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"Il diritto senza fatto è un'astrazione vuota; il fatto senza diritto è arbitrio puro." Lo scriveva Rudolf von Jhering nel suo Der Kampf ums Recht, e difficilmente una sintesi potrebbe essere più calzante per leggere quanto accaduto davanti al Consiglio di Stato nel giugno di quest'anno. Una collecting society che avanza pretese di compenso senza dimostrare di rappresentare effettivamente gli artisti che rivendica di tutelare commette un errore che non è solo tecnico: è un errore di impostazione, che trasforma un diritto fondato in un'astrazione processualmente insostenibile.
Gli errori collecting society equo compenso artisti interpreti emersi nella vicenda Artisti 7607 contro Netflix meritano una lettura attenta non perché il caso sia isolato, ma precisamente perché non lo è. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 04971/2026, depositata il 23 giugno 2026, chiude un contenzioso che ha attraversato AGCOM e TAR Lazio prima di approdare al giudice d'appello amministrativo, e lo chiude con un esito che dovrebbe fare riflettere ogni organismo di gestione collettiva operante nel settore audiovisivo italiano.
Cosa è successo: Artisti 7607, Netflix e il nodo della rappresentatività
Artisti 7607 è una collecting society che gestisce i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori nel campo cinematografico e audiovisivo. Come tale, rientra nel perimetro degli organismi di gestione collettiva disciplinati dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, con cui il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2014/26/UE, nota come Direttiva Barnier. Quella direttiva non si è limitata a riordinare le regole gestionali interne delle collecting: ha introdotto obblighi informativi precisi, sia verso i titolari dei diritti rappresentati, sia verso i soggetti terzi con cui le collecting interagiscono nelle procedure di concessione delle licenze e di rivendicazione dei compensi.
Artisti 7607 aveva avanzato nei confronti di Netflix una pretesa di equo compenso per l'utilizzo di opere audiovisive sulle quali vantava la gestione dei diritti degli artisti primari e comprimari. AGCOM, chiamata a pronunciarsi sulla procedura, aveva però rilevato una lacuna sostanziale: la collecting non aveva fornito i dati sulla propria rappresentatività nel catalogo Netflix, né aveva documentato le quote di diritti vantate opera per opera, né aveva distinto con sufficiente precisione la posizione degli artisti primari da quella degli artisti comprimari nelle singole produzioni. In assenza di questa documentazione, la pretesa non poteva essere accolta.
Il TAR Lazio aveva confermato la posizione di AGCOM. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04971/2026, ha respinto l'appello di Artisti 7607, sancendo in via definitiva che la mancata produzione dei dati di rappresentatività costituisce un vizio originario e insanabile della procedura. Actori incumbit probatio: spetta a chi avanza la pretesa dimostrarne il fondamento, e il fondamento di una pretesa di equo compenso da parte di una collecting non è il diritto astratto degli artisti, ma la concreta legittimazione di quell'organismo a farlo valere per quelle opere, su quella piattaforma.
Gli obblighi informativi del D.Lgs. 35/2017: cosa devono documentare le collecting
Il D.Lgs. n. 35/2017 è il testo normativo centrale per capire dove Artisti 7607 ha errato. L'art. 18 del decreto impone agli organismi di gestione collettiva di fornire, su richiesta, informazioni precise e aggiornate sui diritti gestiti, sulle opere incluse nel portafoglio e sulla rappresentatività rispetto al repertorio oggetto della trattativa. Non si tratta di un adempimento burocratico: è la condizione di legittimità della stessa pretesa negoziale.
Nel contenzioso di specie, la carenza riguardava tre livelli distinti. In primo luogo, la mancata indicazione degli artisti effettivamente rappresentati nel catalogo Netflix, con distinzione tra ruoli primari (protagonisti, non protagonisti di rilievo) e comprimari (ruoli secondari, spesso numerosi e difficilmente tracciabili). In secondo luogo, l'assenza di una mappatura delle quote di diritti gestiti per ciascuna opera, necessaria perché l'equo compenso nel settore audiovisivo non è unitario ma si articola per categorie di aventi diritto e per tipologia di utilizzo. In terzo luogo, la mancata correlazione tra il repertorio vantato e le effettive utilizzazioni da parte di Netflix nel periodo di riferimento.
Questo terzo profilo merita attenzione particolare, perché è quello che le collecting tendono a sottovalutare. Non basta dimostrare di gestire i diritti di un certo numero di artisti cinematografici in astratto: occorre dimostrare che quegli artisti hanno effettivamente partecipato a opere presenti nel catalogo della piattaforma che si intende chiamare a pagare. La confusione tra portafoglio generale di diritti gestiti e legittimazione specifica per un determinato catalogo è uno degli errori più ricorrenti nelle procedure di equo compenso nel settore dello streaming.
Il profilo della rappresentatività non è un requisito formale aggirabile. Il D.Lgs. 35/2017 lo collega direttamente al principio di tutela degli utilizzatori: una piattaforma come Netflix non può essere costretta a trattare con un organismo che non sa quantificare né qualificare il proprio mandato. L'obbligo informativo protegge anche il licenziatario potenziale, non solo i titolari dei diritti.
Un precedente che riguarda tutta la gestione collettiva audiovisiva
La portata della sentenza n. 04971/2026 va oltre la vicenda di Artisti 7607. Il settore audiovisivo italiano è attraversato da una pluralità di organismi che gestiscono diritti connessi di diverse categorie di soggetti: attori, doppiatori, registi, produttori, compositori di musiche da film. Ognuno di questi organismi si trova, prima o poi, a interloquire con piattaforme di streaming che operano su cataloghi vastissimi, con decine di migliaia di titoli, prodotti in decine di Paesi diversi con strutture produttive molto eterogenee.
In questo contesto, la documentazione della rappresentatività non è un compito semplice. Richiede sistemi di gestione del dato precisi, accordi con le case di produzione per l'accesso alle informazioni sui contratti, e una capacità di riconciliazione tra il repertorio dichiarato e le utilizzazioni effettive che molte collecting oggi non possiedono in modo adeguato. La sentenza del Consiglio di Stato fotografa questa lacuna strutturale e la trasforma in un limite giuridico cogente.
Vi è poi una questione di sistema che la pronuncia contribuisce a illuminare. Il D.Lgs. 35/2017, recependo la Direttiva Barnier, ha introdotto in Italia un modello di gestione collettiva fondato sulla trasparenza e sull'accountability verso tutti i portatori di interesse, non solo verso i propri associati. Ma l'adeguamento operativo degli organismi a questo modello è stato lento e disomogeneo. Alcune collecting hanno investito in sistemi documentali e di tracciabilità; altre hanno continuato a operare con modalità consolidate prima del 2017, quando le procedure erano meno strutturate e i controlli meno stringenti. La sentenza n. 04971/2026 segnala che questo dualismo non è più sostenibile.
C'è infine un aspetto che gli articoli sul tema tendono a trascurare: l'impatto sugli artisti rappresentati. Quando una collecting avanza una pretesa di equo compenso senza la documentazione necessaria e la vede respinta, non è solo l'organismo a perdere. Sono gli artisti stessi che vedono rimandato sine die il riconoscimento di un compenso cui hanno diritto. Il difetto di rappresentatività documentata non cancella il diritto sostanziale degli artisti cinematografici a ricevere equo compenso per lo sfruttamento delle loro prestazioni sulle piattaforme streaming: lo sospende, o lo incanalando verso procedure che dovranno essere riavviate da capo, con tutta la lentezza che il contenzioso amministrativo porta con sé.
Questo cortocircuito tra diritto sostanziale degli artisti e difetto procedurale della collecting è forse il punto più delicato dell'intera vicenda. Summum ius summa iniuria: l'applicazione rigorosa delle regole procedurali può produrre un risultato che penalizza proprio coloro che quelle regole intendevano proteggere. Non è un argomento per aggirare gli obblighi informativi, che restano fondati e necessari; è un argomento per prenderli sul serio fin dall'inizio, con la preparazione documentale che richiedono, invece di affrontare il contenzioso con un fascicolo incompleto.
La sentenza n. 04971/2026 del Consiglio di Stato non è una vittoria di Netflix: è una lezione di metodo per tutti gli organismi di gestione collettiva che operano nel diritto d'autore e nei diritti connessi. Il compenso si rivendica con i dati, non con le affermazioni.
Redazione - Staff Studio Legale MP