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C'è una convinzione molto diffusa tra chi installa una telecamera fuori dalla propria porta: se l'ho montata io, sulla mia parete, per proteggere casa mia, allora sono a posto. È una convinzione sbagliata, e spesso costosa. Il punto decisivo non è dove si fissa il dispositivo, ma cosa riprende. Questa distinzione — apparentemente sottile — è al centro di una giurisprudenza che nel 2026 ha smesso di lasciare margini di ambiguità, e chi la ignora rischia la rimozione forzata dell'impianto, una causa civile e le sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Il tema della telecamera privata in condominio e parti comuni è ormai terreno di conflitto quotidiano. La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026, ha fissato una regola di portata generale: il singolo condomino può installare un impianto di videosorveglianza privato senza delibera assembleare, ma solo a condizione che l'angolo di ripresa sia strettamente circoscritto alla propria proprietà esclusiva. Non appena l'obiettivo intercetta anche parzialmente una parte comune — il pianerottolo, il corridoio, il cortile, l'area di manovra del garage — l'installazione diventa illegittima e il vicino può chiederne la rimozione anche in via d'urgenza.
La pronuncia nasce da un caso concreto: due condomini avevano installato un sistema di sorveglianza composto da più dispositivi, tra cui una telecamera esterna fissata in prossimità dei box auto, che inquadrava stabilmente anche le aree di manovra comuni. I giudici di merito, confermati dalla Corte di Appello di Torino, avevano già ordinato la rimozione o il riorientamento dell'impianto. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari, consolidando il principio che l'esigenza di sicurezza personale non è una giustificazione sufficiente quando si traduce in una sorveglianza continuativa degli spazi condivisi.
Vale la pena leggere questa sentenza insieme a un precedente dello stesso anno: la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l'ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026, ha stabilito il complemento logico dello stesso principio: l'installazione di una telecamera è lecita anche se il dispositivo è fisicamente posizionato su una parte comune (ad esempio una parete del corridoio), purché inquadri esclusivamente la porta di ingresso del proprio appartamento, senza riprendere spazi condivisi né persone estranee. Le due pronunce, lette insieme, delineano un criterio unitario: ciò che conta è cosa viene ripreso, non dove è ancorato il supporto fisico.
Il quadro normativo di riferimento è l'art. 1122-ter del codice civile, introdotto dalla legge di riforma del condominio del 2012, che riserva all'assemblea — con le maggioranze dell'art. 1136 c.c. — il potere di deliberare l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. Quando agisce il singolo condomino in autonomia, le regole cambiano radicalmente, e la tolleranza si azzera.
I 5 errori più frequenti sulla telecamera privata in condominio e parti comuni
Primo errore: presumere che "parzialmente" non conti. L'errore più comune è pensare che se la telecamera riprende le parti comuni solo "di sfondo" o "di lato", il problema non esista. La sentenza n. 9570/2026 è esplicita: anche una ripresa parziale delle aree condominiali è sufficiente a rendere illegittimo l'intero impianto. Non esiste una soglia di tolleranza percentuale: qualsiasi inquadramento — anche marginale — di scale, pianerottoli, corridoi o cortili è vietato senza delibera assembleare.
Secondo errore: confondere la proprietà del supporto con la liceità delle riprese. Molti installano la telecamera su una parete di loro proprietà e ritengono, per questo solo fatto, di essere in regola. Come chiarito dalla Cass. ord. n. 2181 del 2 febbraio 2026, il luogo di fissaggio del dispositivo è giuridicamente irrilevante. La verifica deve riguardare esclusivamente il campo visivo effettivo: se questo include parti comuni, l'impianto è abusivo indipendentemente da dove sia avvitato il supporto.
Terzo errore: ignorare il profilo privacy e il GDPR. Chi installa una telecamera che riprende aree condivise non commette solo un illecito civile nei confronti dei condomini: effettua un trattamento di dati personali che, per essere lecito, deve rispettare i principi di liceità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento UE 2016/679. Senza una base giuridica adeguata — che nel caso delle parti comuni richiede la delibera assembleare — l'installazione espone il condomino a una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali e alle sanzioni amministrative previste dal GDPR, che possono essere significative anche per i privati.
Quarto errore: credere che la delibera assembleare risolva tutto per il singolo. Un malinteso speculare al precedente: qualcuno ritiene che l'assemblea possa "autorizzare" il singolo condomino a riprendere le parti comuni con un impianto privato a uso personale. Non è così. La delibera assembleare autorizza l'installazione di un sistema condominiale collettivo, con cartelli informativi, nomina di un titolare del trattamento, conservazione regolamentata delle immagini. Non può invece conferire a un singolo il diritto di sorvegliare privatamente gli spazi comuni a proprio esclusivo beneficio: si tratta di due istituti distinti, con presupposti e discipline diverse.
Quinto errore: sottovalutare la tutela d'urgenza disponibile per il vicino leso. Chi subisce la sorveglianza illegittima spesso non sa di poter agire in tempi molto rapidi. Il tribunale può ordinare la rimozione della telecamera con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., senza attendere un giudizio ordinario. Il Tribunale di Taranto, con il provvedimento RG n. 5736 del 19 giugno 2026, ha confermato questa possibilità anche dopo la sentenza n. 9570/2026, accogliendo un ricorso cautelare e imponendo lo smontaggio dell'impianto nel giro di pochi giorni dall'udienza. Chi installa una telecamera mal orientata rischia quindi non solo una futura condanna, ma un ordine di rimozione immediata mentre il giudizio di merito è ancora in corso.
Posso installare una telecamera fuori dalla mia porta senza il permesso del condominio?
Sì, a condizione che l'impianto riprenda esclusivamente la tua proprietà esclusiva: la porta d'ingresso del tuo appartamento, l'interno del tuo box, il perimetro del tuo giardino privato. Non è necessaria alcuna autorizzazione dell'assemblea, né occorre avvisare formalmente gli altri condomini. Il limite invalicabile è l'angolo di ripresa: deve escludere qualsiasi porzione di parte comune.
Cosa succede se la mia telecamera inquadra anche le scale o il cortile condominiale?
L'installazione diventa illegittima in radice. Il vicino o l'amministratore — su mandato dell'assemblea — può agire in giudizio chiedendo la rimozione o il riorientamento dell'impianto, anche in via cautelare d'urgenza. Parallelamente, chiunque si ritenga leso può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con l'avvio di un procedimento amministrativo che può concludersi con sanzioni pecuniarie. La buona fede del proprietario — cioè il fatto che non sapesse di violare la legge — non esclude né la rimozione né le sanzioni.
Come faccio rimuovere la telecamera del vicino che riprende le parti comuni?
Il percorso più rapido è il ricorso d'urgenza al giudice civile competente per territorio, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., allegando documentazione fotografica o video dell'angolo di ripresa effettivo (ottenibile anche con un proprio dispositivo o tramite perizia). In alternativa — o in parallelo — è possibile presentare segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, che ha poteri di accertamento e può imporre misure correttive immediate. Prima di agire, è opportuno diffidare formalmente il vicino tramite raccomandata, indicando l'illegittimità dell'impianto e richiedendo il riorientamento o la rimozione entro un termine congruo: questo atto costituisce in mora il responsabile e può incidere sul quantum del risarcimento del danno in un eventuale giudizio.
Un aspetto che la giurisprudenza del 2026 non ha ancora risolto in modo definitivo — e che rappresenta il vero nodo pratico dei prossimi anni — è la gestione degli impianti dotati di intelligenza artificiale e funzioni di rilevamento del movimento: dispositivi che nella configurazione di default inquadrano solo la porta privata, ma che a fronte di un movimento allargano automaticamente il campo visivo includendo il pianerottolo. La domanda è se l'illecito si configuri nel momento in cui l'impianto viene attivato con quelle impostazioni predefinite, o solo quando le immagini delle parti comuni vengono effettivamente registrate. Il principio affermato nella sentenza n. 9570/2026 — che fissa l'illegittimità in relazione all'angolo di ripresa effettivo — suggerisce che la risposta dipende dalla configurazione concreta al momento del controllo, non dalla capacità tecnica astratta del dispositivo. Una conclusione, questa, che pone a carico del proprietario un obbligo di verifica periodica delle impostazioni del proprio impianto: un onere di diligenza tecnica che nessuno ancora mette adeguatamente in evidenza.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è diligente. In materia di videosorveglianza condominiale, questa massima vale in doppio senso — tanto per chi vuole proteggere la propria proprietà configurando correttamente l'impianto, quanto per chi subisce una sorveglianza illegittima e deve attivarsi con tempestività per far valere i propri diritti.
Scriveva Nassim Nicholas Taleb che i sistemi complessi sono fragili proprio dove sembrano più robusti. La telecamera di sicurezza — pensata per ridurre l'incertezza e proteggersi — diventa essa stessa fonte di rischio giuridico non appena il suo obiettivo supera di qualche grado il confine tra proprietà privata e spazio comune. La solidità dell'impianto tecnico non dice nulla sulla solidità della sua posizione giuridica.
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Redazione - Staff Studio Legale MP