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Quattro passi, una regola: la CTU collegiale in responsabilità sanitaria non è opzionale
Immaginate di aver atteso tre anni la sentenza di un tribunale in un giudizio per presunto errore medico. Arriva la decisione: sfavorevole. Poi il vostro avvocato nota che la consulenza tecnica d'ufficio è stata redatta da un solo medico legale, senza il medico specialista di branca imposto dalla legge. Quell'intera sentenza è nulla. Il processo deve ricominciare. Non è uno scenario ipotetico: è esattamente ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con l'ordinanza del 29 marzo 2026 n. 7577, cassando una pronuncia di appello che aveva deciso sulla base di una consulenza monocratica in un caso di decesso per tumore al colon-retto.
Con questa ordinanza la Cassazione ha affermato che l'articolo 15 della legge Gelli-Bianco impone la formazione di un collegio di consulenti composto da un medico legale e da uno o più specialisti. La norma è formulata in modo inequivoco nel porre l'accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che garantiscano la ricostruzione delle cause degli eventi lesivi, e la mancata osservanza del requisito della necessaria "collegialità qualificata" della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il principio non è nuovo, ma la pronuncia del 2026 lo radica in maniera più incisiva di quanto fatto in passato. La motivazione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, citando i precedenti della stessa Terza Sezione — Cass. n. 32143/2019 e Cass. n. 12593/2021 — che avevano già affermato l'inderogabilità della collegialità e la nullità conseguente alla sua violazione. Ciò che cambia, con l'ordinanza n. 7577/2026, è la nettezza del messaggio: non vi è più spazio per l'orientamento di merito, pur diffuso in dottrina e in molti tribunali, secondo cui il giudice potrebbe ritenere sufficiente la consulenza del solo medico legale in qualità di peritus peritorum. La Cassazione lo dichiara espressamente non condivisibile, anche a fronte del chiaro dettato normativo.
La sentenza ha poi un ulteriore profilo, meno commentato ma altrettanto rilevante: la pronuncia dichiara la nullità di ogni sentenza fondata su una CTU non collegiale anche quando la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi sia stata espletata prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017. Nel caso sottoposto alla Corte, la consulenza tecnica preventiva era stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge, ma il giudizio di merito si era svolto già sotto il nuovo regime normativo, e la sentenza impugnata aveva deciso nel merito sulla base di un accertamento tecnico redatto da un solo medico legale, senza l'ausilio dello specialista di branca.
Ciò significa che non è sufficiente opporre la circostanza che la CTU preventiva (quella prodromica alla mediazione o al tentativo di conciliazione, prevista dall'art. 696-bis c.p.c.) sia stata svolta in un periodo antecedente alla legge: se il giudizio di merito si svolge oggi, il collegio va nominato oggi, con le regole vigenti.
Il quadro normativo: cosa dice l'art. 15 della legge Gelli-Bianco
L'art. 15 della legge 24/2017 interviene nella disciplina della nomina del consulente tecnico d'ufficio dettando regole comuni al procedimento civile e a quello penale: la consulenza tecnica d'ufficio deve essere sempre collegiale, essendo demandata a "un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento".
Il giudice deve nominare il collegio attingendo agli albi ufficiali e prestando attenzione ai requisiti che garantiscano l'obiettivo di ricostruire le cause degli eventi lesivi. Il medico specialista non è da ritenersi ausiliario del medico legale, bensì co-consulente o co-perito con pari dignità processuale.
Un dettaglio che la prassi tende a sottovalutare: non è sufficiente la pluralità dei consulenti in senso formale. Anche in presenza di un collegio composto da più membri, la mancanza del requisito della "specifica e pratica conoscenza" richiesto dall'art. 15 determina l'invalidità della consulenza e della decisione che su essa si fonda. La CTU nulla, insomma, non si guarisce con il numero dei periti ma con la loro qualificazione specifica.
Il percorso verso una CTU collegiale corretta in responsabilità sanitaria si articola in quattro momenti procedurali distinti, ciascuno con le proprie insidie.
Passo 1 — Verificare subito la composizione del collegio nominato
Non appena il giudice deposita il decreto di nomina del CTU — di norma all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori o nel provvedimento che fissa l'udienza di giuramento — la parte deve immediatamente controllare tre elementi: (i) che siano stati nominati almeno due consulenti; (ii) che uno sia un medico legale iscritto all'albo; (iii) che l'altro sia uno specialista della branca coinvolta nel caso concreto (cardiologia, ortopedia, oncologia, ecc.) con "specifica e pratica conoscenza" della materia.
Se il giudice ha nominato un solo medico legale, o ha nominato due medici legali senza alcuno specialista di branca, o ha scelto uno specialista privo di attinenza con la disciplina oggetto di causa, il vizio esiste già in questo momento. Occorre intervenire subito, senza attendere il deposito della relazione.
Passo 2 — Sollevare l'eccezione tempestivamente (o rilevarla d'ufficio)
La parte che rileva il vizio di composizione del collegio ha interesse a sollevarlo in modo esplicito e documentato. La Cassazione chiarisce che la nullità per omessa collegialità qualificata è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo: ciò significa che anche il giudice può e deve rilevarla autonomamente. Tuttavia, affidarsi alla rilevazione officiosa è un rischio pratico che nessun difensore prudente dovrebbe correre.
L'eccezione va formulata con un'istanza scritta, depositata prima dell'inizio delle operazioni peritali, nella quale si chiede la revoca del decreto di nomina e la designazione di un collegio conforme all'art. 15 L. 24/2017. Se il giudice rigetta l'istanza, il difensore deve reiterare l'eccezione in ogni successiva udienza e riproporla nei motivi di impugnazione.
Passo 3 — Partecipare attivamente alle operazioni peritali
La nomina di un collegio conforme alla legge non esaurisce le cautele processuali. Le operazioni peritali — sopralluogo, esame della documentazione clinica, raccolta di informazioni — devono svolgersi nel contraddittorio tra le parti. Il medico specialista può essere sentito in sede dibattimentale e rispondere alle domande specifiche relative alla propria materia, rientrando a pieno titolo nelle dinamiche processuali.
La presenza del consulente tecnico di parte (CTP) a tutte le operazioni è imprescindibile: è il momento in cui si possono formulare osservazioni, richiedere chiarimenti, sollevare eccezioni sui quesiti, e contestare eventuali carenze metodologiche della relazione. Attendere il deposito della CTU definitiva per muovere critiche è spesso troppo tardi: alcune obiezioni, se non formulate durante le operazioni, decadono.
Passo 4 — Contestare la CTU viziata: osservazioni, note critiche, richiesta di rinnovazione
Dopo il deposito della relazione peritale, la parte ha un termine — fissato dal giudice, di norma trenta giorni — per depositare le osservazioni scritte tramite il proprio CTP. Le osservazioni devono essere puntuali, tecniche e ancorate agli atti. Se il vizio è di natura metodologica (per esempio: lo specialista non ha esaminato la cartella clinica originale, o la relazione ignora le linee guida di riferimento), va argomentato con precisione.
Se, invece, il vizio è strutturale — la CTU è stata affidata a un solo consulente in violazione dell'art. 15 — la strategia difensiva più efficace è chiedere la rinnovazione dell'accertamento con un collegio correttamente formato. La consulenza tecnica preventiva non collegiale, pur potendo assolvere alla condizione di procedibilità, non è idonea a fondare una decisione nel merito; l'accertamento dovrà essere rinnovato in sede giudiziale nel rispetto del principio di collegialità.
Se il giudice decide comunque nel merito senza disporre la rinnovazione, la sentenza sarà nulla e il motivo di nullità potrà essere fatto valere in appello e in Cassazione.
Un rischio sottovalutato: la CTU penale usata nel civile
Nei procedimenti civili per responsabilità sanitaria il giudice non può decidere basandosi esclusivamente sulla perizia svolta nel processo penale: è necessaria una CTU collegiale con pieno contraddittorio tra le parti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7577 del 29 marzo 2026, con cui è stata annullata una decisione della Corte d'appello.
Questo profilo — la "trasfusione" della perizia penale nel giudizio civile — è tra i più frequenti nelle cause di malasanità. Accade quando il fatto è stato oggetto di un procedimento penale (magari conclusosi con l'archiviazione o con l'assoluzione del medico) e il giudice civile, per economia processuale, ritiene di utilizzare la perizia già disposta in sede penale. La Cassazione non lo consente: il contraddittorio del processo penale non equivale al contraddittorio civilistico, e soprattutto la perizia penale potrebbe non essere stata affidata a un collegio conforme all'art. 15 L. 24/2017. Il caso deciso con l'ordinanza n. 7577/2026 era, non a caso, proprio di questo tipo.
La riflessione: una nullità che protegge, ma esige vigilanza reciproca
Vi è una contraddizione che merita di essere segnalata con franchezza. La ratio del legislatore è chiara: evitare consulenze "monocratiche" e garantire che le valutazioni sulle condotte sanitarie siano il frutto di competenze interdisciplinari. Eppure la prassi adottata da molti tribunali civili è stata a lungo quella di procedere ancora alla nomina dei consulenti tecnici sulla base dei vecchi elenchi, spesso formati da ogni singolo giudice istruttore. La Cassazione ha dovuto ribadire il medesimo principio — CTU collegiale a pena di nullità — nel 2019, nel 2021, nel giugno 2025 (Cass. Sez. III civ., 11 giugno 2025, n. 15594) e di nuovo nel marzo 2026. Il che rivela un problema sistemico: la norma è chiara, la sanzione è gravissima (nullità rilevabile d'ufficio in ogni grado), eppure la sua applicazione rimane discontinua.
Il punto critico che spesso sfugge è che questa nullità non tutela solo il paziente: tutela anche il medico e la struttura sanitaria convenuti in giudizio. Una CTU redatta dal solo medico legale, senza lo specialista di branca, può risultare tanto più sfavorevole al sanitario quanto più il valutatore ignori le specificità cliniche della disciplina coinvolta. La garanzia della collegialità qualificata è, in ultima analisi, una garanzia di qualità dell'accertamento tecnico, nell'interesse di tutte le parti.
La Suprema Corte, ribadendo il divieto di consulenza monocratica nelle controversie civili di responsabilità sanitaria, tutela non solo il diritto delle parti a un giusto processo, ma primariamente l'interesse dell'ordinamento a una decisione giudiziale fondata su basi tecnico-scientifiche solide e multidisciplinari. La collegialità della CTU si conferma così non come un vincolo burocratico, ma come un presidio di qualità dell'accertamento giudiziale, essenziale in un settore dove la complessità tecnico-scientifica richiede necessariamente un approccio pluralistico e specialistico.
Come scrisse Rudolph von Jhering — giurista che più di chiunque altro indagò il rapporto tra diritto e concretezza della vita — la norma non è uno scopo in sé, ma uno strumento al servizio della realtà. La regola sulla CTU collegiale in malasanità ha senso preciso: nessun medico legale, per quanto capace, può padroneggiare da solo la cardiologia interventistica, la neurochirurgia o l'oncologia ginecologica. La complessità clinica moderna impone lo sguardo incrociato di più esperti. Il processo deve adeguarsi alla complessità della medicina, non semplificarla per comodità amministrativa.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi lo presidia. Nelle cause di responsabilità sanitaria, verificare la corretta composizione del collegio peritale sin dal primo momento processuale non è un tecnicismo difensivo — è la precondizione perché l'accertamento tecnico possa davvero fare giustizia.
Redazione - Staff Studio Legale MP