Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Può un caregiver — cioè il lavoratore che assiste un familiare con disabilità — trascorrere qualche ora al mare durante un giorno di permesso legge 104 senza rischiare il licenziamento? La risposta della giurisprudenza 2026 è: dipende. E il criterio che distingue lecito da illecito è più sottile di quanto si pensi.
Permessi legge 104: cos'è l'abuso e quando scatta
I permessi della legge 104 sono concessi esclusivamente per garantire l'assistenza al familiare con disabilità e non possono trasformarsi in tempo libero da dedicare a interessi personali. Su questo la giurisprudenza è uniforme da anni. Il riferimento normativo è l'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, che riconosce al lavoratore dipendente tre giorni di permesso retribuito al mese — anche non consecutivi — per assistere un congiunto con handicap grave non ricoverato a tempo pieno.
L'uso improprio del beneficio configura un abuso del diritto e determina un duplice danno: il datore di lavoro viene privato ingiustificatamente della prestazione lavorativa; l'ente previdenziale eroga un'indennità per una finalità che, di fatto, non viene rispettata.
L'abuso non è però un concetto assoluto. L'assistenza non può essere intesa riduttivamente come semplice aiuto personale al soggetto disabile da svolgersi esclusivamente presso la sua abitazione. Deve necessariamente comprendere anche quelle attività, eventualmente svolte al di fuori dalla sua abitazione, che il congiunto non è in grado di effettuare in autonomia. Fare la spesa, accompagnare il familiare dal medico, sbrigare pratiche burocratiche nel suo interesse: tutto questo rientra nell'assistenza ammessa, anche se svolto fuori casa.
La Cassazione n. 13155 del 7 maggio 2026: 30 minuti su 480 è abuso
Il caso che ha definito con maggiore nettezza il perimetro dell'abuso nel 2026 riguarda un dipendente che aveva usufruito di permessi pomeridiani per assistere la madre disabile. Nelle giornate del 7 e 14 luglio 2023, aveva richiesto permessi pomeridiani per un totale di 480 minuti, ma aveva dedicato alla cura del familiare solo 84 minuti (30 e 38 minuti rispettivamente), utilizzando il restante tempo per attività personali.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 13155/2026, ha rigettato il ricorso del lavoratore, sancendo che il permesso 104 non è un "credito orario" spendibile liberamente, ma un istituto di solidarietà la cui fruizione richiede una chiara e inequivoca funzionalizzazione del tempo all'assistenza del disabile.
Le indagini avevano portato al licenziamento, ritenuto legittimo sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello, e la Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore. A pesare erano state le prove foto-video raccolte da un investigatore privato incaricato dall'azienda. L'ordinanza n. 13155/2026 fissa un punto fermo: il permesso non serve a recuperare le energie, non ha funzione compensativa dello stress del lavoratore, ma esiste solo per il disabile.
La Corte d'Appello di Bologna n. 536 del 16 luglio 2026: la pausa al mare non è abuso
A poche settimane di distanza, la Corte d'Appello di Bologna ha adottato una prospettiva di segno diverso, annullando il licenziamento di una lavoratrice. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 536 del 16 luglio 2026, ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice che, durante alcune giornate di assenza dal lavoro, si era allontanata per alcune ore dall'abitazione della madre disabile. La lavoratrice, dipendente a tempo indeterminato con mansioni di carrellista, usufruiva di permessi e congedi per assistere la madre convivente, riconosciuta in situazione di disabilità grave.
Nel caso esaminato, la Corte d'appello ha rilevato che la lavoratrice conviveva con la madre e che la stessa relazione investigativa documentava una presenza prevalente presso l'abitazione. Gli investigatori avevano inoltre osservato attività concrete di assistenza, come passeggiate con la madre, accompagnamento per la spesa e, in un'altra occasione, presso uno studio medico. Gli allontanamenti contestati erano circoscritti e non facevano venir meno il carattere complessivamente continuativo dell'assistenza.
Secondo la Corte, anche la natura ludico-ricreativa delle attività svolte durante alcune assenze non assume, di per sé, rilevanza disciplinare.
Cosa distingue davvero abuso da uso lecito: il test del nesso causale
Mettendo a confronto le due sentenze emerge la chiave di lettura che la giurisprudenza attuale usa per valutare i casi concreti: non la presenza fisica del lavoratore accanto al familiare per ogni singolo minuto, ma l'esistenza e la solidità del nesso tra assenza dal lavoro e finalità assistenziale nell'arco complessivo della giornata.
La sentenza 536/2026 della Corte d'appello di Bologna non stabilisce che durante i permessi 104 o il congedo straordinario sia sempre possibile dedicarsi agli affari propri. Il principio è più preciso: l'allontanamento dalla persona assistita non costituisce automaticamente abuso. Caso per caso bisognerà valutare durata e frequenza delle assenze, attività svolte, assistenza effettivamente prestata e complessivo rapporto tra assenza dal lavoro e finalità del beneficio.
Nel caso Cass. 13155/2026, l'assistenza era stata solo il 17,5% del tempo fruito. Nel caso Bologna 536/2026, l'assistenza era reale, documentata e prevalente nell'arco della giornata, con allontanamenti marginali e circoscritti. È questa differenza quantitativa e qualitativa a determinare esiti opposti.
Vale il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto protegge chi si comporta in modo coerente con la sua titolarità. Il permesso 104 è un diritto riconosciuto, ma richiede che chi lo esercita lo governi con attenzione e trasparenza.
Come scrisse Norberto Bobbio, il diritto non esiste senza i limiti che ne definiscono il perimetro: un diritto illimitato cessa di essere un diritto e diventa un privilegio. I permessi 104 non fanno eccezione. Sono uno strumento di solidarietà sociale che regge finché chi ne beneficia ne rispetta la funzione.
I controlli: cosa può fare il datore di lavoro (e cosa non può fare)
Come è previsto per i giorni di malattia, anche per i permessi 104, il datore di lavoro può eseguire controlli sui dipendenti tramite investigatori privati anche al di fuori dell'orario di lavoro e nelle ore dedicate al riposo, senza timore che ciò integri una lesione della privacy.
Le prove foto-video raccolte da un investigatore privato sono ammissibili in giudizio e, nei casi più gravi, decisive. Lo confermano entrambe le vicende del 2026: in entrambi i casi il datore aveva incaricato un investigatore e le prove erano state acquisite agli atti.
Sul versante delle conseguenze, le principali conseguenze previste per chi utilizza in modo scorretto i benefici comprendono: revoca immediata dei permessi concessi e restituzione delle somme indebitamente percepite; avvio di procedimenti disciplinari interni, che possono culminare nel licenziamento per giusta causa senza preavviso, in conformità alle sentenze della Corte di Cassazione già intervenute in materia; denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguente responsabilità penale, qualora venga accertata la volontarietà dell'abuso.
Un aspetto meno discusso riguarda l'Ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 10976 del 24 aprile 2026, che ha chiarito un profilo diverso ma connesso: il messaggio della Cassazione è chiaro: l'assistenza concretamente prestata rimane il fondamento sociale dei permessi 104, ma non può sostituire i requisiti stabiliti dalla legge. Vivere insieme può dimostrare la vicinanza e l'impegno quotidiano nei confronti della persona disabile, ma non supplisce al difetto dei requisiti formali di parentela e di riconoscimento della disabilità grave. Chi assiste un convivente non legato da vincoli di parentela nei gradi ammessi dalla norma non ha diritto al permesso, anche se l'assistenza è reale.
Cosa fare nella pratica per non rischiare il licenziamento
Il punto critico non è il singolo allontanamento, ma la ricostruzione complessiva che il giudice farà della giornata. Questo significa che il lavoratore deve poter dimostrare — se necessario in giudizio — che il giorno di permesso è stato dedicato prevalentemente all'assistenza.
Alcuni comportamenti concreti riducono il rischio in modo significativo. Tenere traccia scritta delle attività svolte durante i giorni di permesso — anche in forma di agenda o note sul telefono — è una precauzione semplice ma utile in caso di contestazione. Conservare scontrini, prenotazioni mediche, ricevute di acquisto di farmaci o ausili permette di ricostruire il contenuto reale della giornata. Se si esce per commissioni nell'interesse del familiare, la destinazione conta: andare in farmacia per lui è assistenza indiretta ammessa; fare shopping per sé non lo è.
La pausa, in sé, non è vietata: lo conferma espressamente la sentenza Bologna 536/2026. Ciò che trasforma la pausa in abuso è la sua prevalenza rispetto all'assistenza. Trenta minuti di cura su otto ore di permesso non reggono il confronto con qualunque giudice. Sei ore di cura effettiva con un'ora di pausa al mare, invece, possono reggere — come ha dimostrato il caso della carrellista di Cesena.
Domande frequenti
Posso usare i permessi 104 per sbrigare commissioni personali se poi assisto il familiare?
No, non in linea generale. Le commissioni personali non legate ai bisogni del familiare non rientrano nell'assistenza ammessa. Il permesso deve essere funzionalmente dedicato alla cura: anche le attività fuori casa sono ammesse, ma solo se svolte nell'interesse della persona disabile e non del lavoratore. Una pausa marginale e circoscritta non comporta automaticamente l'abuso, ma il peso complessivo della giornata deve pendere verso l'assistenza.
Il datore di lavoro può far pedinare il dipendente durante il permesso 104?
Sì. La giurisprudenza ammette l'uso di investigatori privati per accertare il corretto utilizzo dei permessi anche fuori dall'orario di lavoro, senza che ciò violi la privacy del lavoratore. Le prove raccolte sono utilizzabili in giudizio e, nei casi più gravi, decisive per la legittimità del licenziamento. Questo vale sia nel settore privato che, dal 2026, con controlli rafforzati, nel pubblico impiego.
Se vengo licenziato per abuso dei permessi 104, posso contestare il licenziamento?
Sì, e i margini di tutela non sono trascurabili. La Corte d'Appello di Bologna ha annullato un licenziamento per giusta causa nell'estate 2026 perché l'assistenza era reale e il comportamento del lavoratore, valutato nel suo complesso, non integrava abuso. Il giudice non guarda al singolo episodio ma alla condotta globale: se l'assistenza è stata effettiva e prevalente, anche la presenza di momenti personali può non giustificare il licenziamento. Contestare tempestivamente, raccogliere le prove a discarico e rivolgersi a un avvocato che si occupa di diritto del lavoro nella fase disciplinare — non soltanto dopo il licenziamento — è la mossa che fa la differenza.
Redazione - Staff Studio Legale MP