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Accesso atti di gara: quando scatta il termine dei 10 giorni - Studio Legale MP - Verona

C'è un orologio che inizia a ticchettare il giorno in cui ricevi la comunicazione di aggiudicazione di una gara pubblica. Hai dieci giorni — non trenta, non sessanta — per impugnare le decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento delle offerte. Se non lo fai in tempo, decade il diritto. Ma da quando, esattamente, comincia a correre quel termine? La risposta non è scontata come sembra, e sbagliare può costare l'intera tutela giurisdizionale.

Guida pratica dello Studio
Appalti pubblici: esclusione, aggiudicazione e ricorso al TAR
Termini per il ricorso, oscuramento delle offerte e stand still: calcola le scadenze dopo la comunicazione.
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Il rito super-accelerato sull'accesso agli atti di gara, introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), è uno degli istituti più delicati che la riforma ha portato con sé. Comprime a dieci giorni il termine per proporre ricorso avverso le decisioni di oscuramento parziale delle offerte, innestando un rito speciale che si innesca sulla comunicazione dell'aggiudicazione. In questo quadro, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 4090, ha fornito una risposta precisa e molto attesa: il termine decadenziale di dieci giorni per impugnare le decisioni di oscuramento non può decorrere se la stazione appaltante non ha adottato — e comunicato — una vera decisione sulla richiesta di secretazione, giacché solo in quel momento l'operatore economico dispone degli elementi necessari per calibrare il proprio ricorso.

Il quadro normativo: cosa prevede l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici

L'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante renda disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, a tutti i candidati non definitivamente esclusi. Il comma 3 stabilisce che nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), che riguarda la possibile esclusione dell'accesso o della divulgazione di informazioni che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Il comma 4 introduce il rito speciale: chi vuole contestare tali decisioni deve farlo entro soli dieci giorni, con ricorso davanti al TAR ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Tale rito super-accelerato comprime a dieci giorni il termine per la proposizione del ricorso, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione, quale presupposto indefettibile per l'attivazione del rito.

Il meccanismo presuppone, però, un preciso equilibrio: l'accelerazione processuale è giustificata soltanto se il concorrente, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, dispone già di tutte le informazioni necessarie per valutare la legittimità delle scelte operate dalla stazione appaltante in materia di accesso. La compressione dei termini processuali trova la propria giustificazione esclusivamente nella circostanza che il concorrente disponga, sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione, di tutte le informazioni necessarie per valutare la legittimità delle determinazioni adottate. L'accelerazione del rito non costituisce, pertanto, un valore autonomo, ma rappresenta uno strumento funzionale ad assicurare l'esercizio pieno e consapevole del diritto di difesa.

La sentenza n. 4090/2026: il dies a quo non decorre senza una vera decisione sull'oscuramento

Il nodo che la Sez. V ha sciolto con la sentenza 21 maggio 2026, n. 4090 riguarda precisamente la situazione — tutt'altro che infrequente nella prassi — in cui la stazione appaltante rilasci la documentazione in forma oscurata senza motivare in modo puntuale le ragioni dell'accoglimento della richiesta di secretazione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4090/2026, affronta cosa accade quando un operatore economico chiede l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica o delle giustificazioni: la richiesta di oscuramento non produce automaticamente la sottrazione all'accesso, ma attiva un vero e proprio potere valutativo della stazione appaltante, chiamata a decidere se le parti indicate siano effettivamente coperte da segreti tecnici o commerciali e se, nonostante ciò, debbano essere ostese per esigenze difensive.

In questo scenario, la sentenza ha ricondotto il dies a quo al momento in cui tale decisione — con la sua motivazione sostanziale — diviene effettivamente conoscibile per il concorrente. Il rito speciale si fonda su tre presupposti coordinati: ostensione automatica delle offerte ai primi cinque concorrenti, comunicazione delle decisioni sull'oscuramento e possibilità per il concorrente di calibrare il ricorso conoscendo sia le ragioni della secretazione sia l'estensione concreta delle parti omesse. In assenza di questi elementi, si rischia un ricorso al buio.

Il rischio del "ricorso al buio" — espressione quanto mai efficace — è il vero tema sottostante. Laddove il quadro informativo sulle decisioni di oscuramento risulti estremamente anodino e laconico, tanto da rendere praticamente impossibile desumere i contenuti di massima delle porzioni oscurate, si ostacola del tutto l'esercizio del diritto di difesa e si costringe la seconda graduata al ricorso al buio, obiettivo da scongiurarsi a mente della chiara ratio legis che informa il rito super-accelerato.

Non è quindi la mera ricezione di un documento oscurato a far scattare il termine: occorre che la comunicazione dell'aggiudicazione contenga una vera e propria determinazione sulle istanze di oscuramento, sufficientemente motivata da consentire al concorrente di valutare se e come impugnarla. Se la decisione della stazione appaltante sull'oscuramento delle offerte non è comunicata contestualmente all'aggiudicazione, il termine super-accelerato di dieci giorni decorre dalla successiva comunicazione.

Su questa linea si inserisce anche l'ulteriore chiarimento della Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4105 — pronuncia gemella della n. 4090 —, laddove il Supremo Consesso ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione del rito super-accelerato solo valorizzando l'avvenuto rilascio della documentazione di gara in forma oscurata sulla base di una valutazione della stazione appaltante desumibile dai verbali di gara, ritenendo tale contesto sufficiente ad integrare una "decisione" rilevante ai fini dell'art. 36.

Il quadro si arricchisce ulteriormente con la più recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2026, n. 5343, che ha sviluppato il medesimo problema dal lato dell'aggiudicatario: la pronuncia ridisegna il dies a quo per l'aggiudicatario in chiave costituzionalmente orientata, ancorandolo non alla comunicazione dell'aggiudicazione ma al momento in cui la sua posizione viene concretamente attaccata da un ricorso altrui; il secondo principio ancora la nozione di segreto tecnico e commerciale ai requisiti dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, chiudendo lo spazio agli oscuramenti concessi in base alla sola autodichiarazione dell'operatore economico.

Quando la stazione appaltante può secretare l'offerta tecnica: i limiti del segreto commerciale

Un'altra questione cruciale, strettamente connessa, riguarda i limiti entro cui il vincitore può legittimamente richiedere l'oscuramento della propria offerta tecnica. La risposta della giurisprudenza più recente è netta: non è sufficiente invocare genericamente il know-how aziendale. Deve ribadirsi la tendenziale prevalenza sulla tutela del segreto commerciale delle esigenze di difesa dell'operatore economico risultato secondo in graduatoria, e per limitare l'accesso non è sufficiente l'affermazione che gli atti attengano al proprio know-how, essendo necessario che sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

Il comma 5 dell'art. 36 introduce il concetto di indispensabilità: è consentito l'accesso agli atti al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. Il bilanciamento, dunque, non è mai statico: la stazione appaltante deve valutare caso per caso, e l'oscuramento integrale di un'offerta tecnica — pratica non infrequente — è esposto a un rischio di illegittimità elevato. L'operatore economico deve motivare in modo preciso perché i dati siano riservati e quale danno deriverebbe dalla divulgazione. Anche l'accesso difensivo non è automatico: il concorrente deve dimostrare che le parti oscurate siano indispensabili per contestare la gara o tutelarsi in giudizio.

Sul versante opposto — quello della fase esecutiva — si colloca la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 65, che ha tracciato un confine rilevante per le stazioni appaltanti: non sono oggetto di accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto, come stabilito dall'art. 35, comma 4, lett. b), n. 2 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), secondo cui l'accesso è escluso in relazione a tali relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo. Viceversa, i giudici partenopei hanno ritenuto suscettibili di ostensione i provvedimenti del R.U.P. in ordine alle riserve espresse, in linea con quanto già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 13 ottobre 2022, n. 8745.

La distinzione è di grande rilievo pratico per le amministrazioni pubbliche: i RUP devono adottare un approccio selettivo alle istanze di accesso: se l'istanza riguarda le note tecniche preparatorie del DL o del Collaudatore, il diniego è legittimo e doveroso; se invece riguarda la decisione finale o la valutazione del RUP sull'accoglibilità della riserva, il documento deve essere fornito.

Il rischio pratico più sottovalutato: la "decadenza a sorpresa"

Il principale pericolo che emerge dall'evoluzione giurisprudenziale non è la brevità del termine in sé, ma la sua incertezza applicativa. Un operatore economico che riceve la comunicazione di aggiudicazione con documentazione parzialmente oscurata, ma senza un'espressa e motivata decisione sulla secretazione, si trova davanti a un bivio: proporre ricorso immediato rischiando di impugnare nel vuoto, oppure attendere una comunicazione più completa rischiando di essere dichiarato decaduto. È il dilemma che la sentenza n. 4090/2026 ha contribuito a risolvere, ma che richiederebbe un intervento normativo chiarificatore.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia — riassume efficacemente la logica sottostante ai termini decadenziali; ma la "veglia" presuppone che il vegliante sappia cosa sta aspettando. Se la decisione da impugnare non è resa conoscibile in modo sostanziale, il termine non può decorrere senza svuotare di contenuto il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Come ha scritto Norberto Bobbio, riflettendo sull'ordinamento giuridico, "non basta che i diritti siano proclamati; occorre che siano effettivi." Nel diritto degli appalti pubblici, un termine di dieci giorni che decorre da una comunicazione vuota è un diritto proclamato ma non effettivo.

Per gli operatori economici che partecipano a gare pubbliche, il messaggio concreto che emerge dalla sentenza è questo: non appena si riceve la comunicazione dell'aggiudicazione, occorre verificare immediatamente se la documentazione resa disponibile sulla piattaforma digitale è completa oppure oscurata, e se nella comunicazione è contenuta una motivazione espressa sulle istanze di secretazione. Solo in quel secondo momento il termine di dieci giorni inizia a decorrere in modo pieno; ma la verifica non può attendere, perché ogni giorno conta e la giurisprudenza — come dimostrano le sentenze del 2026 — non è ancora del tutto uniforme sull'esatta estensione di questo principio.

Per le stazioni appaltanti, invece, l'orientamento della Sez. V impone un adempimento preciso: nella comunicazione dell'aggiudicazione deve essere indicata, in modo espresso e motivato, la decisione assunta su ciascuna richiesta di oscuramento. Omettere questa indicazione non solo espone al rischio di contenzioso, ma — paradossalmente — prolunga i termini entro cui l'aggiudicazione può essere messa in discussione, frustrando la stessa logica acceleratoria che il Codice ha inteso introdurre.

I termini corrono da subito

Trenta giorni per impugnare, trentadue di stand-still, accesso contestuale agli atti: il quadro completo delle scadenze.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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