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Una persona con disabilità gravissima, ISEE sociosanitario pari a zero, riceve dal proprio Comune un piano di assistenza con una quota di compartecipazione alla spesa. La famiglia paga, protesta, ricorre. Dopo anni di contenzioso, il Consiglio di Stato le dà ragione: quella richiesta era illegittima ab origine. Questa vicenda — definita con la sentenza Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2026, n. 4571 — non è un caso isolato. È lo specchio di una distorsione sistemica nel modo in cui molti enti locali gestiscono l'ISEE in materia di disabilità.
Il problema non riguarda solo i casi limite. Riguarda migliaia di famiglie che ogni anno presentano la Dichiarazione Sostitutiva Unica sbagliata, si vedono calcolare l'ISEE con criteri peggiorativi introdotti dal regolamento comunale, oppure subiscono la computazione nell'indicatore di somme — come l'indennità di accompagnamento — che la legge espressamente esclude. Il punto di partenza per orientarsi è capire che l'ISEE non è uno strumento unitario: per le persone con disabilità esistono regole di calcolo specifiche, più favorevoli, che devono essere applicate in modo vincolante.
Il sistema ISEE per la disabilità: tre strumenti che molti confondono
Il quadro normativo di riferimento è il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, modificato da ultimo dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025. Questo regolamento disciplina tre modalità di calcolo rilevanti per le persone con disabilità, che rispondono a esigenze diverse e non devono essere confuse tra loro.
Il primo è l'ISEE ordinario, quello che fotogaifa la situazione economica dell'intero nucleo familiare anagrafico. Soffre di un difetto strutturale che la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte evidenziato: include redditi e patrimoni che non riflettono la reale disponibilità economica della persona disabile, perché erosi dai costi di cura. Summum ius summa iniuria: applicare in modo meccanico la legge senza tener conto della specificità della condizione di disabilità produce, spesso, un risultato ingiusto.
Il secondo è l'ISEE sociosanitario, che si utilizza per l'accesso alle prestazioni erogate da strutture residenziali, semiresidenziali e per i servizi di assistenza domiciliare. Rispetto all'ISEE ordinario introduce franchigie sul reddito più elevate per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, e consente la detrazione delle spese documentate per l'assistenza personale — come le fatture della badante — e per le terapie sanitarie.
Il terzo, e più favorevole, è l'ISEE sociosanitario ristretto: si applica alle prestazioni per persone con disabilità maggiorenni non coniugate e senza figli, e consente di escludere dal nucleo familiare rilevante i genitori e gli altri conviventi, considerando solo il reddito e il patrimonio della persona con disabilità. Questo strumento è quello più spesso ignorato — o deliberatamente non applicato dagli enti locali — con conseguenze economiche pesantissime per le famiglie.
A questa architettura normativa si sovrappone, dal 1° gennaio 2026, una novità introdotta dall'art. 1, commi 208 e 209, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025): un nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, più favorevole, applicabile all'Assegno di Inclusione, al Supporto per la Formazione e il Lavoro, all'Assegno Unico Universale, al Bonus Asilo Nido e al Bonus Nuovi Nati. Come chiarito dall'INPS con il Messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, questa variante non sostituisce l'ISEE ordinario per tutte le prestazioni: si applica solo alle cinque misure indicate, mentre per le prestazioni sociosanitarie continuano a valere le regole del D.P.C.M. 159/2013.
Una distinzione che molte famiglie — e non pochi sportelli CAF — faticano a gestire correttamente nella pratica quotidiana.
Cosa non è reddito: il fronte giurisprudenziale del primo semestre 2026
Il tema dell'esclusione delle indennità assistenziali dal calcolo dell'ISEE ha una storia giurisprudenziale lunga, che risale alle sentenze del Consiglio di Stato del 2016 (nn. 838, 841, 842) e che nel primo semestre 2026 ha prodotto pronunce di assoluta rilevanza pratica.
La più importante è la sentenza Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2026, n. 4571. Il caso riguardava un cittadino con disabilità gravissima il cui progetto individuale di vita prevedeva una quota di compartecipazione nonostante un ISEE sociosanitario pari a zero. Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato ha ribaltato quella decisione, affermando con nettezza che l'ISEE è lo strumento unificato e vincolante per la valutazione della capacità contributiva, con valore di livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. Il sistema ISEE è, come scrivono i giudici, un sistema chiuso: non tollera l'introduzione di criteri ulteriori o integrativi da parte degli enti locali. Quando l'ISEE sociosanitario è pari a zero, l'imposizione di qualsiasi quota di compartecipazione si traduce in una violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. Il Comune resistente è stato condannato a rieditare il potere amministrativo eliminando ogni quota di compartecipazione e al pagamento delle spese processuali.
Rilevante sul piano della compartecipazione alle rette RSA è anche la sentenza TAR Piemonte, Sez. II, 27 febbraio 2026, n. 411 (studiocataldi.it). Il ricorso era stato presentato dall'amministratore di sostegno di una persona anziana non autosufficiente ricoverata in una RSA convenzionata, alla quale il Comune di Torino aveva negato l'integrazione della retta sulla base di un proprio regolamento che introduceva una franchigia sul patrimonio immobiliare fissata in 20.000 euro. Il TAR ha annullato quel regolamento, chiarendo che il patrimonio immobiliare è già computato nell'ISEE secondo le franchigie e le scale previste dal D.P.C.M. 159/2013, e che i Comuni non possono introdurre criteri autonomi peggiorativi. Possono legiferare solo in melius, mai in peius, rispetto alla disciplina statale.
Una terza pronuncia, TAR Piemonte, Sez. II, 17 aprile 2026, n. 906, interviene su un profilo diverso ma connesso: il sistema tariffario dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Il TAR ha accolto il ricorso di alcune cooperative sociali accreditate contro il Comune di Torino, affermando che le tariffe per la quota sociale dei servizi non possono essere determinate unilateralmente dall'ente pubblico senza un reale confronto con i gestori, e che ignorare l'aumento dei costi del lavoro derivante dal rinnovo contrattuale compromette la qualità delle prestazioni garantite alle persone con disabilità.
Queste tre pronunce, lette insieme, delineano un orientamento coerente: l'ISEE non è uno strumento che l'ente locale può plasmare secondo le proprie convenienze di bilancio. È un livello essenziale delle prestazioni, e la sua corretta applicazione è un obbligo costituzionale.
Un rischio sottovalutato merita attenzione specifica: la computazione del contributo caregiver tra le risorse disponibili. Nella vicenda del giugno 2026, il Comune aveva incluso anche il contributo caregiver nel calcolo delle risorse disponibili per la compartecipazione. Il Consiglio di Stato ha bocciato anche questo profilo. La somma erogata a sostegno del familiare che presta cura non è reddito disponibile del disabile: includerla svuota di significato il sostegno pubblico alla non autosufficienza. È un cortocircuito logico prima ancora che giuridico.
John Rawls, nella sua Teoria della Giustizia, sosteneva che un sistema equo è quello che garantisce le condizioni di base ai più svantaggiati, non quello che applica regole formalmente uguali a situazioni sostanzialmente diverse. L'ISEE sociosanitario ristretto — con le sue franchigie, le sue esclusioni, il suo nucleo ridotto — è esattamente questa correzione: un meccanismo che riconosce che la disabilità comporta costi reali che erodono risorse che altrimenti sembrerebbero disponibili.
Sul piano pratico, le famiglie che assistono un congiunto con disabilità grave o gravissima devono verificare con attenzione tre aspetti prima di accettare qualsiasi richiesta di compartecipazione da parte del Comune. Primo: è stato utilizzato l'ISEE sociosanitario ristretto, ove applicabile, oppure quello ordinario? La confusione tra i due strumenti è la fonte di errore più frequente, e produce ISEE artificialmente più alti che aprono la strada a richieste di compartecipazione illegittime. Secondo: nell'ISEE presentato sono state correttamente escluse le indennità assistenziali — indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegni per minorazioni civili — che non costituiscono reddito ma compensazione della condizione di disabilità? Terzo: il regolamento comunale che fonda la richiesta di compartecipazione introduce criteri aggiuntivi rispetto all'ISEE — franchigie sul patrimonio immobiliare, valutazione degli obblighi alimentari dei parenti, computazione del contributo caregiver — che la legge statale non prevede?
Se la risposta a uno di questi tre quesiti è positiva, la richiesta di compartecipazione è potenzialmente illegittima e impugnabile. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi si attiva per farlo valere, ma non chi resta in attesa che la pubblica amministrazione corregga spontaneamente i propri errori.
Va poi considerato che la riforma della disabilità è in piena fase attuativa. Con il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, è partita la terza fase di sperimentazione della valutazione di base in ulteriori 40 province, tra cui Verona. In questo contesto di transizione, la corretta determinazione dell'ISEE diventa ancora più cruciale: le nuove Unità di Valutazione di Base produrranno accertamenti che influenzeranno l'accesso a prestazioni economiche e servizi, e un ISEE presentato in modo errato rischia di compromettere anche posizioni che sotto il profilo della disabilità certificata sarebbero pienamente tutelate.
Il quadro che emerge dalla giurisprudenza del 2026 è chiaro: gli enti locali che ignorano il carattere vincolante dell'ISEE come livello essenziale delle prestazioni non solo violano la legge, ma espongono sé stessi a contenziosi che perdono, con condanna alle spese. Le famiglie, dal canto loro, hanno strumenti giuridici concreti per contestare le richieste illegittime — dall'opposizione amministrativa al ricorso al TAR in via cautelare — purché conoscano con precisione quale ISEE avrebbero dovuto presentare e quali voci non avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo.
Redazione - Staff Studio Legale MP