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Un autore ligure aveva presentato a una società di produzione il progetto dettagliato di un programma radiofonico di intrattenimento: sigla, conduttore fisso, meccanica degli ascolti in diretta, rubriche ricorrenti, tempistiche di ogni segmento. Tutto scritto, datato, consegnato via email. Diciotto mesi dopo, quella stessa società mandava in onda un programma quasi identico — con nomi diversi, ma con la stessa ossatura. Il giudice ha poi dovuto decidere se quella struttura scritta fosse un'opera dell'ingegno tutelabile o una semplice idea non protetta. Questa distinzione, sottile in apparenza e decisiva in pratica, è il cuore di tutti i contenziosi su format televisivi e radiofonici.
Perché la legge italiana non protegge i format (e tuttavia li tutela)
La risposta diretta: il format non compare nell'elenco dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, la norma che elenca le opere tutelabili). Non è mai stato inserito per via legislativa. Eppure la giurisprudenza lo protegge da oltre un decennio, ricavando la tutela in via interpretativa dalla definizione elaborata dalla SIAE nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 1994: il format è un'opera dell'ingegno con struttura originale, esplicativa di uno spettacolo, compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche.
La giurisprudenza è passata da un primo orientamento che negava protezione agli schemi privi di compiutezza espressiva, a un secondo orientamento più recente che ammette la tutelabilità anche di uno "schema di trasmissione", a condizione che abbia sufficienti elementi di creatività. Il format, però, non è contemplato dall'art. 2 della legge sul diritto d'autore e non vi sono stati interventi legislativi per includerlo espressamente: la sua definizione resta frutto esclusivo dell'elaborazione giurisprudenziale.
Questo vuoto normativo ha un effetto pratico sottovalutato: ogni volta che un autore tenta di far valere i propri diritti su un format, affronta una prova giudiziale più difficile rispetto a quella di un romanziere o di un compositore. Deve dimostrare non solo che l'opera esiste, ma che ha quella struttura minima che la fa uscire dal territorio delle semplici idee.
I quattro elementi che rendono il format tutelabile
La Corte di Cassazione ha fissato i requisiti in modo progressivamente più netto. Per stabilire se il format integri gli estremi dell'opera dell'ingegno, la giurisprudenza ha chiarito che l'opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, realizzando così una struttura esplicativa ripetibile del programma.
Quattro elementi, dunque, che devono coesistere:
Il titolo identificativo, che non deve necessariamente essere unico al mondo ma deve distinguere il format nel contesto in cui opera. La struttura narrativa di base (il canovaccio, appunto), cioè la sequenza degli eventi o delle rubriche che si ripete puntata dopo puntata in modo riconoscibile. L'apparato scenico, inteso come l'insieme degli elementi visivi o sonori che caratterizzano la messa in scena. I personaggi fissi o i ruoli predefiniti, che nel caso di programmi radiofonici possono essere il conduttore con un ruolo strutturale specifico, l'opinionista fisso, la voce narrante con funzione narrativa propria.
Il format potrà dirsi tutelabile solo laddove individui con sufficiente precisione i contenuti delle relative opere derivate, e potrà dirsi attuato (o plagiato) solo laddove i suoi contenuti siano incorporati nell'opera audiovisiva o radiofonica che ne è derivata.
Un passaggio importante riguarda i format radiofonici. Non è tutelabile come opera dell'ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento: la mera idea di trasmettere attraverso la radio spezzoni di film, compresi gli effetti sonori, non è di per sé un'opera strutturata e valida come format. La radio, insomma, non abbassa la soglia: occorre la stessa compiutezza richiesta per la televisione.
Quanto deve essere "originale" il format per essere protetto?
Non occorre inventare qualcosa di mai visto. Questo è uno dei concetti più fraintesi da chi lavora nel settore creativo. Il Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, nella sentenza 21 aprile 2026 n. 6467, ha ribadito che il concetto giuridico di creatività necessaria per la tutela non coincide con quello di creazione o di novità assoluta: è sufficiente un atto creativo, seppur minimo, che rifletta la soggettività dell'autore.
Ancora più preciso è il Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, nella sentenza 8 maggio 2026 n. 7599: ai fini della tutela del diritto d'autore il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta; un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, e la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività.
Nella pratica questo significa che due autori possono concepire indipendentemente l'idea di un talent show sulla cucina, e nessuno dei due può rivendicare il monopolio sull'idea. Se però uno di loro ha scritto un canovaccio dettagliato con una meccanica di eliminazione originale, ruoli precisi dei giudici, una sigla descritta e una scaletta puntuale — quella forma espressiva è tutelabile, anche se il tema culinario è comune. Lex specialis derogat generali: la tutela non nasce dal genere, ma dalla forma specifica che il genere assume.
Cosa fare prima di mostrare il format a chiunque
Qui sta il punto che nelle pratiche seguiamo con più attenzione, perché l'errore più frequente è presentare il format in riunione prima di avere una data certa documentata. Senza data certa, il produttore può sostenere di aver elaborato la stessa idea autonomamente — e spesso vince.
Gli strumenti disponibili sono tre. Il primo è il deposito SIAE: attraverso il servizio di registrazione della Società Italiana degli Autori ed Editori, chi deposita un format ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa, corrispondente a quella del deposito; con la registrazione è inoltre possibile ottenere l'inversione dell'onere della prova circa la paternità della creazione in capo ai soggetti indicati come autori. Il deposito SIAE non crea il diritto, ma inverte chi deve provare cosa in giudizio: non un dettaglio secondario.
Il secondo strumento è la scrittura privata autenticata o la busta chiusa notarile: permette di provare la data in modo inoppugnabile senza rendere pubblico il contenuto. Il terzo, spesso dimenticato, è il contratto scritto da stipulare prima di qualsiasi presentazione, che regoli espressamente il vincolo di riservatezza e il regime di proprietà dell'idea nel caso in cui la trattativa non vada a buon fine.
Plagio del format: come si calcola il danno
Dimostrare il plagio è una cosa. Quantificare il risarcimento è un'altra, e le regole sono cambiate di recente. La Cassazione, con ordinanza n. 23592 del 20 luglio 2026, ha fissato nuovi criteri per la liquidazione del danno da plagio: i giudici devono calcolare il risarcimento in base agli utili generati dall'illecito. Chi copia un'opera altrui senza permesso ha l'obbligo di risarcire il danno, ma il conto da pagare non si calcola sull'intero guadagno ottenuto dalla nuova pubblicazione o trasmissione.
Il principio è quello della disaggregazione degli utili: il giudice deve isolare il contributo economico specificamente riconducibile alla parte copiata rispetto all'intero programma. Se il format plagiato riguarda solo la struttura della puntata finale di un talent show di 20 puntate, il risarcimento non può coprire i proventi pubblicitari dell'intera stagione. Questo orientamento, da un lato, limita le pretese eccessive; dall'altro, impone all'autore danneggiato di documentare fin dall'inizio il valore commerciale degli elementi copiati, non del programma nel suo complesso.
Sul versante della prova del plagio, il Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 11216, ha affrontato il tema del cosiddetto plagio evolutivo — cioè il caso in cui l'opera altrui viene rielaborata con modifiche solo apparenti — e della prova dell'anteriorità prodotta tardivamente. Il Tribunale ha ribadito che l'onere probatorio dell'anteriorità dell'opera grava sull'attore che invoca la tutela, e che la produzione tardiva del documento deve essere accompagnata da una giustificazione plausibile per essere ammessa. Una regola che vale come promemoria pratico: la documentazione dell'opera deve essere raccolta e conservata sin dall'inizio, non recuperata quando la controversia è già aperta.
Il rischio che gli altri articoli non segnalano: il format "modificato"
C'è un profilo che la giurisprudenza più recente ha reso più netto e che merita una riflessione specifica, perché è il terreno su cui si gioca la maggior parte delle controversie reali. Il produttore che copia un format raramente lo copia alla lettera: cambia il titolo, modifica un personaggio, aggiunge una rubrica. Può bastare a escludere il plagio?
Per verificare se c'è stata una violazione del diritto d'autore, i giudici non guardano ai dettagli secondari ma alla sostanza; la tutela scatta quando vengono copiati i tratti essenziali che caratterizzano l'opera, come il meccanismo fondamentale dello show (ad esempio, il modo in cui i concorrenti vengono eliminati o la tipologia delle prove). La valutazione spetta al giudice, che deve verificare se l'opera successiva è riconoscibile in quella precedente al di là delle piccole differenze inserite per mascherare il plagio.
Il punto critico, dunque, è l'identità strutturale dei due programmi, non la somiglianza superficiale. In un caso giudicato dal Tribunale di Roma, il giudice dispose il blocco e irrogò una sanzione pecuniaria per violazione del diritto d'autore, ritenendo il programma incriminato una derivazione non autorizzata del format originale; il Tribunale accertò che la sovrapposizione non riguardava una generica idea di gara, bensì l'identità e la combinazione degli elementi strutturali e scenici del format originale.
Questo orientamento ha una conseguenza pratica per chi difende il format copiato: non basta allegare le due scalette in parallelo e chiedere al giudice di valutarne la somiglianza visiva. Occorre una perizia tecnica che scomponga elemento per elemento i due programmi e dimostri la sovrapposizione strutturale, non quella tematica.
Come scriveva il giurista tedesco Rudolf von Jhering ne Lo scopo nel diritto, il diritto non esiste per sé stesso ma per la tutela degli interessi concreti che regola. Nel campo del format, questo significa che la norma protegge non l'idea brillante ma il lavoro creativo fatto per darle una forma. Chi ha fatto quel lavoro e lo può provare vince. Chi si è fermato all'idea, anche geniale, rimane senza protezione.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo in materia di diritto d'autore, l'errore più frequente non è la mancanza di creatività: è la mancanza di documenti. Un autore arriva con un'idea sviluppatissima in testa, cinque riunioni con il produttore alle spalle, e nulla di scritto con data certa anteriore alla messa in onda. In quel momento, il giudice non può fare molto. La finestra per agire in via preventiva — con un contratto di riservatezza, un deposito SIAE o anche solo una email autenticata prima della prima riunione — è di solito molto breve e spesso già chiusa.
Domande frequenti
Un format radiofonico ha la stessa tutela di uno televisivo?
Sì, i requisiti giuridici sono identici. Anche per un programma radiofonico occorre dimostrare la presenza di un canovaccio strutturato, ruoli fissi e una meccanica riconoscibile e ripetibile. La semplice idea di trasmettere un certo tipo di contenuti non è sufficiente, a prescindere dal mezzo trasmissivo.
Se deposito il format alla SIAE, sono al sicuro dal plagio?
Il deposito SIAE non impedisce fisicamente che qualcuno copi il format, ma fornisce una prova con data certa dell'esistenza dell'opera, che l'autore potrà opporre al presunto plagiario a dover provare di aver lavorato autonomamente. È uno strumento di tutela preventiva molto efficace, a condizione che il documento depositato contenga già tutti gli elementi strutturali qualificanti.
Posso agire in giudizio se il produttore ha cambiato il titolo e qualche dettaglio?
Dipende dall'entità delle modifiche. Se la struttura di base — la sequenza delle fasi, la meccanica del programma, i ruoli dei personaggi fissi — è rimasta sostanzialmente identica, le modifiche superficiali non escludono il plagio. Il giudice valuterà se il programma successivo è riconoscibile come derivazione dell'originale, al di là delle differenze estetiche. In questi casi la perizia tecnica comparativa è lo strumento probatorio decisivo.
Redazione - Staff Studio Legale MP