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Progetto di vita disabilità: la Regione può ignorarlo? - Studio Legale MP - Verona

Settembre. Una famiglia veronese riceve, al termine della valutazione multidimensionale condotta dall'Unità di Valutazione di Base, l'informativa sul diritto al progetto di vita individuale del figlio ventitreenne con disabilità grave. Presenta l'istanza attraverso il canale telematico appena attivato dall'INPS. Passano tre mesi. Poi quattro. L'Ambito Territoriale Sociale ha "preso visione" della domanda nel sistema, ma il documento che dovrebbe contenere obiettivi di vita, sostegni, risorse e accomodamenti ragionevoli non arriva. La famiglia si chiede se si tratti di un ritardo fisiologico o di un inadempimento che può e deve essere contestato in sede giudiziaria.

La risposta è inequivoca: si tratta di inadempimento. E le armi a disposizione sono oggi più affilate di quanto non fossero anche soltanto un anno fa.

Cos'è il progetto di vita individuale e come si avvia la procedura

Il progetto di vita individuale disabilità ricorso regione inadempiente è diventato un tema di strettissima attualità da quando, il 4 agosto 2026, l'INPS ha reso operativo il servizio telematico denominato SISDA. Il servizio consente alle persone con disabilità residenti nelle province interessate dalla sperimentazione di richiedere online l'avvio del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, una delle principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

L'istanza può essere presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS, accedendo al servizio "SISDA – Trasmissione istanze per il progetto di vita", disponibile nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità", area "Per disabili/invalidi/inabili". L'accesso è consentito tramite SPID di livello 2, Carta d'Identità Elettronica di livello 3, Carta Nazionale dei Servizi oppure eIDAS. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona con disabilità, da un genitore nel caso di un minore oppure, se previsto dal provvedimento di nomina, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno.

Sul versante degli enti territoriali, il messaggio n. 2551 regola la consultazione e la lavorazione dell'istanza da parte degli Ambiti Territoriali Sociali o degli altri enti individuati dalle Regioni. La catena amministrativa è dunque chiara: INPS riceve e smista, l'ATS prende in carico e coordina, la Regione garantisce le risorse. Quando uno di questi snodi si inceppa, il diritto della persona con disabilità rimane lettera morta.

Il diritto a chiedere il progetto di vita è previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Il procedimento deve concludersi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 62/2024, entro novanta giorni dall'avvio. Non novanta giorni "indicativi": novanta giorni come termine legale, decorsi i quali l'inerzia dell'amministrazione è contestabile.

Sul piano geografico, va ricordato che chi risiede fuori dalle province già entrate nella sperimentazione non può ancora usare il servizio, perché il canale segue il calendario della riforma dell'accertamento della disabilità, la cui estensione uniforme su tutto il territorio nazionale è attesa per il 1° gennaio 2027. Chi si trova in una provincia ancora esclusa non è privo di tutele: può attivare il progetto individuale di vita ai sensi del "vecchio" art. 14 della legge n. 328/2000, che la giurisprudenza ha da tempo qualificato come diritto pieno e immediatamente esigibile.

Come agire in giudizio: il meccanismo della «previa intesa» vincolante

Il passaggio normativo più rilevante degli ultimi mesi riguarda il fondo inclusione persone disabilità intesa Stato Regioni. La legge n. 50 del 20 aprile 2026 ha trasformato l'intesa Stato-Regioni sul Fondo per i progetti di vita in una condizione necessaria e vincolante prima di qualsiasi riparto delle risorse. In termini pratici: nessuna Regione può ricevere né erogare le somme destinate ai progetti di vita individuali se non è stata previamente sottoscritta un'intesa formale che ne definisca quote e modalità.

Questo meccanismo produce un effetto giuridico preciso: quando la Regione non approva o non finanzia il progetto di vita della persona con disabilità, si può ora contestare non soltanto il silenzio-inadempimento sul singolo caso, ma anche la mancata attivazione delle risorse a cui la Regione stessa è vincolata per legge. Il ricorrente dispone così di un doppio binario: l'azione individuale per far valere il proprio diritto al progetto personalizzato, e l'argomento strutturale dell'inadempienza al meccanismo di intesa, che rafforza la posizione processuale anche in sede di risarcimento del danno da ritardo.

La giurisprudenza più recente ha consolidato questa linea con una chiarezza crescente. Il progetto di vita per la persona con disabilità non può risolversi in una mera raccolta di certificazioni sanitarie o in un elenco generico di obiettivi, ma deve rappresentare uno strumento unitario, personalizzato e operativo, capace di coordinare tutti gli interventi necessari a garantire l'effettiva inclusione della persona: è questo il principio affermato dal TAR Emilia-Romagna, Parma, Sezione I, con la sentenza n. 346/2026, pubblicata il 19 giugno 2026.

Nel caso deciso dal TAR di Parma, i genitori di un minore con disabilità ricorrevano al TAR per far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune e dall'ASL in relazione alla loro richiesta di predisposizione di un progetto di vita. Il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso. La sentenza è particolarmente utile perché chiarisce anche la questione della legittimazione passiva: nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, la legittimazione passiva grava esclusivamente sul Comune, mentre, una volta impugnato il progetto adottato, partecipano al giudizio anche le altre amministrazioni coinvolte nella sua elaborazione, comprese l'Azienda sanitaria e, per gli aspetti di competenza, l'istituzione scolastica.

Sul fronte del Consiglio di Stato, la pronuncia n. 4571 del 5 giugno 2026 ha segnato un ulteriore passo. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026, ha accolto l'appello presentato da una famiglia in una vicenda relativa a un progetto individuale redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge 328 del 2000. La decisione del massimo giudice amministrativo censura il sistema con cui l'amministrazione aveva calcolato il contributo economico richiesto alla persona con disabilità e alla sua famiglia per l'attuazione dei sostegni previsti nel progetto individuale. Un precedente che interessa direttamente chi ha visto il proprio progetto "approvato sulla carta" ma svuotato di risorse con la pretesa di un contributo insostenibile da parte della famiglia.

Sulla connessione tra inadempimento e risarcimento, istruttiva è anche la pronuncia del TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 46/2025, del 20 gennaio 2025. Il TAR Calabria ha definito il giudizio promosso dai genitori di un minore con disabilità grave per l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Reggio Calabria in ordine alla predisposizione del progetto individuale di vita ex art. 14 l. n. 328/2000, nonché per il risarcimento del danno da ritardo. Con sentenza non definitiva, il Tribunale aveva già accertato l'illegittimità dell'inerzia comunale e ordinato di provvedere, disponendo successivamente la nomina di un Commissario ad acta che aveva approvato il progetto di vita del minore.

Vale la pena di segnalare anche il caso estremo documentato dalla dottrina: quando il funzionario pubblico, pur dopo che il giudice amministrativo ha accertato il diritto della persona con disabilità alla predisposizione del progetto individuale, omette di procedere, il giudice può segnalare la condotta alla competente Procura della Repubblica per una possibile rilevanza penale. Un segnale che il sistema considera l'inadempimento reiterato qualcosa di più di una semplice negligenza burocratica.

La questione ha assunto anche una dimensione costituzionale di primaria importanza. Il 16 luglio 2026, il Presidente della Corte Costituzionale ha ammesso le opinioni scritte presentate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nei giudizi di legittimità costituzionale incardinati con ricorsi in via principale proposti dalla Regione Puglia e dalla Regione Emilia-Romagna. Il contenzioso istituzionale tra Stato e Regioni sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di disabilità non è dunque ancora definitivamente risolto: chi agisce oggi in giudizio si muove in un panorama normativo in piena evoluzione, con una tensione evidente tra l'obbligatorietà delle prestazioni definite dal D.Lgs. 62/2024 e la capacità (o la volontà) delle Regioni di garantirle concretamente.

Cosa fare se la Regione non approva o non finanzia il progetto di vita individuale: i passi concreti

Il percorso giudiziario per chi si trova di fronte all'inadempimento regionale si articola in tappe ben definite, che è essenziale seguire nell'ordine corretto per non pregiudicare le proprie ragioni.

Il primo passo è documentare l'istanza presentata tramite SISDA e conservare la ricevuta di trasmissione, che certifica la data di avvio del procedimento e fa decorrere i novanta giorni previsti dalla legge. Decorso quel termine senza risposta o con risposta inadeguata, si configura il silenzio-inadempimento: l'assenza di provvedimento è già, di per sé, un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Il secondo passo è diffidare formalmente l'Ambito Territoriale Sociale e la Regione, con atto scritto a mezzo PEC o raccomandata a/r, intimando l'adozione del progetto di vita entro un termine ragionevole (di norma quindici o trenta giorni). La diffida ha duplice funzione: cristallizza la mora dell'amministrazione e può bastare, nella pratica, a sbloccare l'iter, evitando il contenzioso. Se non produce effetti, diventa un atto istruttorio rilevante in giudizio.

Il terzo passo è il ricorso al TAR competente per territorio, in via d'urgenza se le condizioni di salute della persona con disabilità lo richiedono, oppure con rito ordinario. Il petitum può comprendere: l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di adottare il progetto entro un termine giudizialmente fissato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, e il risarcimento del danno da ritardo, sia patrimoniale (mancata fruizione di servizi, spese sostenute dalla famiglia) sia non patrimoniale (pregiudizio all'autonomia e alla qualità della vita della persona con disabilità).

Un errore frequente da evitare: ricorrere al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo. La materia del progetto di vita individuale, radicata nell'art. 14 della legge n. 328/2000 e ora nell'art. 15 del D.Lgs. 62/2024, ha natura pubblicistica: si tratta di un diritto che si esercita nei confronti di una pubblica amministrazione nell'esercizio di potere pubblico. Il giudice naturale è il TAR, non il Tribunale civile.

Un secondo errore è quello di contestare solo il ritardo, dimenticando la qualità del progetto. Come ha chiarito il TAR Emilia-Romagna con la sentenza n. 346/2026, un progetto che si limiti a elencare certificazioni sanitarie o obiettivi vaghi, senza indicare in modo concreto le risorse, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, è illegittimo per difetto di contenuto e può essere impugnato anche quando formalmente adottato. Il tempo di risposta e il contenuto della risposta sono due vizi distinti, entrambi azionabili.

Scriveva Norberto Bobbio che «i diritti non si affermano per grazia ricevuta, ma per conquista». Nel diritto alla disabilità, questa massima ha un peso concreto: il progetto di vita individuale è un diritto esigibile, non una promessa amministrativa. Il principio romano da mihi factum, dabo tibi ius — dammi il fatto, ti darò il diritto — traduce bene la logica processuale: portare in giudizio la documentazione che prova l'istanza, il decorso del termine, l'inerzia, e la qualità insufficiente di ciò che eventualmente è stato prodotto. Il diritto lo riconosce il giudice. Il compito del ricorrente è costruire correttamente il fatto.

Il nodo irrisolto, che vale la pena segnalare con franchezza, è strutturale: la «previa intesa» vincolante introdotta dalla legge n. 50/2026 rafforza la posizione di chi litiga, ma non risolve il problema di fondo. La sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 è prorogata al 31 dicembre 2027, le Regioni sono enti con capacità organizzative profondamente disomogenee, e l'attivazione del SISDA copre oggi solo le province sperimentali. Chi risiede nelle aree ancora escluse si muove in un regime giuridico a due velocità. Finché questa disparità territoriale non viene colmata, il progetto di vita individuale rischia di restare, per molti, un diritto a geometria variabile: pieno dove la sperimentazione è avanzata, ancora fragile dove non lo è.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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