto comunicazione di non ammissione, aveva presentato istanza di accesso agli atti e, successivamente, notificato il ricorso oltre i trenta giorni dalla pubblicazione della decisione di contrarre, sostenendo di aver appreso i dettagli dell'affidamento solo in un momento successivo tramite la piattaforma telematica. Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

L'istanza di accesso agli atti non produce automaticamente alcun differimento del termine, se la decisione pubblicata consente già all'operatore di comprendere chi sia stato scelto, quale sia l'oggetto dell'affidamento e quali profili di illegittimità possano essere contestati.

La sentenza ha precisato che il termine non poteva neppure dirsi sospeso o differito dalla pendenza del riscontro all'istanza di accesso, atteso che i documenti non potevano essere considerati indispensabili per l'individuazione dei vizi rilevati nel gravame.

La conseguenza pratica è diretta: l'operatore economico ha l'onere di monitorare il sito della stazione appaltante, essendo la pubblicazione idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Aspettare la comunicazione individuale, in questa materia, è una strategia perdente.

Siamo di fronte a un'applicazione rigorosa del principio vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila, non chi attende passivamente. Nell'affidamento diretto, la vigilanza non è una buona prassi ma un onere giuridicamente vincolante.

La "gara mascherata" e il principio di autovincolo

Superato l'ostacolo processuale, il terreno di merito riserva altrettante insidie — questa volta per le stazioni appaltanti.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 25 maggio 2026, n. 4185, segna un punto fermo nella disciplina degli affidamenti sotto soglia: la stazione appaltante non può disapplicare le regole che essa stessa ha introdotto. La pronuncia affronta una vicenda in cui una stazione appaltante aveva strutturato una procedura come una gara, pur qualificandola formalmente come affidamento diretto.

Il Collegio chiarisce che la qualificazione formale impressa dalla stazione appaltante non è decisiva quando l'assetto concreto della procedura riveli l'esistenza di una vera competizione tra operatori economici. La decisione assume particolare rilievo perché distingue l'affidamento diretto previo interpello dalla gara sostanziale, valorizzando il principio dell'autovincolo amministrativo.

Il caso di specie è eloquente: la vicenda origina da un avviso pubblico per l'individuazione di un operatore incaricato di gestire servizi tecnici e dirette streaming di eventi sportivi; l'avviso richiedeva requisiti professionali molto specifici, con valutazione delle manifestazioni di interesse e dei curricula, individuando due offerte ritenute idonee per poi affidare il servizio a un operatore con un'offerta economica leggermente più bassa.

La pronuncia conferma che nel nuovo Codice dei contratti pubblici l'efficienza amministrativa è legittima solo quando resta fedele alla coerenza procedimentale e al rispetto delle regole previamente stabilite.

Questo principio apre uno spazio difensivo importante per le imprese che abbiano partecipato a procedure formalmente etichettate come "affidamento diretto" ma strutturate — nella realtà — come vere gare comparative: se la stazione appaltante introduce criteri selettivi, valuta comparativamente le offerte e sceglie in base al prezzo, si autovincola al rispetto della lex specialis di fatto costruita, e non può poi invocare la natura "diretta" dell'affidamento per discostarsi dalle sue stesse regole.

Il profilo merita una riflessione che gli altri commentatori spesso trascurano. La distinzione tra affidamento diretto e gara non è puramente nominalistica, ma incide anche sulla posizione processuale dell'uscente: nelle procedure genuinamente dirette, il principio di rotazione scatta già al secondo affidamento consecutivo e l'operatore uscente è tendenzialmente privo di legittimazione attiva. TAR Campania – Napoli, Sez. IX, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1358, conferma che la procedimentalizzazione dell'affidamento diretto non lo trasforma in gara e che la rotazione opera già al secondo affidamento consecutivo. Quando invece la procedura è strutturata come gara sostanziale, il quadro cambia radicalmente: l'impresa esclusa ha interesse a ricorrere, la rotazione non è invocabile per escluderla, e la motivazione della scelta dell'affidatario deve essere puntuale.

L'obbligo di motivazione rafforza ulteriormente questa lettura. Il TAR Calabria, Sezione Seconda, con la sentenza n. 74 del 2026, affronta un profilo centrale del Codice: l'estensione dell'obbligo di motivazione nell'ambito dell'affidamento diretto. Il giudice amministrativo chiarisce che, pur in un contesto di semplificazione procedurale, la scelta di non invitare un operatore economico che abbia regolarmente manifestato interesse richiede una motivazione adeguata e rafforzata.

Nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto è stato elevato a strumento ordinario per gli appalti sotto soglia, con un ampliamento significativo degli spazi di discrezionalità delle stazioni appaltanti. Tuttavia, la semplificazione procedurale non può tradursi in un affievolimento delle garanzie sostanziali poste a tutela della concorrenza e dell'imparzialità.

Occorre aggiungere un rischio pratico che la giurisprudenza segnala ma che le imprese sottovalutano: nell'affidamento diretto, la variante "di cantiere" non è soltanto un fatto tecnico. Può incidere sul perimetro della procedura, perché un incremento economico non correttamente inquadrato rischia di far perdere coerenza a un contratto nato come sotto-soglia. Su questo punto è intervenuto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4126 del 2 marzo 2026, che fornisce un criterio pratico: quando l'importo deve restare nei limiti tipici dell'affidamento diretto e quando, invece, può oltrepassarli senza rendere l'operazione incompatibile con la procedura utilizzata.

Uno scritto di Ronald Dworkin, nel suo Taking Rights Seriously, ricorda che le regole procedurali non sono mero formalismo burocratico: sono la struttura attraverso cui i diritti sostanziali diventano esigibili. Nel contenzioso sugli appalti sotto soglia questa lezione vale doppio: chi non conosce la grammatica processuale perde la causa prima ancora di averla combattuta.

Sul piano delle soglie, vale ricordare il quadro normativo attuale: il nuovo Codice dei contratti pubblici ha innalzato significativamente le soglie per l'affidamento diretto, portandole a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture. La semplificazione era nell'intenzione del legislatore un'opportunità per le stazioni appaltanti; la giurisprudenza del 2026 sta dimostrando che quella stessa semplificazione si è trasformata in un campo minato processuale per gli operatori economici che non la presidiano con attenzione.

Il quadro che emerge è, in definitiva, coerente: la semplificazione sostanziale delle procedure sotto soglia deve essere bilanciata da una sorveglianza processuale stringente. Chi partecipa a una procedura di affidamento diretto — sia come operatore economico che si sente ingiustamente escluso, sia come impresa uscente che viene esclusa per rotazione — deve sapere che il margine di manovra si restringe drammaticamente con il passare delle ore dalla pubblicazione dell'atto. La finestra processuale è stretta, il monitoraggio del sito istituzionale e della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici non è una precauzione ma un obbligo, e la richiesta di accesso agli atti non è un salvagente: non sospende il termine, non differisce il dies a quo, non apre un secondo fronte temporale. Chi si illude del contrario arriva in giudizio già sconfitto.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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