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Valutazione disabilità INPS: cosa cambia per Verona - Studio Legale MP - Verona

Una persona con una patologia invalidante da anni ottiene finalmente il riconoscimento dello stato di disabilità. Pochi mesi dopo, vuole acquistare un'automobile con l'IVA agevolata al 4%. Si presenta al concessionario con la sentenza del Tribunale che certifica l'handicap grave. La risposta è no: il documento non è sufficiente. Deve riavviare tutto l'iter dall'inizio. Questo scenario — tutt'altro che raro — fotografa con precisione la complessità del sistema di accertamento della disabilità in Italia, proprio nel momento in cui quel sistema sta cambiando radicalmente.

Dal 1° marzo 2026, la terza fase sperimentale della riforma ha avuto inizio nelle seguenti province: tra le altre, Treviso, Venezia e Verona. Per i cittadini veronesi che devono avviare o rinnovare una pratica di riconoscimento della condizione di disabilità, il quadro normativo è dunque mutato. Comprendere esattamente cosa cambia, cosa resta invariato e dove si annidano i rischi più concreti è diventato urgente.

Dalla commissione ASL all'INPS: la nuova architettura dell'accertamento

Per decenni, il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è stato affidato a commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali. Prima dell'intervento riformatore, la valutazione era rimessa a una commissione ASL composta da tre medici e integrata da un medico dell'INPS. A partire dal 30 giugno 2024, l'accertamento della condizione di disabilità è invece rimesso, mediante la procedura della "valutazione di base", esclusivamente all'INPS tramite le unità di valutazione di base, composte da due medici INPS, un operatore sociale e uno specialista medico.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 — attuativo della legge delega n. 227/2021 — ha ridisegnato l'intero sistema. La riforma rappresenta una novità storica: non si tratta solo di un adeguamento normativo, ma di un vero e proprio cambiamento culturale, che ridefinisce come si guarda la disabilità (non più soltanto come "patologia", ma come interazione tra persona e ambiente), come si valutano i diritti e persino come si parla (linguaggio aggiornato).

La nuova terminologia è già indicativa della svolta concettuale: il provvedimento ha operato un aggiornamento terminologico in virtù del quale quello che prima veniva chiamato "stato di handicap" oggi viene definito "condizione di disabilità". La definizione aggiornata, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, considera persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

Il nuovo organo valutativo è l'Unità di Valutazione di Base (UVB). L'organo chiave è composto da quattro membri: due medici nominati dall'INPS (uno dei quali specializzato in medicina legale e il presidente); un professionista sanitario rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. DL PNRR 2026) ha ulteriormente ampliato le specializzazioni mediche ammesse alla presidenza delle commissioni: non solo medicina legale, ma anche medicina del lavoro e specializzazioni equipollenti o affini, nonché la possibilità di nominare come presidente un medico con almeno un anno di esperienza in organi di accertamento assistenziale o previdenziale in caso di carenza di specialisti.

Sul piano procedurale, a partire dal 1° marzo 2026, nelle province coinvolte nella terza fase sperimentale, il certificato medico introduttivo sarà l'unico strumento valido per avviare il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità. La domanda si trasmette telematicamente all'INPS; il procedimento si avvia con la trasmissione telematica all'INPS del nuovo certificato medico introduttivo, che può essere rilasciato dai medici del SSN o da liberi professionisti. Non sarà più necessario completare la domanda presso un CAF o patronato.

Il quadro futuro è già delineato: a partire dal 1° gennaio 2027, sarà assegnata in via esclusiva all'INPS la competenza per l'accertamento della condizione di disabilità, superando così l'attuale doppia fase procedurale a favore di un processo unificato, interamente affidato all'Istituto.

Il nodo dei diritti acquisiti e il rischio più sottovalutato

La questione più delicata — e la meno discussa negli articoli generalisti — riguarda chi ha già un verbale di riconoscimento e deve affrontare una revisione, oppure chi ha ottenuto il riconoscimento attraverso una sentenza del Tribunale.

Sul piano della continuità dei diritti acquisiti, la normativa offre una garanzia transitoria precisa. Fino al 31 dicembre 2026, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori in cui si svolge la sperimentazione, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto. Anche alle istanze di accertamento presentate entro il 31 dicembre 2026 si applicano le previgenti disposizioni. Questa clausola di salvaguardia è essenziale: significa che chi presenta domanda entro il 2026 viene ancora valutato con i criteri precedenti, anche nelle province sperimentali come Verona.

Il rischio più insidioso, tuttavia, emerge da una pronuncia recentissima dell'Agenzia delle Entrate. La Risposta n. 19 del 27 gennaio 2026 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto di enorme impatto pratico: una sentenza del Tribunale o un decreto di omologa, anche se accerta lo stato di handicap grave, non sono sufficienti di per sé a dimostrare i requisiti per accedere ai benefici fiscali, se non contengono espliciti riferimenti alle normative tributarie. In altre parole, non è più sufficiente ottenere il riconoscimento della gravità dell'handicap: occorre che il dispositivo della sentenza o il decreto di omologa riflettano puntualmente il dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012. In assenza di tale accorgimento tecnico, il provvedimento giudiziario, pur definitivo e non impugnabile, rischia di risultare inutilizzabile di fronte all'Amministrazione finanziaria, costringendo il contribuente a riavviare l'iter amministrativo di accertamento presso l'INPS con conseguente aggravio di tempi e costi.

Il principio del vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila, non chi dorme — trova qui una declinazione severa e spesso ignorata: non basta avere ragione nel merito, occorre che il documento che la certifica sia formalmente adeguato a ciascuno scopo specifico per cui viene usato.

Sul fronte della tutela giurisdizionale, occorre ricordare un principio consolidato dalla Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza n. 22550 del 23 ottobre 2014: le controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l'invalidità civile appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando investano il contenuto diagnostico del verbale, poiché tali commissioni non hanno poteri autoritativi e i loro giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non amministrativa. Questo principio mantiene piena validità anche nel sistema riformato: le controversie avverso i verbali delle nuove UVB restano di competenza del giudice ordinario, sezione lavoro, con obbligo di esperire preventivamente l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. quale condizione di procedibilità.

Un'importante precisazione sulla giurisdizione è arrivata anche con la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 5 maggio 2026, n. 12704, che — pur pronunciandosi sul tema del sostegno scolastico — ha affrontato nuovamente il tema della giurisdizione nelle controversie relative a persone con disabilità, confermando e ampliando i principi già affermati dalla giurisprudenza precedente in materia di ripartizione di competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con una lettura che privilegia la tutela effettiva del soggetto debole. La pronuncia è significativa perché ribadisce come, nelle materie legate alla disabilità, il criterio dirimente sia sempre la natura sostanzialmente soggettiva del diritto vantato, non il soggetto pubblico convenuto.

Sul versante europeo, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione decima, sentenza 12 marzo 2026, ha ribadito che un trattamento sfavorevole basato sulla disabilità pregiudica la tutela prevista dalla direttiva 2000/78 unicamente nei limiti in cui costituisca una discriminazione ai sensi dell'articolo 2 della stessa. Il lavoratore disabile che rientri nella tutela offerta da detta direttiva deve essere protetto contro ogni discriminazione rispetto a un lavoratore non disabile. Questa pronuncia, pur originata da un caso di mobilità lavorativa tra province italiane, pone un principio di portata generale: l'accertamento della condizione di disabilità — con il suo verbale — è il presupposto di accesso a tutta una rete di protezioni che la normativa europea impone agli Stati di garantire in modo effettivo, non meramente formale.

Sul piano pratico, chi si trova nella provincia di Verona e deve oggi affrontare la procedura — che si tratti di primo riconoscimento, aggravamento o revisione — deve tenere a mente alcune coordinate essenziali. Per le nuove domande presentate dal 1° marzo 2026, l'iter è interamente digitale e INPS-centrico: il medico curante o uno specialista privato rilascia il certificato medico introduttivo per via telematica, cui segue la visita collegiale davanti all'UVB. La valutazione di base prevede l'adozione di criteri valutativi internazionali, come la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD). Questo significa che la documentazione da portare alla visita — clinica, funzionale, psicologica e sociale — deve essere costruita in modo più ampio rispetto al passato, non limitandosi alla sola diagnosi medica ma attestando anche l'impatto della patologia sulla vita quotidiana e relazionale della persona.

Per chi ha già un verbale in scadenza di revisione: il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell'accertamento sanitario di revisione. Non si rischia mai un vuoto di tutela durante il procedimento.

Per chi intende impugnare un verbale negativo o parzialmente favorevole, il rito rimane quello dell'accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.): il ricorso deve essere preceduto da un accertamento tecnico preventivo. Prima di poter impugnare il verbale innanzi al giudice, deve essere nominato un consulente tecnico d'ufficio, cioè un medico esperto nella patologia da esaminare, che deve accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria. Il termine per ricorrere è di 180 giorni dalla ricezione del verbale.

Proprio qui si nasconde un elemento di riflessione che pochi operatori segnalano con chiarezza: il sistema della "valutazione di base" ICF-centrica è radicalmente diverso da quello percentuale tradizionale. Medici e commissioni stanno lavorando con criteri nuovi, non ancora pienamente sedimentati. La sperimentazione serve anche a correggere le criticità che emergeranno. Ma nel periodo transitorio, la probabilità di valutazioni eterogenee, di verbali incompleti o di errate applicazioni dei nuovi parametri è concretamente elevata. Per le persone con disabilità — e per i loro familiari — la vigilanza attiva sui contenuti del verbale non è una scelta, è una necessità. Come osservava il giurista Luigi Ferrajoli, ogni garanzia vale quanto la sua effettività: un diritto riconosciuto sulla carta ma inaccessibile nella pratica è una promessa non mantenuta.

La riforma del 2024-2026 è ambiziosa e per certi versi necessaria. Il rischio è che l'imponente architettura normativa sia vissuta come un meccanismo di semplificazione quando — nel periodo di transizione — potrebbe rivelarsi una fonte inedita di vulnerabilità per chi non sa come muoversi nel nuovo sistema.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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