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Valutazione INPS unica: come cambia il ricorso - Studio Legale MP - Verona

Marco ha cinquantadue anni, una patologia neurodegenerativa progressiva e, da tre mesi, un verbale INPS in mano che gli riconosce una percentuale di invalidità inferiore alle sue aspettative. Fino all'anno scorso, sapeva esattamente cosa fare: diffida, poi accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale del Lavoro, poi eventuale giudizio di merito. Oggi, nelle province in cui è operativa la nuova sperimentazione, quella mappa è parzialmente cambiata — e non tutti lo sanno.

La riforma che ha cambiato il soggetto accertatore

Tempus regit actum: il momento in cui si compie l'atto determina la norma applicabile. Questo brocardo, apparentemente scolastico, è oggi la prima cosa da verificare quando si riceve un verbale di accertamento della condizione di disabilità. La domanda non è solo "cosa dice il verbale?" ma "chi lo ha emesso e quando?".

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, ha ridisegnato l'intero sistema di accertamento. La novità strutturale più rilevante non è terminologica — pur essendo significativa la sostituzione del concetto di "invalidità" con quello di "condizione di disabilità" — ma organizzativa: la valutazione di base, destinata ad accertare la condizione di disabilità e la sua intensità, viene affidata in via esclusiva all'INPS, attraverso le nuove Unità di Valutazione di Base (UVB), che si svolgono in un'unica visita collegiale basata sulle classificazioni internazionali ICD e ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Con il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. decreto PNRR 2026), la sperimentazione è stata estesa — a partire dal 1° marzo 2026 — a ulteriori quaranta province italiane, portando il totale a cinquanta territori coinvolti. Tra queste, tutte le province venete: Verona, Venezia, Vicenza, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso. Chi risiede in queste province e ha presentato una nuova domanda di accertamento dal 1° marzo 2026 riceve un verbale firmato esclusivamente dall'INPS, non più dalla commissione mista ASL. Il sistema completo entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027, mentre per le province non ancora coinvolte la procedura previgente rimane in vigore fino a tale data.

Questo cambiamento organizzativo ha conseguenze dirette e non ancora del tutto metabolizzate sul piano del contenzioso giudiziario.

Il nodo processuale: chi si contesta e con quale strumento

Il meccanismo di impugnazione giudiziaria del verbale di accertamento — introdotto dall'art. 38 del D.L. 98/2011 e codificato nell'art. 445-bis c.p.c. — non è stato formalmente abrogato dalla riforma. La via rimane quella dell'accertamento tecnico preventivo (ATP) da depositare entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del verbale, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato e davanti al Tribunale del luogo di residenza. Scaduto questo termine, non è più possibile impugnare il verbale in via giudiziaria: si può solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Il punto delicato, che merita un'analisi non banale, è questo: nel vecchio sistema il verbale emanava da una commissione mista ASL-INPS, con l'INPS in posizione di co-valutatore. Nel nuovo sistema delle UVB, l'INPS è il valutatore esclusivo e, al tempo stesso, la controparte nel contenzioso giudiziario. Questa sovrapposizione di ruoli — soggetto che accerta e soggetto che difende il proprio accertamento in giudizio — non è un dettaglio neutro: è una tensione strutturale che il legislatore della riforma non ha ancora risolto sul piano processuale.

In questa fase di transizione, chi riceve un verbale sfavorevole dalla nuova UVB-INPS e intende impugnarlo deve comunque depositare l'istanza di ATP entro sei mesi, nel rispetto dell'art. 445-bis c.p.c. Il giudice nominerà un CTU, alle cui operazioni parteciperà il medico legale dell'INPS — che in questo caso è anche il soggetto la cui valutazione iniziale viene contestata. La correttezza formale del procedimento non viene meno, ma il cittadino deve essere consapevole di questa particolarità e costruire la propria documentazione medica di parte con ancora più cura di quanto fosse necessario nel sistema previgente.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738, ha ribadito un principio di grande rilevanza operativa: soltanto un accertamento tecnico di tipo medico-legale — e non la mera valutazione documentale — può disconoscere validamente un quadro clinico già attestato da certificazione specialistica. Questo significa che, in sede di ATP, la produzione tempestiva di documentazione specialistica aggiornata e coerente non è un elemento accessorio ma il presupposto stesso della difesa.

Occorre poi richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1298 del 2026, che ha chiarito un punto essenziale sull'oggetto del giudizio che si apre dopo la fase di ATP: il giudice del merito, nel procedimento introdotto ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sull'intera domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione, non soltanto sui motivi di dissenso formulati avverso la CTU. Una sentenza che si limiti a respingere i singoli motivi di opposizione alla consulenza senza esaminare tutte le condizioni sanitarie dedotte integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. È un principio che tutela il cittadino ma che — per essere fatto valere — richiede che le condizioni sanitarie siano state correttamente dedotte già nell'atto introduttivo del giudizio di merito. Motivi generici o formulati in modo approssimativo non sortiscono l'effetto di aprire questo perimetro più ampio.

Si aggiunga un ulteriore profilo, tratto dalla giurisprudenza più recente: la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 13734 dell'11 maggio 2026, ha precisato che la condizione di disabilità si caratterizza per due elementi: il carattere duraturo della patologia e la sua idoneità a impedire la partecipazione della persona alla vita lavorativa e sociale nella stessa misura dei colleghi non disabili. Questa definizione — che allinea il diritto interno alla Direttiva 2000/78/CE e alla Convenzione ONU — è rilevante non solo nel contenzioso lavoristico ma anche in quello previdenziale-assistenziale: il criterio della "duratura limitazione" può essere invocato per dimostrare che certe patologie, pur non riconosciute nella loro piena percentuale dalla valutazione INPS, producono un'incidenza funzionale che merita diversa valutazione nella CTU.

Come scriveva Luigi Einaudi — economista e giurista di Stato — il principio fondamentale di ogni buona amministrazione è la separazione tra chi decide e chi controlla la decisione. La riforma della disabilità, pur ispirata da finalità condivisibili di semplificazione e uniformità, ha concentrato entrambe le funzioni in capo all'INPS, senza ancora definire con chiarezza il modello di tutela processuale adeguato a questa nuova architettura. Fino a quando il legislatore non interverrà su questo piano, la consapevolezza procedurale del cittadino — e del suo avvocato — è l'unica garanzia effettiva.

Alcune indicazioni pratiche per chi si trova nella situazione di Marco. Prima di depositare l'istanza di ATP, è indispensabile ricostruire in modo ordinato e completo la documentazione clinica: cartelle ambulatoriali, referti strumentali recenti, relazioni degli specialisti che seguono la patologia. La CTU si fonda su ciò che viene prodotto, e un fascicolo medico lacunoso o disorganizzato è il principale fattore di rischio di un esito sfavorevole. Il termine di sei mesi dalla ricezione del verbale è perentorio e non sono ammesse proroghe: vale la data in cui il verbale è stato comunicato formalmente o scaricato dall'area personale INPS, anche se il cittadino non ha ancora letto il documento. Infine, i motivi di contestazione — che devono essere specifici a pena di inammissibilità — non vanno inseriti nella dichiarazione di dissenso resa all'esito della CTU, ma nel successivo ricorso introduttivo del giudizio di merito, depositato entro trenta giorni da quella dichiarazione.

La riforma del D.Lgs. 62/2024 mira a un sistema più giusto ed efficiente. Ma nelle province già sperimentali come Verona, il diritto transitorio crea oggi una zona di confine in cui le vecchie regole processuali si applicano a verbali emessi da un soggetto diverso rispetto a quello per cui quelle regole furono scritte. Chi entra in questa zona senza consapevolezza rischia di perdere diritti per ragioni non mediche ma procedurali — che è forse l'esito più ingiusto di tutti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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