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Una persona con sclerosi multipla, già titolare di verbale di invalidità al cento per cento, chiede al Comune di attivare il proprio progetto di vita individuale. Riceve una risposta interlocutoria, poi il silenzio. Dopo sei mesi si rivolge a un avvocato chiedendo: «Ho davvero un diritto, o è solo una promessa sulla carta?». La risposta, oggi, è cambiata rispetto a pochi anni fa. Ed è la risposta che questo articolo intende fornire.
Il cambio di paradigma: dalla percentuale al funzionamento
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega n. 227 del 2021, ridefinisce l'intero sistema della disabilità su basi radicalmente diverse da quelle vigenti da decenni. Lo scopo dichiarato è garantire alla persona il pieno riconoscimento della propria condizione di disabilità, puntando alla rimozione degli ostacoli e all'attivazione di tutti i sostegni utili affinché possa esercitare, al pari degli altri, tutti i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita.
Il cuore della riforma non è la ridefinizione burocratica delle procedure: è un mutamento concettuale profondo. Il decreto non fa più riferimento alla correlazione fra gravità della menomazione o della patologia, introducendo invece una nuova correlazione fra disabilità e intensità dei sostegni necessari ad assicurare alla persona il godimento dei diritti secondo i principi di non discriminazione e uguaglianza con gli altri. In altre parole: non conta più — o non conta solo — la percentuale di invalidità registrata in un verbale. Conta ciò che la persona riesce concretamente a fare nel proprio contesto di vita, e di quali sostegni ha bisogno per esercitare i propri diritti.
La conseguenza di tutto ciò risiede nel superamento del precedente concetto di "handicap", quale difficoltà della persona riconducibile esclusivamente alle sue compromissioni personali. Con la riforma la persona non è più "handicappata", ma è "con disabilità" quando viene riconosciuta in tale condizione a seguito del procedimento di valutazione di base; e non è più da considerarsi "grave" o "non grave", ma necessitante di sostegno a più alta, o meno, intensità per superare gli ostacoli.
Per misurare questa intensità, il decreto 62/2024 prevede l'uso del WHODAS 2.0, uno strumento psicometrico standardizzato sviluppato dall'OMS che valuta l'autopercezione della disabilità su diverse dimensioni della vita quotidiana, non limitandosi all'aspetto medico. Il passaggio al WHODAS 2.0 rappresenta un salto di paradigma: da un modello più biologico-medico a un modello bio-psico-sociale, dove non conta solo la patologia ma anche il contesto in cui vive la persona.
Il progetto di vita come diritto soggettivo: cosa prevede la norma
Il decreto sancisce il diritto delle persone con disabilità a richiedere l'attivazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, per favorire l'inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti di vita. La formulazione è quella di un diritto soggettivo pieno, non di una mera aspettativa o di un beneficio discrezionale rimesso alla disponibilità dell'ente.
Il progetto si costruisce attraverso una valutazione multidimensionale successiva alla valutazione di base. A seguito della valutazione di base può essere attivata una valutazione multidimensionale, finalizzata a costruire un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. L'unità di valutazione multidimensionale include la persona, i familiari, i professionisti sanitari, gli assistenti sociali e, se necessario, un rappresentante scolastico.
Il decreto introduce il concetto di progetto di vita come strumento personalizzato e partecipato che va oltre i tradizionali interventi assistenziali. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il progetto di vita rappresenta qualcosa, se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti, dovendo prevedere interventi e prestazioni multidisciplinari da erogarsi in modo organico e continuativo. Non è, quindi, un piano assistenziale nel senso tradizionale del termine: è la traduzione concreta del diritto della persona con disabilità a essere protagonista della propria esistenza.
Il progetto di vita deve includere gli obiettivi della persona con disabilità, gli interventi nelle aree di apprendimento, lavoro, abitazione e salute, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli necessari, il budget di progetto con le risorse disponibili, le modalità di monitoraggio e verifica. Il carattere partecipato non è un orpello lessicale: la persona con disabilità non è destinataria passiva del progetto, ma ne è co-autrice. Il progetto di vita individuale, elaborato con la persona e i suoi familiari, diventa un elemento strategico per promuovere l'autonomia e la partecipazione sociale. La persona con disabilità potrà proporre integrazioni e modifiche al progetto in base ai propri obiettivi, desideri e aspettative.
Lo stato di attuazione a luglio del corrente anno è quello di una riforma in piena fase sperimentale. Oggi sono sessanta le province che già vedono attuato il decreto legislativo n. 62/2024. Verona è inclusa nella terza fase, avviata il 1° marzo 2026, che coinvolge quaranta nuove province. Per i residenti nel Veneto che rientrano nelle province sperimentali, la nuova procedura è dunque già operativa.
Il principio di non regressione dei diritti acquisiti rappresenta uno dei nodi più delicati dell'intera transizione. Nel Capo IV del decreto si declinano anche le modalità applicative del cosiddetto principio di non regressione, al quale la legge delega n. 227/2021 aveva stabilito che la riforma si informasse. In termini pratici, il secondo criterio è il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026. Sono anche fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Chi era già titolare di indennità di accompagnamento o di altri benefici non li perde per effetto del passaggio al nuovo sistema valutativo.
Sul versante della tutela processuale del rifiuto di accomodamento ragionevole — istituto introdotto dal nuovo art. 5-bis della legge n. 104/1992 che rappresenta il principale strumento di garanzia quando il progetto di vita non viene attivato o viene svuotato — va segnalato che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza 14 aprile 2026 n. 421, si è pronunciata sull'obbligo del datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli in favore di un lavoratore con limitazioni fisiche, affermando che il rifiuto ingiustificato di modificare l'organizzazione del lavoro equivale a condotta discriminatoria per ragioni di disabilità, con conseguente obbligo di reintegra e risarcimento del danno. La pronuncia — che si inserisce nel solco tracciato dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 216/2003 — amplia significativamente il perimetro operativo dell'accomodamento ragionevole, proiettando il ragionamento anche fuori dal contesto lavorativo strettamente inteso.
Vale anche richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 9 gennaio 2025, n. 460, con cui la Suprema Corte ha riaffermato i criteri distintivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affrontando il delicato tema della discriminazione per disabilità: la pronuncia conferma che il datore di lavoro che non abbia prima verificato la percorribilità di un accomodamento ragionevole non può legittimamente licenziare per sopravvenuta inidoneità.
Sul piano del contenzioso previdenziale, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha già messo a fuoco nel primo semestre dell'anno in corso un aspetto processuale destinato ad avere riflessi concreti sui procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.: con ordinanza n. 969/2026, la Sezione Lavoro ha stabilito che nel contenzioso previdenziale riguardante congiuntamente il riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap grave il compenso professionale dell'avvocato è soggetto a un limite minimo inderogabile, non derogabile dal giudice in sede di omologa del decreto.
Queste pronunce convergono su un punto che merita attenzione critica. La riforma introduce strumenti nuovi — progetto di vita, accomodamento ragionevole, valutazione multidimensionale — ma il loro effettivo funzionamento dipende dall'esistenza di un sistema di tutela processuale adeguato. Il rischio che va segnalato con franchezza è quello della disparità territoriale: il nuovo percorso di valutazione non sarà uniforme ovunque fin da subito. Le differenze territoriali possono generare disuguaglianze nell'accesso alle valutazioni, ai certificati e dunque ai diritti.
Vi è poi un nodo interpretativo che la dottrina più attenta ha già evidenziato e che la giurisprudenza di merito dovrà presto affrontare: il decreto 62/2024 prefigura quattro livelli di intensità del sostegno necessario — lieve, medio, intensivo elevato, intensivo molto elevato — in sostituzione della tradizionale bipartizione grave/non grave. Questa nuova graduazione consente di tarare gli interventi sociali, sanitari e di inclusione in modo più preciso secondo i bisogni effettivi della persona. Ma chi stabilisce concretamente quale livello di sostegno corrisponde a quali risorse? Il decreto legislativo n. 62/2024 prevede la revisione, con decreto del Ministero della Salute da adottare entro il 30 novembre 2026, dei vecchi criteri di accertamento, con l'utilizzo dell'ICF e degli strumenti tecnici operativi a essa correlata, per porre maggiore attenzione al funzionamento della persona e ai suoi bisogni di sostegno. Quel decreto ministeriale — atteso per fine anno — non è ancora emanato. Nel frattempo, rimane un vuoto di disciplina secondaria che espone le persone con disabilità al rischio di ricevere risposte difformi da un ente all'altro, e che dovrà essere colmato anche per via giurisdizionale.
Il brocardo summum ius summa iniuria — che Cicerone formula nel De Officiis per avvertire che la rigida applicazione della norma può trasformarsi nel suo contrario — non è mai stato più appropriato di questo momento di transizione. Un sistema che proclama il progetto di vita come diritto soggettivo, ma non dota gli enti locali delle risorse e delle linee operative per attuarlo, rischia di trasformare una garanzia sulla carta in un'illusione giuridica. Lo notava con lucidità Rudolf von Jhering: il diritto non è un dono, ma il risultato di una lotta. Chi intende esercitare i nuovi diritti introdotti dalla riforma dovrà conoscerli con precisione, documentare ogni richiesta e ogni rifiuto, e non attendere che il sistema funzioni spontaneamente.
Cosa fare in concreto, dunque? La persona con disabilità — o chi la rappresenta — deve, in primo luogo, presentare formale richiesta scritta di attivazione della valutazione multidimensionale all'INPS della provincia di residenza, dopo che sia stato emesso il verbale di valutazione di base. In secondo luogo, il silenzio o il diniego dell'ente devono essere impugnati: il decreto introduce specifici meccanismi di tutela, compresi quelli previsti dalla disciplina antidiscriminatoria. Qualora la pubblica amministrazione o il soggetto privato neghino la possibilità dell'accomodamento ragionevole attraverso diniego motivato, la persona con disabilità o le associazioni legittimate possono agire in giudizio ai sensi delle disposizioni applicabili. In terzo luogo, ogni documentazione sanitaria — visite specialistiche, relazioni neuropsicologiche, valutazioni funzionali — va raccolta e conservata con cura, perché costituirà la base della valutazione di base e, successivamente, del progetto di vita.
La riforma della disabilità con il decreto 62/2024 rappresenta uno snodo storico. Non è solo un adeguamento normativo: è un cambiamento culturale, che ridefinisce come guardiamo la disabilità — non più soltanto come patologia, ma come interazione tra persona e ambiente — e come valutiamo i diritti. Accettare che un diritto di questa portata possa restare inattuato per inerzia burocratica o per assenza di risorse sarebbe, anche sul piano giuridico, una contraddizione insostenibile. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi sa rivendicarlo.
Redazione - Staff Studio Legale MP