Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Per l’amministratore la morosità condominiale non è una scelta di opportunità: la legge gli impone di agire per la riscossione dei contributi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo dispensa dell’assemblea. Chi non lo fa risponde verso il condominio, e intanto i creditori bussano ai condomini in regola.
Lo Studio Legale MP di Verona affianca gli amministratori nel recupero delle quote su più gestioni, con procedure uniformi e rendicontazione separata per ciascun condominio.
Il compenso si costruisce sul portafoglio: numero di gestioni, quante posizioni, importo medio. Le formule sono le stesse della gestione continuativa degli insoluti — canone periodico, forfait per fascia, tariffa a fasi — e il preventivo è scritto prima di iniziare.
No. L’amministratore ottiene il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in base allo stato di ripartizione approvato, senza bisogno di autorizzazione assembleare. Anzi: la legge gli impone di attivarsi per la riscossione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo che l’assemblea lo dispensi.
Sì, ma solo per i servizi comuni suscettibili di godimento separato e quando la mora si protrae per un semestre. La sospensione va gestita con prudenza: applicata male espone il condominio a contestazioni.
Solo dopo aver escusso i morosi. Per questo l’amministratore è tenuto a comunicare al creditore i dati dei condomini che non hanno versato: è l’adempimento che protegge chi ha pagato.
Chi subentra è obbligato in solido con il venditore per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente. Per gli arretrati più risalenti risponde solo il vecchio proprietario: la ricostruzione delle competenze è spesso il primo nodo da sciogliere.
Le spese legali del recupero seguono il moroso: in caso di condanna sono a suo carico e possono essere distratte a favore del difensore. Restano da valutare le anticipazioni e i casi di irrecuperabilità, che vanno detti prima e non dopo.
Prima di aprire un’esecuzione destinata a costare senza produrre nulla si fanno le verifiche: visure, pignoramenti già in corso, capienza dell’immobile rispetto alle ipoteche. Se non c’è margine, si dice, e si valuta l’iscrizione di ipoteca giudiziale in attesa di tempi migliori.
La morosità condominiale e quella locativa si affrontano con strumenti diversi.