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Immagina di portare tuo figlio dal medico, che compila un modulo online, e di non dover più fare nient'altro per avviare il riconoscimento della sua disabilità. Nessun CAF, nessun sportello INPS, nessuna domanda cartacea da trasmettere. Sembra una semplificazione ovvia — eppure per decenni il sistema ha funzionato diversamente, e ancora oggi non funziona così per tutti. Dal 1° marzo 2026, la riforma disabilità Verona ha cambiato radicalmente il punto di partenza dell'accertamento INPS, almeno per chi rientra nel nuovo regime. Capire esattamente chi è dentro e chi è fuori non è un dettaglio: può fare la differenza tra un iter che procede e uno che si inceppa all'inizio.
La terza fase sperimentale e il nuovo iter: Verona è dentro
Dal 1° marzo 2026, l'INPS ha avviato la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità, introdotta dall'art. 7 del decreto-legge n. 19/2026 e in continuità con il percorso tracciato dal D.Lgs. 62/2024. Il nuovo sistema di accertamento si estende a 40 province, tra cui — tra le altre — Bergamo, Como, Milano, Mantova, Treviso, Venezia e Verona, nonché la Provincia Autonoma di Bolzano.
Non si tratta di un esperimento isolato. La prima fase sperimentale era partita il 1° gennaio 2025 nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari; dal 30 settembre 2025 la sperimentazione era stata estesa ad un secondo gruppo di province. La fase di sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 è previsto l'affidamento esclusivo all'INPS del procedimento di accertamento su tutto il territorio nazionale.
Il cuore della riforma è normativo: il D.Lgs. 62/2024, all'art. 2, lett. l), definisce la valutazione di base come il procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo. L'art. 3 modifica profondamente la nozione stessa di "persona con disabilità" di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: non più una definizione ancorata alla sola percentuale di invalidità, ma una valutazione che tiene conto delle compromissioni in interazione con le barriere di contesto — secondo il modello bio-psico-sociale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità.
In termini pratici, una delle novità più rilevanti della riforma è la nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l'invio telematico all'INPS del nuovo "certificato medico introduttivo", il quale costituisce l'unica procedura ammessa per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento della disabilità. Dal 1° marzo 2026, nelle province interessate — Verona inclusa — l'istanza dovrà essere avviata esclusivamente tramite l'invio telematico del nuovo "certificato medico introduttivo" all'INPS; non sarà più necessario presentare successivamente la domanda amministrativa da parte del cittadino, dei patronati o degli intermediari autorizzati.
Una volta trasmesso il certificato, l'INPS — attraverso l'Unità di Valutazione di Base (UVB), la nuova denominazione assunta dalle commissioni medico-legali — procede alla valutazione di base e, in caso di esito positivo, avvia la fase successiva del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Tra le novità introdotte nei messaggi di febbraio 2026 figurano i nuovi criteri clinici per l'accertamento legati a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla; le commissioni medico-legali vengono aggiornate nella composizione e assumono la nuova denominazione di Unità di Valutazione di Base (UVB).
Riguardo ai medici abilitati, a decorrere dal 1° marzo 2026 i medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per acquisire i nuovi certificati medici introduttivi per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione. Con il messaggio 23 febbraio 2026, n. 639, l'Istituto fornisce le istruzioni per la profilazione dei medici abilitati al rilascio del certificato medico introduttivo che dà avvio al procedimento valutativo di base.
Chi è escluso: la deroga per gli over 70 e le regole transitorie
L'inclusione di Verona nella sperimentazione non significa che tutti i veronesi seguano automaticamente il nuovo percorso. Esistono due eccezioni fondamentali che meritano attenzione: una di carattere transitorio, l'altra strutturale.
La prima riguarda chi aveva già avviato la vecchia procedura prima del 1° marzo 2026. Tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 28 febbraio 2026 secondo le pregresse modalità nelle 40 province interessate dalla terza fase della sperimentazione dovevano essere inderogabilmente completati con la trasmissione all'INPS della domanda amministrativa entro il 28 febbraio 2026 stesso, anche attraverso gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati. Chi non avesse rispettato questo termine rischia di trovarsi in una situazione di procedura incompleta, con necessità di riavviare l'iter secondo le nuove regole.
La seconda eccezione — più rilevante sul piano soggettivo — riguarda gli ultrasettantenni con patologie croniche. Il Messaggio INPS n. 1377/2026 (DA VERIFICARE nei riferimenti interni), richiamato nel dossier, chiarisce che gli over 70 con patologie croniche e rischio di perdita di autonomia continuano a seguire la procedura ordinaria fino al 31 dicembre 2027, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 29/2024 come modificato dal D.L. 19/2026. Ciò significa che per questa fascia di popolazione veronese anziana — spesso la più fragile e la più bisognosa di tutele immediate — il doppio binario procedurale è destinato a persistere ancora per tutto il 2027. Il rischio concreto, già emerso nelle prime fasi sperimentali, è che familiari e caregiver si rivolgano al medico credendo di avere già avviato correttamente la procedura riformata, senza rendersi conto che per il loro congiunto si applica ancora il vecchio regime.
Il principio del vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — trova qui applicazione pratica: l'ignoranza della norma transitoria può tradursi in decadenze, ritardi nelle prestazioni e conseguenze economiche anche gravi per chi attende l'indennità di accompagnamento o l'assegno di invalidità.
Il punto di vista giuridico: cosa dice la Cassazione sul ruolo di INPS nell'accertamento
La riforma del D.Lgs. 62/2024 porta a compimento una transizione che la giurisprudenza di legittimità aveva già definitivamente sancito sul piano della legittimazione processuale dell'INPS. La Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 32452 del 13 dicembre 2024 — in un caso che peraltro coinvolgeva direttamente la Provincia di Verona — ha ribadito che nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., l'INPS è l'unico soggetto legittimato passivo, anche quando il beneficio assistenziale che l'interessato intende conseguire è di competenza di enti diversi. L'oggetto del procedimento non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio, ma il solo accertamento dello stato psicofisico.
Il consolidamento di questo orientamento è puntuale. La Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 29591 del 18 novembre 2024, ha ulteriormente chiarito che la sentenza pronunciata nei confronti dell'INPS ha efficacia di giudicato anche nei confronti degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni, i quali devono essere considerati aventi causa ex art. 2909 c.c. rispetto alla statuizione sull'accertamento sanitario.
E ancora più di recente, la Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 27458 del 14 ottobre 2025, ha stabilito che gli assessorati regionali e gli uffici provinciali del lavoro sono estranei al procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e non rivestono la qualità di litisconsorti necessari: l'INPS rimane l'unico contraddittore tecnico necessario.
Questi orientamenti, pur riguardando il vecchio schema procedurale, non sono destinati a divenire irrilevanti con l'entrata a regime della riforma: al contrario, rafforzano la logica della concentrazione in capo all'INPS — ora come accertatore unico tramite UVB — di tutta la fase sanitaria del riconoscimento della disabilità. La differenza è che con il D.Lgs. 62/2024 l'INPS cessa di essere soltanto il soggetto processuale passivo e diventa il gestore dell'intero procedimento di valutazione, fin dal momento dell'apertura del fascicolo tramite il certificato medico introduttivo.
Vale qui richiamare una riflessione di Luigi Ferrajoli sulla struttura dei diritti fondamentali: il giurista milanese ha sempre distinto tra la proclamazione formale di un diritto e la garanzia concreta del suo esercizio. La riforma della disabilità si propone di colmare esattamente questo scarto — tra il diritto all'accertamento dichiarato dalla legge e la sua effettiva accessibilità per ogni persona con disabilità. La scommessa si giocherà nei prossimi mesi: se il sistema delle UVB reggerà il carico delle nuove province sperimentali, inclusa Verona, oppure se i tempi di attesa allungheranno di fatto l'accesso ai sostegni, vanificando la semplificazione formale del procedimento.
Un profilo critico aggiuntivo riguarda il regolamento del Ministero della Salute sui criteri della valutazione di base, che secondo il dossier deve essere adottato entro il 30 novembre 2026. Fino a quella data, le UVB operano senza un quadro regolamentare definitivo sui criteri di valutazione, il che lascia margini di incertezza applicativa non trascurabili — soprattutto per le patologie che non rientrano nelle tre categorie già tipizzate (autismo, diabete di tipo 2, sclerosi multipla). Questo vuoto normativo transitorio non è segnalato nei comunicati istituzionali, ma rappresenta un rischio reale per chi presenta domanda in questa fase: i criteri in base ai quali viene valutata la propria condizione potrebbero ancora variare prima che la riforma entri pienamente a regime.
La riforma disabilità Verona, dunque, è già operativa nei suoi meccanismi procedurali essenziali, ma la sua piena attuazione — comprensiva del quadro clinico definitivo, del progetto di vita e della valutazione multidimensionale — resta un cantiere aperto, che si chiuderà, nella migliore delle ipotesi, solo con l'entrata a regime del 1° gennaio 2027. Per chi deve agire oggi, la consapevolezza di questa incompletezza è già, di per sé, uno strumento di tutela.
Redazione - Staff Studio Legale MP