Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
La prima domanda che molti fanno in studio è semplice nella forma ma tutt'altro che semplice nella risposta: "Ho bisogno del riconoscimento dell'invalidità — devo andare alla ASL o all'INPS?" Fino a qualche anno fa la risposta era univoca. Oggi non lo è più, e capire quale procedura si applica al proprio caso concreto è già, di per sé, un atto di tutela.
La riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha innovato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, è ora al suo terzo atto sperimentale, con l'obiettivo dichiarato di affidare l'accertamento in via esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. Ma fino a quella data, il sistema è duplice, transitorio e — in alcune fasce di popolazione — ancora del tutto legato alle regole previgenti. Comprendere la mappa è indispensabile per non perdere diritti e per non avviare un iter sbagliato.
Il vecchio sistema: commissione ASL, doppia fase, tempi lunghi
Per decenni il riconoscimento dell'invalidità civile ha seguito uno schema collaudato ma farraginoso. Il cittadino otteneva dal proprio medico un certificato introduttivo, poi presentava una domanda amministrativa separata all'INPS entro 90 giorni, attendeva la convocazione presso la commissione medica ASL — integrata da un medico INPS — e infine riceveva il verbale. Nel vecchio sistema, dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico, bisognava presentare separatamente una domanda amministrativa all'INPS entro 90 giorni.
La valutazione medica veniva effettuata da una Commissione medica integrata, composta da specialisti delle ASL e da un medico dell'INPS, e il verbale di accertamento sanitario era poi sottoposto a verifica da parte dell'Unità Operativa medico-legale dell'INPS, che ne convalidava l'esito. Il risultato era un doppio passaggio che moltiplicava i tempi: secondo i dati del rendiconto INPS 2024, la durata media del procedimento si attestava intorno ai 144 giorni. Una volta ottenuto il verbale sanitario, la persona doveva poi presentare una seconda domanda per accedere alle prestazioni economiche collegate: assegno mensile, indennità di accompagnamento, benefici ai sensi della Legge 104/1992.
Il paradigma valutativo era quello medico-legale percentuale: le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992 traducevano le patologie in numeri, e quel numero determinava tutto. La riforma segna il passaggio dal tradizionale modello medico — fondato sulle tabelle percentuali del D.M. 5 febbraio 1992 — a un modello bio-psico-sociale ispirato alla Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il nuovo paradigma non si limita a fotografare la patologia: valuta la persona nel suo complesso, considerando le barriere ambientali, le risorse personali e i bisogni di supporto in ogni ambito di vita.
Questo cambio non è solo procedurale. È concettuale. Summum ius summa iniuria: applicare rigidamente una tabella percentuale a condizioni di vita complesse e variabili può produrre esiti formalmente ineccepibili ma sostanzialmente ingiusti — una percentuale invariata per chi vive in un contesto senza barriere e per chi invece le affronta ogni giorno. La riforma, accogliendo i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tenta di correggere proprio questo corto circuito.
Il nuovo sistema: INPS accertatore unico, certificato come domanda, visita collegiale unica
Il D.Lgs. 62/2024 ha introdotto diversi cambiamenti, ma soprattutto ha modificato la modalità di riconoscimento della disabilità: l'INPS è diventato titolare unico dell'accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.
Una delle novità della riforma è rappresentata dalla nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l'invio telematico all'INPS del nuovo "certificato medico introduttivo", che costituisce l'unica procedura ammessa per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento della disabilità. Non occorre quindi presentare una domanda amministrativa separata: il certificato firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso per via telematica all'INPS è già, a tutti gli effetti, l'istanza di avvio del procedimento.
La valutazione è svolta dall'Unità di Valutazione di Base (UVB). La condizione di disabilità sarà valutata dall'Unità di Valutazione di Base (UVB), presieduta da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale, e composta da due medici nominati dall'INPS, un rappresentante delle associazioni di categoria e una figura professionale delle aree psicologiche e sociali. Un'unica sessione collegiale sostituisce il doppio passaggio ASL-INPS. Il risultato non è più un verbale con percentuale, ma un certificato unico che attesta la condizione di disabilità e il livello di sostegno (lieve/medio oppure intensivo), comprensivo di tutti gli accertamenti prima frammentati in atti separati.
Come definisce il D.Lgs. 62/2024, all'art. 2, lett. l), la valutazione di base è il «procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato». Per i soggetti maggiorenni, durante la visita viene compilato il questionario WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule), strumento OMS che misura l'impatto della disabilità sulla vita quotidiana in modo standardizzato e comparabile.
Qual è la differenza tra la vecchia commissione ASL e la nuova valutazione INPS per la disabilità?
La differenza è strutturale, non solo procedurale. Nel vecchio sistema la domanda era presentata dal cittadino, la visita avveniva davanti a una commissione mista ASL-INPS, il verbale richiedeva poi una convalida separata e le prestazioni economiche erano oggetto di una seconda istanza. Nel nuovo sistema il medico avvia telematicamente il procedimento, l'INPS gestisce l'intero iter attraverso la UVB, la visita è unica e collegiale, e il certificato finale è comprensivo di ogni accertamento — invalidità civile, Legge 104 e collocamento mirato in un unico documento. Cambia anche il metro di valutazione: dalla percentuale in base a tabelle, alla profilazione del funzionamento della persona nel proprio contesto di vita secondo i criteri ICF/ICD.
Le province sperimentali e la mappa di chi segue quale procedura
La prima fase è iniziata il 1° gennaio 2025 nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. La seconda fase ha avuto inizio il 30 settembre 2025 nelle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Regione autonoma Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento. La terza fase ha avuto inizio il 1° marzo 2026, includendo tra le altre: Ancona, Arezzo, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino, Treviso, Udine, Venezia e Verona.
Per chi risiede in una di queste 60 province e presenta domanda dopo il 1° marzo 2026, il percorso da seguire è quindi quello nuovo: certificato medico introduttivo trasmesso telematicamente, nessuna domanda amministrativa separata, visita UVB. Per le province non ancora coinvolte nella sperimentazione, vale ancora il vecchio sistema della commissione ASL. Fa eccezione una categoria rilevante: gli over 70 con patologie croniche, ai quali si applica la procedura previgente su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2026, anche nelle province sperimentali.
A decorrere dal 1° marzo 2026, la nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base è operativa nelle ulteriori 40 Province individuate dal D.L. n. 19/2026. L'INPS ha precisato che tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 28 febbraio 2026 secondo le pregresse modalità nelle 40 Province interessate dalla terza fase della sperimentazione dovevano essere inderogabilmente completati con la trasmissione della domanda amministrativa entro il 28 febbraio 2026 stesso. Chi aveva avviato il vecchio iter prima del 1° marzo, insomma, doveva completarlo con le regole previgenti: un dettaglio tecnico che ha creato più di un equivoco nella pratica.
Devo rifare la domanda di invalidità se sono già riconosciuto con il vecchio sistema?
No. È uno dei dubbi più frequenti e la risposta è netta. L'art. 35 del D.Lgs. 62/2024, rubricato «Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti», stabilisce espressamente che le disposizioni del decreto «garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026». Sono fatti salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità e per quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La norma aggiunge un altro presidio importante: fino al 31 dicembre 2026, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto. Questo significa che chi riceve oggi una convocazione per revisione del proprio verbale non deve temere di essere valutato con i nuovi criteri: la valutazione di revisione seguirà ancora le vecchie regole.
Cosa succede ai verbali di invalidità già emessi con la riforma disabilità?
I verbali esistenti restano validi e producono tutti i loro effetti. Il D.Lgs. 62/2024, art. 35, comma 4, riconosce inoltre che «il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base». In pratica, chi ha già un verbale ai sensi della Legge 104/1992 potrà accedere direttamente al progetto di vita individuale previsto dal nuovo sistema, senza dover ripetere l'accertamento sanitario.
Questo passaggio non è privo di implicazioni pratiche. Chi ha un verbale di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) emesso con il vecchio sistema potrebbe rientrare nel regime di sostegno intensivo delineato dall'art. 3 del D.Lgs. 62/2024, che collega il sostegno intensivo alle compromissioni che «hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale». Il coordinamento tra le due definizioni — quella vecchia e quella nuova — è un cantiere ancora aperto, destinato a precisarsi con i regol
Redazione - Staff Studio Legale MP