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Foto artista online senza credit: quando perdi ogni tutela? - Studio Legale MP - Verona

Il messaggio di WhatsApp è arrivato di lunedì mattina: una piccola agenzia di management aveva scoperto che le foto promozionali della propria band — scattate da un fotografo professionista, caricate sul sito ufficiale senza nome né data — erano state usate da un promoter locale per pubblicizzare un concerto. Nessun credito, nessuna licenza, nessun compenso. Quando l'agenzia ha minacciato azioni legali, il promoter ha risposto, sorprendentemente, con un argomento oggi tutt'altro che peregrino: quelle foto non erano protette, perché prive delle indicazioni di legge. Aveva ragione, almeno in parte.

È questo il paradosso al centro di una giurisprudenza in rapida evoluzione: la foto artista online senza consenso e senza credit legale può azzerare la tutela di chi avrebbe tutto il diritto di essere protetto, mentre chi la usa scorrettamente rischia comunque un risarcimento patrimoniale. Due decisioni recentissime definiscono con precisione questo doppio binario, e meritano di essere lette insieme.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa "A", con la sentenza 12 dicembre 2025 n. 9612, ha affrontato il caso di una società titolare di un diritto esclusivo di sfruttamento economico su una fotografia che conveniva in giudizio il gestore di un sito web per uso non autorizzato. Il Tribunale ha qualificato l'immagine come fotografia semplice ai sensi degli artt. 87–92 della L. 633/1941. La distinzione è cruciale: non ogni scatto è un'opera fotografica protetta pienamente dal diritto d'autore. Il discrimine risiede nella capacità creativa del fotografo, intesa come impronta personale riconoscibile nello scatto, che si manifesta nella scelta del soggetto, nello studio dell'inquadratura, nell'uso della luce, nel momento esecutivo e nell'eventuale rielaborazione dell'immagine.

Sul fronte opposto, la Corte di Cassazione, Sez. III, con l'ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, è intervenuta su un caso di pubblicazione non autorizzata dell'immagine di una minore su un sito web e su un profilo Facebook associativo. La decisione chiarisce un punto chiave: la lesione del diritto all'immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può comunque comportare un danno patrimoniale risarcibile attraverso il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso".

Questi due provvedimenti, letti insieme, disegnano un paesaggio normativo più complesso di quanto molti operatori del settore immaginino. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto protegge chi vigila sui propri interessi, e nel settore dello spettacolo vigilare significa conoscere gli errori che trasformano un diritto in carta straccia.

I cinque errori che azzerano la tutela delle foto di artisti e sportivi

Primo errore: pubblicare le foto senza nome del fotografo e data di produzione. È l'errore più diffuso e il più devastante. L'art. 90 LDA richiede l'indicazione del nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data di produzione e del nome dell'autore dell'opera fotografata: in assenza di tali indicazioni, la riproduzione dell'immagine non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 91 e 98 LDA, salva la prova della mala fede del riproduttore. L'ultimo comma dell'art. 90 LDA prevede che, in assenza di prova circa la sussistenza dei requisiti previsti, la riproduzione delle foto da parte di terzi non è considerata abusiva e le fotografie sono liberamente riproducibili da chiunque, senza che siano dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 LDA, salva la mala fede in capo a colui che le ha riprodotte.

Questo significa, in termini pratici, che il sito dell'etichetta discografica, dell'agenzia di management o della società sportiva che carica foto senza credit legale non sta solo violando una buona pratica professionale: sta rinunciando attivamente alla protezione legale di quegli scatti. Il promoter che le preleva da Google Immagini e le usa per una locandina può avere, in buona fede, tutte le ragioni processuali dalla sua parte.

Secondo errore: confondere "foto trovata online" con "foto liberamente usabile". La logica del "se è su internet è di tutti" è giuridicamente infondata, ma la giurisprudenza distingue con cura. Una società attrice assicurava i requisiti prescritti dalla legge, ma esclusivamente all'interno del proprio database ad accesso riservato e non anche all'interno del web, dove le medesime erano liberamente rinvenibili tramite i principali motori di ricerca senza alcuna delle indicazioni dell'art. 90 LDA, né tantomeno dotate del digital watermark che le avrebbe rese uniche e immodificabili. Il Tribunale di Milano, in quel caso, ha rigettato la domanda risarcitoria proprio perché i requisiti formali non erano soddisfatti nella versione online delle immagini. Chi pubblica foto di artisti o sportivi sui propri canali social senza credito e poi agisce in giudizio per uso non autorizzato rischia una sconfitta processuale che brucia due volte: per il danno subito e per le spese legali.

Terzo errore: ritenere che "nessuno scopo di lucro" escluda ogni responsabilità. Questo errore riguarda il lato opposto: chi usa le foto senza autorizzazione, convinto che la finalità non commerciale lo metta al riparo. La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa. La Corte afferma che anche un'associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un'immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione. Per un organizzatore di eventi, un festival musicale, un'associazione culturale o uno sponsor sportivo, questa lettura è dirompente: il fatto di non vendere biglietti o non ricavare profitti diretti dall'immagine non esclude il risarcimento patrimoniale.

Quarto errore: non distinguere danno patrimoniale e danno non patrimoniale nella strategia processuale. Chi subisce l'uso illecito della propria immagine spesso si concentra sul danno morale — l'offesa, la violazione, il disagio — senza costruire la prova del danno economico. La Cassazione conferma un principio ormai consolidato: il danno non patrimoniale non è "in re ipsa". Non basta la violazione, occorre la prova del pregiudizio conseguenza. Ogni utilizzo dell'immagine altrui in contesti digitali, se idoneo ad attrarre consenso o visibilità, può generare responsabilità patrimoniale. La strategia processuale corretta per l'artista o il suo management è dunque quella di allegare con precisione il valore economico dell'immagine — tariffe di mercato, contratti di licenza simili già stipulati, proiezione del valore promozionale — e abbandonare la pretesa di un risarcimento automatico per il solo fatto della violazione.

Quinto errore: non inserire nel contratto di licenza fotografica i dettagli su canali, formati e obbligo di credit. Sul piano operativo vi è la necessità di clausole che consentano, ex post, una ricostruzione credibile dei parametri economici — tariffe, durata, canali, contatti stimati, budget media — su cui basare la liquidazione equitativa. Un contratto di licenza che autorizza genericamente "l'uso delle fotografie per attività promozionali" lascia aperta ogni questione: su quali piattaforme? Con quale credit? Per quanto tempo? La mancanza di questi dettagli espone il fotografo a veder quantificato il danno al ribasso e la band o l'artista a non poter agire contro usi che tecnicamente rientrano in un'autorizzazione mal scritta.

Il rischio sottovalutato: la buona fede come scudo del riproduttore

Vi è un profilo che gli articoli più diffusi su questo tema tendono a trascurare. Anche quando una fotografia semplice è priva del nome dell'autore, il suo uso può comunque costituire violazione del diritto d'autore se è provata la mala fede del riproduttore. Questo significa che la protezione non è del tutto perduta: se il promoter, il gestore del sito o l'agenzia di comunicazione sapevano — o avrebbero potuto facilmente sapere — che le immagini appartenevano a un determinato artista o fotografo, la loro buona fede è quantomeno dubbia. In questo contesto, la presenza di un watermark digitale, di metadati EXIF integri nell'immagine o di una pagina di origine identificabile può diventare elemento di prova determinante.

Il Trib. Milano 12 dicembre 2025 n. 9612 ha richiamato l'orientamento secondo cui, in materia di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa, facendo riferimento a Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2011 n. 8730. Ciò significa che, una volta dimostrata la violazione dell'esclusiva, il danno esiste in via presuntiva. Nella fattispecie il giudice ha quantificato il risarcimento prendendo a parametro il tariffario effettivamente applicato dal titolare per licenze fino a cinque anni di utilizzo, pari a 2.860 euro, rapportando quella cifra alla durata accertata dell'illecito. La parametrazione al tariffario reale di licenza è oggi il metodo più solido per ancocare la pretesa risarcitoria a valori verificabili.

Luigi Pirandello scriveva che la realtà dipende sempre dal punto di vista di chi la osserva. Nel diritto dell'immagine nell'era digitale, questo relativismo ha conseguenze concrete: la stessa foto può essere protetta o non protetta a seconda di come, dove e con quali indicazioni è stata pubblicata. Non è questione di giustizia astratta, ma di tecnica documentale e contrattuale. La distanza tra un diritto esistente e un diritto azionabile, nel settore dello spettacolo, si misura spesso in poche righe di credit mancanti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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