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Diritto di seguito: riscuoterlo senza errori - Studio Legale MP - Verona

Un quadro del 1970 acquistato per pochi milioni di lire viene oggi battuto all'asta per duecentomila euro. L'artista, o i suoi figli, hanno diritto a una quota di quel plusvalore? La risposta è sì — ma nella pratica questo diritto viene esercitato troppo raramente, e quando lo è, spesso in modo impreciso. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila. È un ammonimento antico che nel contesto del droit de suite assume un significato molto concreto, perché il meccanismo funziona solo se chi ne ha diritto è informato e attivo.

Il legislatore italiano, recependo la Direttiva europea 2001/84/CE con il D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118, ha riformato gli artt. 144-155 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), costruendo un sistema che in teoria protegge l'artista visivo nel lungo periodo. Il diritto di seguito è il diritto dell'autore — o dei suoi eredi — a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere d'arte visiva o di manoscritti. Questo diritto consente agli artisti e ai loro eredi di "seguire" nel tempo le opere e beneficiare dell'incremento del loro valore. In realtà, la distanza tra la norma e la sua applicazione effettiva rimane ampia, e non per colpa degli artisti: è il sistema degli obblighi in capo agli intermediari a presentare le criticità maggiori.

Le condizioni che fanno scattare l'obbligo

Tre condizioni devono ricorrere cumulativamente: la vendita deve avvenire con la partecipazione di un intermediario professionale (gallerista o casa d'aste), deve essere successiva alla prima cessione da parte dell'autore, e il prezzo deve superare i 3.000 euro. Le vendite dirette tra privati sono escluse.

Su quest'ultimo punto si innesta la questione più delicata e meno discussa: quando si considera avvenuta la "prima cessione"? Non necessariamente con una vendita in senso tecnico. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23935/2023, ha chiarito che la vendita non rappresenta l'unica forma di utilizzazione economicamente rilevante dell'opera: anche l'esposizione dell'opera in una mostra o in una galleria aperta al pubblico integra un esercizio del diritto di pubblicazione e una modalità di sfruttamento economico, in quanto diretta alla valorizzazione dell'opera e al suo inserimento nel mercato artistico.

Questa lettura ha conseguenze pratiche importanti: un artista che ha esposto a lungo in una galleria senza mai vendere potrebbe trovarsi a dover dimostrare che la successiva vendita tramite casa d'aste non è in realtà la "seconda" cessione ai fini del droit de suite. La linea di confine tra pubblicazione e commercializzazione diventa un terreno di contenzioso che gli operatori del settore tendono a sottovalutare.

Esiste poi l'eccezione della cosiddetta stock exemption: il diritto di seguito non è dovuto quando il professionista del mercato dell'arte abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore nei tre anni precedenti e il prezzo di rivendita non superi i 10.000 euro al netto dell'IVA. Si tratta di una deroga pensata per favorire la circolazione delle opere di artisti emergenti, ma che nella pratica genera spesso confusione sulla documentazione necessaria per provare il requisito temporale: è il venditore a dover dimostrare che la vendita sia avvenuta entro i tre anni dalla prima.

La base di calcolo nelle aste e il nodo dell'IVA

Il profilo che genera il maggior numero di controversie operative riguarda la determinazione della base su cui applicare le percentuali previste dall'art. 150 LDA. Le aliquote sono graduate: 4% per la parte del prezzo fino a 50.000 euro, 3% per la parte tra 50.000,01 e 200.000 euro, 1% per la parte tra 200.000,01 e 350.000 euro, 0,5% per la parte tra 350.000,01 e 500.000 euro, e 0,25% per la parte superiore a 500.000 euro. L'importo totale non può superare i 12.500 euro per singola vendita.

La questione controversa è sempre stata: si calcola sul prezzo di martello (quello che incamera il venditore) o su un prezzo "depurato" dalle commissioni e dall'IVA della casa d'aste? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15441 del 20 maggio 2026, ha chiarito che la base di calcolo è il prezzo di aggiudicazione al netto dell'IVA in esso eventualmente compresa, senza sottrarre le commissioni della casa d'aste né l'IVA che la casa d'aste versa sui propri compensi, in quanto quest'ultima riguarda un rapporto autonomo tra la casa d'aste e le parti ed è irrilevante ai fini del diritto di seguito.

È una precisazione tecnica di grande rilievo pratico: significa che la base imponibile del diritto di seguito rimane più ampia di quanto alcune case d'aste avessero ritenuto, e che la tesi difensiva del "prezzo netto di tutto" non trova accoglimento in Cassazione. La casa d'aste ha l'obbligo di prelevare il compenso e versarlo alla SIAE, rispondendo in solido con il venditore. Anche il compratore è solidalmente responsabile in caso di inadempimento del venditore.

Questo regime di solidarietà passiva è uno strumento di tutela potente ma ancora poco sfruttato dagli aventi diritto. Nella prassi, l'artista o i suoi eredi si rivolgono quasi esclusivamente alla SIAE per la riscossione, ignorando che potrebbero agire direttamente nei confronti dell'acquirente quando né venditore né intermediario abbiano adempiuto. È un canale di tutela supplementare che merita attenzione.

Il contesto della riforma: Legge 40/2026 e mercato dell'arte

Il 14 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge 17 marzo 2026 n. 40, denominata "Italia in scena". La legge interviene in modo significativo sul Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, introducendo nuove disposizioni in materia di valorizzazione sussidiaria dei beni culturali, circolazione delle opere, prestiti d'arte e competitività del mercato dell'arte nazionale. I professionisti del mercato dell'arte beneficiano già oggi — poiché le norme sono in vigore dal 14 aprile — di tempi certi sui prestiti e di una soglia di autocertificazione quasi quadruplicata rispetto al passato.

Questa riforma non tocca direttamente la disciplina del droit de suite, ma crea un contesto normativo in cui la circolazione delle opere d'arte è più fluida, con soglie più alte e procedure semplificate per le esportazioni temporanee. Una maggiore mobilità delle opere significa, in concreto, un maggior numero di transazioni potenzialmente soggette al diritto di seguito — e quindi un più alto rischio di inadempimenti. Il droit de suite è uno strumento con cui il legislatore ha voluto ridurre lo scollamento, ancora troppo frequente, tra il successo commerciale di un'opera e il destino economico del suo autore. Ma la sua efficacia dipende non solo dalla legge, ma anche dalla consapevolezza e dalla volontà di chi ne ha diritto.

Vi è un profilo sistematico che vale la pena sottolineare e che gli altri commentatori tendono a trascurare: la Legge 40/2026, semplificando le procedure di circolazione internazionale delle opere, favorisce indirettamente anche quelle vendite "transfrontaliere" in cui il venditore è italiano ma la casa d'aste è straniera. In quei casi, il diritto di seguito è dovuto in base alla legge del paese in cui si svolge la vendita — non necessariamente quella italiana. Il bilanciamento giuridico cui sono sottoposti gli operatori del mercato europeo dell'arte rende la situazione più incerta rispetto agli Stati Uniti, dove la materia è rimessa alla legislazione dei singoli stati. Ciò significa che un artista italiano i cui eredi non abbiano verificato dove vengono rivendute le opere potrebbe perdere il compenso semplicemente per la scelta della piazza di vendita da parte del collezionista.

Il diritto di seguito degli eredi: durata, inalienabilità e rischi pratici

Il diritto di seguito ha natura patrimoniale e dura per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la morte. Con il decesso dell'artista, il diritto si trasmette agli eredi. Ha però anche un aspetto in comune con i diritti morali: è inalienabile e non può essere rinunciato neppure preventivamente.

Questa inalienabilità, che a prima vista sembra una garanzia forte, nasconde un'insidia: l'artista (o i suoi eredi) non possono cedere il diritto, ma possono di fatto non esercitarlo, lasciando che la SIAE accumuli somme non riscosse o che i professionisti del mercato omettano la dichiarazione alla SIAE. Il venditore deve dichiarare la transazione entro 90 giorni, versando un importo proporzionale al prezzo di vendita, secondo le fasce previste dalla legge. Il termine di 90 giorni decorre dalla vendita, ed è un adempimento che nella prassi viene frequentemente ignorato, soprattutto nelle vendite organizzate da gallerie di medie dimensioni o da commercianti d'arte che non operano attraverso strutture professionali dotate di compliance interna.

Come scrisse il giurista Rudolf von Jhering, il diritto non è un dono del cielo: va conquistato e difeso ogni giorno. Nel caso del diritto di seguito, la conquista è già avvenuta con la legge; la difesa quotidiana è ancora tutta a carico di chi ne beneficia.

Un ultimo punto di riflessione riguarda il ruolo della SIAE come soggetto obbligatorio di riscossione. SIAE, per legge, incassa il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche quelli non associati alla Società, e riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle Società d'Autori estere nei cui paesi è stato introdotto il diritto di seguito. Questo monopolio di riscossione è, da un lato, una garanzia di uniformità; dall'altro, comporta che l'artista o i suoi eredi abbiano come unico interlocutore formale la SIAE, senza la possibilità di affidare la gestione del diritto ad altri soggetti né di negoziare autonomamente con l'intermediario. In un mercato dell'arte sempre più globalizzato — con vendite online, NFT associati a opere fisiche e piattaforme internazionali — questo assetto potrebbe mostrare la sua età prima di quanto si pensi.

Il diritto di seguito è, in definitiva, uno dei pochi meccanismi dell'ordinamento che riconosce all'artista visivo una partecipazione economica al proprio successo postumo. La questione non è se questo diritto esiste — esiste, ed è tutelato — ma se gli strumenti per esercitarlo siano adeguati alla realtà attuale del mercato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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