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La composizione negoziata della crisi d'impresa è oggi uno degli strumenti più concreti e tempestivi previsti dal Codice della Crisi per imprenditori che vogliono evitare il tracollo definitivo. Non è una procedura concorsuale, non comporta spossessamento, e si svolge – almeno in origine – fuori dall'aula di tribunale. Eppure, proprio questa apparente semplicità rischia di ingannare: la giurisprudenza più recente ne ha definito con crescente rigore i presupposti, i limiti operativi e i requisiti di accesso agli strumenti successivi. Questo articolo analizza l'istituto nella sua dimensione applicativa, con focus sulle criticità che emergono nella pratica e sugli orientamenti giurisprudenziali maturati negli ultimi mesi.
«Il più grande errore nelle questioni umane è ragionare a partire dalle conclusioni invece che dai principi.» – Aristotele, Etica Nicomachea.
Chi si trova a gestire una crisi d'impresa tende spesso a invertire l'ordine logico delle cose: prima si aspetta che il dissesto divenga irreversibile, poi si cerca uno strumento di salvataggio. La composizione negoziata della crisi, introdotta con il d.l. n. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-quinquies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), nasce esattamente per rovesciare questa logica: è pensata per l'intervento precoce, quando la crisi è ancora governabile. Conoscerne il funzionamento – e i suoi limiti più insidiosi – è la premessa indispensabile per usarlo efficacemente.
Come funziona la composizione negoziata: struttura, accesso e correttivo ter
Si tratta di un percorso stragiudiziale a cui può ricorrere l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in stato di crisi o insolvenza, oppure anche solo in una condizione patrimoniale squilibrata, per risanare l'impresa mediante l'ausilio di un esperto. Questo è il punto di partenza, e già qui si coglie una delle novità più rilevanti introdotte dal terzo correttivo (d.lgs. n. 136/2024): mentre gli strumenti di regolazione della crisi postulano lo stato di crisi o insolvenza, la composizione negoziata può avvenire anche solo nell'ipotesi di uno squilibrio, essendo sufficiente "anche soltanto" uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
L'istanza viene presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, che nomina un esperto indipendente. Una delle peculiarità di questo istituto consiste nel fatto che l'imprenditore non subisce alcuno spossessamento dei propri beni: nel corso delle trattative conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art. 21, comma 1, CCII). Non vi è interruzione automatica dell'operatività aziendale, non vi è commissario che si sostituisce all'imprenditore, non vi è pubblicità immediata sul registro delle imprese. Questo insieme di caratteristiche rende la composizione negoziata uno strumento di grande flessibilità, ma anche uno strumento che richiede un grado elevato di consapevolezza e correttezza da parte di chi vi accede.
Sul fronte normativo, il terzo correttivo (d.lgs. 136/2024) ha previsto che la decisione di revoca o sospensione del credito bancario debba essere motivata indicando le specifiche ragioni che l'hanno determinata, e che la prosecuzione dei rapporti non costituisce motivo di responsabilità per gli istituti bancari (art. 16, comma 5, CCII). Si tratta di una previsione che mira a incentivare le banche a mantenere attivi i rapporti di credito durante le trattative, evitando il fenomeno del "credit crunch" indotto dalla sola notizia della procedura.
Il correttivo ter si inserisce nell'ambito degli impegni assunti con il PNRR ed è intervenuto su numerosi articoli del Codice della Crisi, al fine di migliorare l'efficienza della riforma in materia di insolvenza e di armonizzare disposizioni scritte in momenti storici diversi. Fra le modifiche di maggiore rilievo pratico, il correttivo ha precisato le ipotesi di incompatibilità con gli strumenti giurisdizionali: l'incompatibilità tra composizione negoziata e strumenti giurisdizionali deriva dalla scelta di non consentire il percorso stragiudiziale all'impresa che abbia in precedenza scelto di perseguire il proprio risanamento tramite un percorso giudiziario, previsione che si giustifica con la volontà di evitare possibili comportamenti dilatori e abusivi.
Le criticità operative: misure protettive, buona fede e limiti applicativi
Il nodo più delicato della composizione negoziata – quello su cui si concentra la casistica giurisprudenziale più recente e significativa – riguarda le misure protettive e i requisiti che il tribunale è chiamato a verificare in sede di conferma. L'imprenditore può chiedere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, ma questa protezione non è automatica né incondizionata.
Il Tribunale Ordinario di Verona, con decreto del 11 dicembre 2025 emesso dal Giudice designato Monica Attanasio, ha affrontato una questione frequente nella pratica: la possibilità di estendere le misure protettive anche a un socio della ricorrente, e i limiti entro cui misure cautelari possono incidere su rapporti negoziali già costituiti. Il decreto ha esaminato l'istanza di conferma di misure protettive e cautelari e la possibile estensione di quelle misure anche a un socio della ricorrente. Il tribunale veronese ha chiarito che, in tema di composizione negoziata, l'estensione delle misure protettive e l'adozione di misure cautelari nei confronti della socia della ricorrente incontra il limite dell'inammissibilità di interventi volti a incidere su regolamenti negoziali già perfezionati. Il messaggio giurisprudenziale è preciso: la tutela cautelare non può trasformarsi in uno strumento per rimettere in discussione assetti contrattuali preesistenti.
Su un piano parallelo e altrettanto cruciale si pone il tema della buona fede nelle trattative, che la giurisprudenza ha elevato a presupposto indefettibile non solo per il buon esito della composizione negoziata, ma soprattutto per l'accesso al concordato semplificato come epilogo della procedura. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, Presidente Luisa Vasile, si è espresso sul tema della buona fede e della correttezza delle trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi, quale presupposto indefettibile per l'accesso al concordato semplificato. Il tribunale milanese ha sottolineato che ove si ritenesse sufficiente illustrare con chiarezza ai creditori la situazione debitoria complessiva con la prospettiva di subire uno stralcio rilevantissimo e di vedere onorato il residuo in un arco temporale ultradecennale, nessuna soluzione della crisi sarebbe impercorribile. Ne deriva il principio per cui le trattative si possono considerare intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Un ulteriore profilo critico riguarda la reiterabilità delle misure protettive in caso di secondo accesso alla composizione negoziata. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha affrontato la questione con chiarezza: esprimendosi sulla possibilità di beneficiare del decorso di un nuovo termine di misure protettive nell'ambito di una seconda composizione negoziata, il tribunale bolognese ha individuato quale elemento dirimente la sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza diversa da quella che aveva dato origine al primo percorso di risanamento. Nel caso concreto, il tribunale non ha confermato le misure protettive, evidenziando come la nuova composizione negoziata fosse stata avviata per fronteggiare la medesima situazione di insolvenza già affrontata nel precedente percorso negoziale, culminato nella domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il giudice ha precisato che il vero elemento dirimente fosse la presenza di una situazione di crisi o insolvenza nuova e diversa rispetto a quella già oggetto del precedente procedimento.
Vale poi segnalare un ulteriore orientamento significativo maturato in questi ultimi mesi. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 maggio 2026, Estensore De Simone, ha affrontato il tema dell'autorizzazione a finanziamenti prededucibili nell'ambito della composizione negoziata, stabilendo che in seno alla composizione negoziata, la prededuzione ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII è riconoscibile solo a finanziamenti in senso tecnico; ne resta esclusa la fornitura di beni con pagamento dilazionato, non qualificabile come finanziamento, pena l'indebita generalizzazione del beneficio. Si tratta di un argine importante contro pratiche che tentano di camuffare crediti ordinari da prestatori come crediti prededucibili, con evidente pregiudizio per la massa dei creditori.
Su tutto questo panorama applicativo si staglia il principio espresso dal brocardo latino cessante ratione legis cessat ipsa lex: quando la ratio giustificatrice di uno strumento – il risanamento effettivo dell'impresa – viene meno, vengono meno anche le sue protezioni. L'istanza di misure protettive potrà ritenersi giustificata solo se l'accesso alla composizione negoziata da parte del debitore sia avvenuto effettivamente allo scopo di risanare l'attività di impresa e sulla base di un piano che appaia fattibile e renda verosimile la possibilità di conseguire tale risultato, sicché il giudice dovrà verificare la sussistenza di tale presupposto e, in difetto, denegare la conferma delle misure richieste. Il Tribunale di Verona, già con il decreto del 10 marzo 2025 (G.D. Luigi Pagliuca), aveva ribadito questo stesso concetto nel rigettare l'istanza di conferma delle misure protettive in un caso in cui il piano presentato aveva, in realtà, natura liquidatoria anziché risanatoria.
In definitiva, la composizione negoziata non è uno scudo automatico contro i creditori né un espediente per prendere tempo. È uno strumento serio, che presuppone una crisi ancora reversibile, un piano credibile e trattative condotte con lealtà. Chi vi accede senza questi presupposti non solo non ottiene la protezione sperata, ma si espone al rischio di vedere le misure revocate e di pregiudicare l'accesso a strumenti successivi come il concordato semplificato.
Redazione - Staff Studio Legale MP