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Partiamo da un equivoco radicato. Nella mente di quasi tutti i committenti esiste una logica diretta: pago il fotografo, le foto sono mie. È una semplificazione che costa cara, spesso in entrambe le direzioni — al committente che usa le immagini oltre i limiti consentiti, e al fotografo che non ha formalizzato nulla e non sa come difendersi.
La legge italiana, invece, ragiona in modo completamente diverso. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, il diritto d'autore nasce in capo all'autore dell'opera per il solo fatto della creazione, senza che occorra alcuna registrazione, alcun deposito, alcun marchio. Il fotografo che preme il pulsante dello scatto e compie — attraverso la scelta dell'angolazione, della luce, del momento, della profondità di campo — scelte creative autonome, è autore di un'opera dell'ingegno ai sensi dell'articolo 2, numero 7, della stessa legge. Questo diritto non si trasferisce automaticamente per il fatto che qualcun altro ha pagato la prestazione. Il compenso remunera la prestazione lavorativa, non acquista la proprietà intellettuale. Sono due cose distinte, e confonderle è il principale motore del contenzioso fotografico in Italia.
Che differenza fa, in pratica? Moltissima. Il titolare del diritto d'autore su una fotografia ha il diritto esclusivo di riprodurla, diffonderla, esporla pubblicamente, comunicarla al pubblico su qualsiasi mezzo, cederla a terzi. Chi ha ricevuto la fotografia — il committente, l'azienda che ha pagato — può fare solo ciò che è stato espressamente autorizzato nel contratto, o ciò che si ricava in modo inequivocabile dall'incarico. Niente di più. La giurisprudenza ha ribadito questo principio in modo sempre più rigoroso.
Con la sentenza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tutela del diritto all'immagine in un contesto legato alla diffusione fotografica non autorizzata, ribadendo che il diritto all'immagine della persona ritratta e il diritto d'autore del fotografo operano su piani distinti ma convergenti nella protezione del soggetto: nessuno dei due può essere compresso o aggirato invocando la semplice disponibilità del file. La pronuncia rileva per un principio che le parti — sia il fotografo che il committente — spesso ignorano: la disponibilità materiale di un'immagine digitale non conferisce né il diritto d'autore né il diritto di disposizione illimitata sull'immagine del soggetto ritratto.
Un secondo fronte del problema riguarda la distinzione, non sempre chiara neppure agli operatori del settore, tra fotografia artistica e fotografia semplice. Non è una questione estetica: è una questione giuridica precisa. La fotografia artistica è quella in cui l'apporto creativo del fotografo è determinante e prevalente rispetto alla pura documentazione tecnica; gode della piena tutela del diritto d'autore ex art. 2 LDA, con durata di protezione pari alla vita dell'autore più settant'anni, tutela morale piena e diritto al risarcimento di ogni forma di utilizzo non autorizzato. La fotografia semplice, invece — quella che si limita a documentare persone, luoghi, oggetti, fatti — è tutelata ai sensi degli articoli 87 e seguenti della LDA come diritto connesso: dura vent'anni, ma richiede che il fotografo apponga nome e data sugli esemplari per far valere la tutela pienamente. Quando questi dati mancano, si apre la porta alla difesa del committente convenuto, che può eccepire la propria buona fede e ridurre significativamente il risarcimento ottenibile.
Questo è il punto tecnico che la giurisprudenza più recente ha reso più nitido, e che nessun fotografo professionista dovrebbe ignorare. L'assenza del proprio nome e della data sulle fotografie digitali pubblicate online — anche solo come metadato EXIF o come watermark visibile — indebolisce la posizione processuale in modo rilevante. L'orientamento del Tribunale di Milano, nella sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, ha chiarito questo meccanismo: quando una fotografia semplice viene diffusa online senza le indicazioni richieste dall'articolo 90 LDA, chi la utilizza può invocare la propria buona fede come esimente rispetto all'obbligo risarcitorio, a meno che il fotografo non dimostri che il soggetto era a conoscenza dell'illiceità. La sentenza ha negato il risarcimento richiesto da un'agenzia fotografica in un caso in cui le immagini erano presenti online senza watermark, senza nome autore, senza data — e ha ritenuto non provata la mala fede del convenuto. È un errore che molti fotografi commettono, convinti che il copyright sorga automaticamente senza bisogno di visibilità. Sorge: ma difenderlo in giudizio diventa molto più difficile.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12956 del 14 maggio 2025, resa nel contenzioso tra Sony Music e gli eredi di Lucio Battisti su diritti relativi a registrazioni fonografiche, ha riaffermato un principio di portata generale che vale anche per la fotografia: la proprietà del supporto fisico, o del file digitale, non assorbe i diritti intellettuali sull'opera. Così come la titolarità del master fonografico non trasferisce automaticamente i diritti sull'opera musicale, il possesso del file fotografico — su un cloud, su un server aziendale, su un archivio condiviso — non attribuisce al committente i diritti d'autore sullo scatto. Questa analogia strutturale, elaborata dalla dottrina e confermata dalla giurisprudenza, è il fondamento su cui si regge l'intera tutela del fotografo nella relazione con il cliente.
Cosa deve fare il fotografo, e cosa deve fare il committente
Il vero problema, nella pratica quotidiana, è che quasi nessun contratto di servizi fotografici tra professionisti e imprese viene formalizzato con l'attenzione giuridica che merita. L'accordo tipico è un preventivo accettato via email, a volte solo verbale. Non contiene quasi mai: l'elenco preciso degli usi autorizzati, la durata della licenza, il territorio, l'esclusiva o meno, il divieto di sublicenza, la possibilità o meno di modificare le immagini, i limiti di risoluzione per usi digitali versus usi a stampa.
Dal punto di vista del fotografo, la regola è una sola: ogni autorizzazione non scritta non esiste. O meglio, se non scritta, sarà interpretata in modo restrittivo dal giudice — limitata all'uso specifico per cui la fotografia è stata commissionata. Se il committente ha ingaggiato il fotografo per il sito istituzionale, non può usare le stesse immagini nel catalogo cartaceo, nella campagna social, nelle presentazioni agli investitori, nelle brochure promozionali. Usi diversi = autorizzazione diversa = compenso diverso. Questa è la logica del diritto d'autore, e difendere questa logica è non solo un diritto del fotografo, ma una condizione di sopravvivenza economica della professione.
Dal punto di vista del committente, il punto è altrettanto netto: pagare il fotografo non acquista nulla di definitivo, se non è scritto. Un'azienda che cede le fotografie del proprio sito a un'agenzia di comunicazione, le include in materiali pubblicitari distribuiti a fiere internazionali, o le pubblica in un libro aziendale, senza avere nell'accordo originale con il fotografo un'autorizzazione esplicita per questi usi, si espone a una domanda risarcitoria che può essere calcolata — secondo il criterio ormai consolidato in giurisprudenza — sulla base del corrispettivo che avrebbe pagato per una licenza legittima di quell'uso (il c.d. prezzo del consenso), moltiplicato per la durata e la diffusione dell'utilizzo abusivo, con possibile aggiunta del lucro cessante subito dal fotografo e del danno morale.
"Ogni ritratto realizzato con sentimento è un ritratto dell'artista, non del modello": Oscar Wilde ha scritto questa frase nel Dorian Gray, e in poche parole sintetizza ciò che il diritto d'autore italiano codifica in decine di articoli. La fotografia non è mai neutra: è un atto creativo, e come tale rimane, almeno in parte, dell'autore che l'ha compiuto.
Il principio latino che governa ogni cessione di diritti intellettuali è limpido: nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (Ulpianus, Digesta, 50.17.54). Nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne abbia. Il fotografo, che cede una licenza d'uso limitata, non trasferisce la titolarità del diritto d'autore. Il committente che acquisisce la licenza, non può estenderla oltre il perimetro convenuto. Qualunque contratto che voglia derogare a questo schema — ad esempio prevedendo la cessione totale ed esclusiva del diritto d'autore — deve farlo in modo espresso e dettagliato, con atto scritto, e il corrispettivo deve essere adeguato alla portata di ciò che viene ceduto.
Un contratto ben strutturato tra fotografo e committente contiene almeno: la definizione dell'opera (quali scatti, in quale numero, in quale contesto), l'elencazione tassativa degli usi autorizzati, la durata della licenza, il territorio di validità, il regime dell'esclusiva, le condizioni di modifica e rielaborazione, i crediti da apporre, le modalità di trasmissione dei file, la regolamentazione degli usi futuri non previsti e il corrispettivo aggiuntivo per ciascuno di essi. Tutto ciò che non è scritto è controverso. E il contenzioso fotografico, per quanto relativamente basso in valore unitario, è in costante crescita negli ultimi anni, anche grazie a strumenti di ricerca inversa delle immagini che consentono ai fotografi di individuare usi non autorizzati su scala globale.
Redazione - Staff Studio Legale MP