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Un fotografo scatta un ritratto a una persona, le consegna i file e qualche mese dopo vede quella stessa immagine comparire su un sito, su un profilo social o in una campagna promozionale. Il soggetto ritratto, a sua volta, scopre che la propria immagine è stata ceduta a terzi senza che nessuno gliel'avesse chiesto. Quale dei due ha ragione? Entrambi, su piani giuridici distinti — ed è proprio questa sovrapposizione il punto più delicato e più sottovalutato della materia fotografica.
Il diritto vigente costruisce una separazione netta: il diritto d'autore tutela chi ha creato l'immagine, il diritto all'immagine tutela chi vi è ritratto. Quando questi due soggetti sono persone diverse — come accade nella quasi totalità dei servizi fotografici professionali, dei reportage, delle fotografie di eventi sportivi e spettacoli — entrambi i diritti si applicano contemporaneamente, e nessuno dei due può essere sacrificato in nome dell'altro.
Il diritto d'autore del fotografo: cosa è cambiato con la Legge 182 del 2025
La legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) distingue tradizionalmente tra opera fotografica creativa, tutelata ai sensi dell'art. 2, n. 7, con la durata piena di vita dell'autore più settant'anni, e fotografia semplice, disciplinata dagli artt. 87 e seguenti come diritto connesso. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o, comunque, di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limita a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio — inquadratura, prospettiva, cura della luce — o alla scelta del soggetto, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico.
Questa distinzione, già foriera di contenzioso, è diventata ancora più rilevante dopo la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il cui art. 47 ha modificato l'art. 92, comma 1, della LDA, stabilendo che i diritti spettanti al fotografo di fotografie semplici durano ora settanta anni dalla produzione dell'immagine, e non più venti. Un rafforzamento netto della posizione del fotografo, che però non risolve il problema di fondo: il quadro applicativo rimane non sempre lineare, caratterizzato da orientamenti giurisprudenziali talvolta disomogenei e da un inevitabile margine di imprevedibilità, soprattutto nei casi di confine in cui la linea tra creatività e mera riproduzione tecnica risulti sfumata.
Sul piano probatorio, poi, la giurisprudenza più recente ha confermato un requisito formale insidioso per le fotografie semplici. Lo conferma la sentenza n. 8613/2025 del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2025, che richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: il discrimine tra fotografia creativa e semplice risiede nella capacità creativa del fotografo, intesa come impronta personale riconoscibile nello scatto, che si manifesta nella scelta del soggetto, nello studio dell'inquadratura, nell'uso della luce, nel momento esecutivo e nell'eventuale rielaborazione dell'immagine. Se la fotografia viene classificata come semplice, il risarcimento può essere negato — come già accaduto con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024 dello stesso Tribunale di Milano — quando le fotografie siano prive degli elementi di credito prescritti dall'art. 90 LDA e manchi la prova della malafede dell'utilizzatore. In altre parole, il fotografo che non appone il proprio nome e la data sugli scatti digitali — anche solo nei metadati EXIF — espone la propria tutela a un rischio di indebolimento processuale significativo.
Il diritto all'immagine del soggetto ritratto e la svolta dell'ordinanza Cassazione n. 1169 del 20 gennaio 2026
Sul versante del soggetto fotografato, il quadro normativo è altrettanto articolato. Il diritto all'immagine è tutelato dall'art. 10 c.c. sull'abuso di immagine altrui e dall'art. 96 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941, che vieta di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il consenso di questa. A queste norme si sovrappone oggi il GDPR (Reg. UE 2016/679), poiché il GDPR aggiunge il livello della protezione dei dati personali: le immagini di persone fisiche riconoscibili sono dati personali, e chi le raccoglie, conserva o pubblica è un titolare del trattamento con tutti gli obblighi che ne derivano, incluso quello di avere una base giuridica valida.
Il punto più delicato, spesso frainteso, è la distinzione tra consenso allo scatto e consenso alla pubblicazione. Il consenso a farsi fotografare non corrisponde al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto: al contrario, si può accettare che qualcuno riprenda la propria immagine, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet. Questa separazione vale anche sul piano della revocabilità: la liberatoria non è altro che la concessione del diritto di usare la propria immagine; trattandosi di un diritto della personalità, il consenso prestato dalla persona ritratta è revocabile, il che significa che se la persona non vuole più che la fotografia rimanga pubblicata, il fotografo la deve rimuovere su richiesta.
Su questo terreno è intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1169 del 20 gennaio 2026, che ha chiarito un principio destinato ad avere ricadute ampie. Con questa ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito un punto chiave: la lesione del diritto all'immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può comunque comportare un danno patrimoniale risarcibile attraverso il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso". La vicenda riguardava un'associazione non lucrativa che aveva pubblicato sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori. La Cassazione ha stabilito che il danno patrimoniale va valutato diversamente: è erroneo subordinare il risarcimento alla presenza di finalità commerciali in senso stretto, poiché l'immagine della persona costituisce un bene economicamente valutabile e il suo sfruttamento può realizzarsi anche al di fuori di un'attività lucrativa formalmente organizzata.
La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa: anche un'associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un'immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione. Il criterio del prezzo del consenso diventa così lo strumento di quantificazione del danno: il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa facendo riferimento al cosiddetto prezzo del consenso, ossia al compenso che il soggetto ritratto avrebbe presumibilmente richiesto per autorizzare la pubblicazione.
Restano, tuttavia, oneri probatori a carico di chi agisce. Per invocare il prezzo del consenso non è sufficiente allegare l'uso illecito dell'immagine: occorre fornire al giudice elementi concreti sul contesto della pubblicazione, la durata, la funzione comunicativa dell'immagine, la visibilità del canale utilizzato, il pubblico raggiunto e l'utilità ottenuta.
La trappola del "ho il file, posso usarlo" è la più comune e costosa. Chi commissiona un servizio fotografico tende a ritenere che il pagamento del fotografo trasferisca automaticamente ogni diritto sull'immagine. Non è così. Per le fotografie semplici commissionate, la legge prevede che i diritti nascano in capo al committente ai sensi dell'art. 88 LDA, salvo diversa pattuizione contrattuale; il fotografo mantiene il diritto al compenso, ma la titolarità dei diritti di utilizzo passa al cliente. Per le opere fotografiche artistiche commissionate, invece, i diritti patrimoniali appartengono all'autore, salvo cessione contrattuale esplicita. In entrambi i casi, però, nessuna di queste regole scalfia il diritto all'immagine del soggetto ritratto: il committente che riceve i diritti di utilizzo dal fotografo deve comunque munirsi del consenso della persona fotografata per pubblicarla.
Come ha osservato il filosofo John Rawls, una società giusta non è quella che tutela il più forte, ma quella capace di contemperare pretese legittime e in conflitto attraverso principi condivisi. Nel diritto fotografico, questa tensione è permanente: il fotografo vanta un diritto sulla propria creazione, il soggetto ritratto vanta un diritto sulla propria identità visiva. L'ordinamento li tutela entrambi, ma non li fonde — e chi ignora la distinzione lo scopre in sede giudiziale.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile. Nella pratica, questo significa agire su più fronti prima che sorga la controversia. Per il fotografo: indicare sempre nome e data sugli scatti (anche nei metadati digitali), formalizzare per iscritto gli utilizzi autorizzati, distinguere contrattualmente la licenza d'uso dalla cessione completa dei diritti. Per il committente o il publisher: verificare di avere non solo il diritto sul file, ma anche il consenso del soggetto ritratto, con una liberatoria scritta che specifichi finalità, canali, durata e territorio. Per chiunque utilizzi immagini altrui — anche gratuitamente, anche in contesti apparentemente non commerciali — ricordare che il GDPR e la legge sul diritto d'autore si applicano simultaneamente, e che la Cassazione ha appena chiarito che "non avere scopo di lucro" non è più uno scudo efficace.
La decisione presenta ricadute pratiche rilevanti: da un lato, conferma l'orientamento rigoroso in tema di prova del danno morale; dall'altro, amplia l'area della responsabilità patrimoniale, rendendo potenzialmente esposti anche enti non profit e associazioni che utilizzino immagini altrui per aumentare visibilità, engagement o capacità comunicativa. Il doppio binario fotografo-soggetto, ignorato per anni nella prassi professionale, è oggi uno dei profili di rischio più concreti nel settore dello spettacolo, dello sport e della comunicazione digitale. Conoscerlo non è un esercizio teorico: è la condizione minima per gestire correttamente qualsiasi produzione fotografica.
Redazione - Staff Studio Legale MP