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ISEE disabilità: il doppio binario che penalizza le famiglie - Studio Legale MP - Verona

Una famiglia di Verona assiste da anni un figlio adulto con disabilità gravissima. L'ISEE sociosanitario del nucleo risulta pari a zero. Eppure il Comune continua a richiedere una quota di compartecipazione per il progetto di vita individuale, motivandola con il fatto che la persona disabile percepisce l'indennità di accompagnamento. Una prassi illegittima, come confermato in questi mesi dalla giurisprudenza amministrativa. Questo scenario, tutt'altro che isolato, rivela la frattura profonda che esiste tra le riforme normative sull'ISEE e la loro concreta applicazione da parte degli enti locali.

Il 2026 ha portato novità rilevanti sul fronte del calcolo dell'indicatore economico. L'articolo 1, comma 208, della Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo indicatore denominato "ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione". Si tratta di un indicatore con ambito di applicazione circoscritto, che non sostituisce l'ISEE ordinario ma si affianca ad esso esclusivamente per alcune prestazioni erogate dall'INPS. Il nuovo calcolo riguarda esclusivamente cinque prestazioni: l'Assegno di inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro, l'Assegno unico e universale, il bonus asilo nido e le forme di supporto domiciliare, e il bonus nuovi nati.

Le modifiche introdotte sono concrete. Il nuovo ISEE prevede un innalzamento significativo della franchigia sul valore dell'abitazione principale, che sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. La franchigia viene incrementata di 2.500 euro per ogni figlia o figlio convivente oltre il primo. Sul fronte del patrimonio mobiliare, resta confermata, per le DSU precompilate, l'esclusione automatica dal patrimonio mobiliare dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare.

Tra i nuclei che potrebbero trarre maggiore beneficio dalle novità ci sono le famiglie con figli con disabilità, per le quali l'ISEE rappresenta spesso il requisito decisivo per accedere a sostegni economici fondamentali per la vita quotidiana. Per i nuclei con uno o più componenti con disabilità o malattia rara, l'effetto complessivo del nuovo ISEE è quello di una maggiore coerenza tra indicatori economici e reale capacità di spesa, soprattutto nei casi in cui la presenza dell'abitazione principale o di risparmi destinati alle cure generava un valore ISEE non rappresentativo.

Dove il nuovo ISEE non arriva: il fronte dei servizi sociosanitari

Qui si apre però la zona d'ombra che le famiglie faticano a navigare. Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate, nazionali o locali, continuerà invece ad applicarsi il calcolo dell'ISEE secondo le modalità ordinarie, senza alcuna incidenza delle nuove soglie patrimoniali o delle maggiorazioni previste dalla manovra. Il che significa che per l'accesso ai servizi residenziali, alle RSA, ai centri diurni, alla compartecipazione per le prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni, il quadro normativo di riferimento resta il D.P.C.M. n. 159 del 2013, aggiornato dal D.P.C.M. n. 13 del 14 gennaio 2025. Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025.

Ed è proprio su questo versante che la giurisprudenza del 2026 ha dovuto intervenire con forza, perché molte amministrazioni locali continuano ad applicare criteri difformi dalla legge. Il caso più frequente — e più grave — è quello dell'indennità di accompagnamento trattata come reddito disponibile ai fini del calcolo dell'ISEE sociosanitario o della compartecipazione alla retta.

Con la sentenza n. 169 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, pubblicata il 9 febbraio 2026, i giudici hanno accolto integralmente il ricorso, annullando il provvedimento di diniego del Comune che aveva imposto all'amministratore di sostegno di versare gli arretrati dell'indennità di accompagnamento direttamente alla struttura sanitaria. Comune, ASL e Regione Puglia sono stati condannati al pagamento delle spese legali. La fattispecie era nitida: il Comune aveva considerato gli arretrati dell'indennità di accompagnamento come reddito disponibile sufficiente a coprire le spese di ricovero. L'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale esente da IRPEF, concepita per compensare una grave inabilità personale, non per finanziare spese di ricovero. Il decreto legge n. 42 del 2016 stabilisce chiaramente che questa indennità non entra nel calcolo ISEE. Trattarla come reddito disponibile non è solo scorretto sul piano logico, ma è illegittimo sul piano giuridico.

Il secondo fronte riguarda la compartecipazione imposta a chi ha ISEE pari a zero. La giurisprudenza italiana ha tracciato un confine netto tra il sostegno sociale e il reddito effettivo, stabilendo che le prestazioni assistenziali erogate a cittadini con disabilità gravissima non possono essere considerate risorse economiche disponibili. Questa precisazione è stata sancita dalla sentenza n. 4571 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 5 giugno 2026, che rappresenta una vittoria per le famiglie in condizioni di estrema fragilità, impedendo alle amministrazioni di imporre quote di compartecipazione quando l'ISEE sociosanitario è pari a zero.

Nel caso esaminato, l'ISEE sociosanitario del beneficiario era pari a zero: ciò significa che non esisteva alcuna capacità contributiva. I giudici hanno scritto che "l'imposizione di una quota di contributo economico a carico del beneficiario si traduce in una violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.". La richiesta di compartecipazione costringe il disabile a utilizzare le provvidenze assistenziali — pensione di invalidità, indennità di accompagnamento — per pagare le prestazioni, quando la normativa le considera non computabili proprio perché hanno natura meramente compensativa.

Il rischio sottovalutato: la DSU errata e il silenzio delle famiglie

Esiste un problema pratico che le pronunce più recenti non risolvono direttamente ma che i professionisti incontrano con frequenza crescente: la DSU compilata in modo inesatto, con l'inclusione di voci che la legge esclude espressamente. La legge modifica le regole di conteggio di alcune attività finanziarie nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE, con un effetto potenziale di variazione dell'indicatore e quindi dell'accesso e della quantificazione di prestazioni agevolate spesso utilizzate anche da persone con disabilità. Le regole relative all'ISEE incidono in modo concreto sull'accesso a servizi e benefici che, nella pratica, riguardano spesso persone con disabilità e loro famiglie: si pensi ad esempio ad agevolazioni socio-assistenziali, servizi territoriali, interventi scolastici extra-sostegno, misure comunali e regionali.

Il rischio è che una DSU mal compilata, con voci non dovute incluse nel patrimonio o nel reddito, produca un ISEE artificialmente elevato, determinando il rigetto di una prestazione o l'imposizione di una compartecipazione ingiustificata. In questi casi, la via d'uscita esiste ma presuppone di conoscerla. L'INPS chiarisce che non sono richiesti adempimenti aggiuntivi per chi ha già presentato la DSU 2026: le domande sospese vengono riesaminate automaticamente. Ma per le prestazioni sociosanitarie gestite dagli enti locali, il riesame non è automatico: è necessario impugnare il provvedimento, documentare la natura delle somme escluse e richiedere la revisione del progetto individuale.

Il brocardo summum ius summa iniuria — la massima osservanza della norma può produrre la massima ingiustizia — non potrebbe essere più calzante: un'indennità nata per compensare uno svantaggio grave rischia di trasformarsi, per effetto di una prassi amministrativa distorta, nel motivo stesso per cui viene negata l'assistenza. Come osservava Norberto Bobbio, il problema dei diritti non è più quello di giustificarli, ma quello di proteggerli: e la protezione, nel diritto amministrativo contemporaneo, richiede strumenti tecnici, tempestività e conoscenza precisa della catena normativa e giurisprudenziale che governa la materia.

Cosa fare in concreto se ci si trova in questa situazione: verificare che nella DSU non siano state incluse le provvidenze assistenziali connesse alla disabilità, esenti da IRPEF; controllare che il Comune o l'ente erogatore utilizzi esclusivamente l'ISEE come criterio di valutazione della capacità contributiva, senza introdurre parametri ulteriori o diversi; impugnare tempestivamente — in sede di ricorso amministrativo entro trenta giorni o in sede giurisdizionale — qualsiasi provvedimento di diniego o di richiesta di compartecipazione che non si fondi sull'ISEE o che includa voci illegittimamente computate; presentare la DSU entro il 30 giugno 2026 è possibile ottenere anche gli arretrati per le prestazioni già spettanti.

Il panorama normativo che emerge nel 2026 è dunque stratificato: da un lato un nuovo indicatore più favorevole per le prestazioni di inclusione, dall'altro un sistema di ISEE sociosanitario che — pur ben definito dalla legge — continua ad essere applicato in modo difforme da molti enti locali. La frattura tra norma e prassi è il terreno dove si consumano le ingiustizie più silenziose, quelle che non fanno notizia ma pesano ogni giorno sulla vita delle famiglie che assistono persone con disabilità grave.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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