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C'è una data che molti operatori sanitari hanno sottovalutato: il 16 marzo 2026. Quel giorno è scaduto il periodo transitorio previsto dal D.M. 232/2023, il decreto attuativo della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017, art. 10), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024. Da quella data, gli obblighi di copertura assicurativa per la legge Gelli-Bianco 16 marzo 2026 — intesa come disciplina che impone polizze RC a strutture e professionisti sanitari — sono diventati pienamente esigibili, senza più spazi di tolleranza.
Il problema è che molte strutture e molti medici hanno vissuto i due anni di fase transitoria come un rinvio sine die, non come una finestra per adeguarsi. Il risultato è che oggi una parte del sistema sanitario — pubblico e privato — si trova tecnicamente scoperta, o coperta in modo insufficiente, proprio mentre la macchina del contenzioso medico-legale gira a pieno regime.
Come scrisse Rudolf von Jhering, «il diritto non è un pensiero ma una forza viva»: e la forza degli obblighi assicurativi della Gelli-Bianco, ora che la transizione è conclusa, si esercita in modo diretto sulla posizione difensiva di strutture e professionisti nel momento in cui arriva la causa.
Perché la scadenza del 16 marzo 2026 cambia davvero qualcosa in giudizio
Prima di esaminare gli errori specifici, è necessario capire il meccanismo che rende la mancata conformità assicurativa rilevante non solo sul piano amministrativo ma anche su quello processuale e della rivalsa.
La L. 24/2017 ha introdotto un sistema a doppio binario: la struttura risponde in via contrattuale verso il paziente (art. 7, co. 1), mentre il professionista risponde in via extracontrattuale (art. 7, co. 3), con onere della prova alleggerito a suo vantaggio. La struttura, una volta condannata, può esercitare rivalsa sul medico nei limiti del dolo o della colpa grave (art. 9). Ma l'intero sistema regge solo se entrambi i soggetti hanno una copertura assicurativa adeguata: senza polizza conforme, l'assetto di responsabilità si inceppa, con effetti che la giurisprudenza sta iniziando a precisare.
La Corte di Cassazione, Sez. III civ., con ordinanza 17 febbraio 2026 n. 4112, ha ribadito che la mancanza di una polizza adeguata in capo alla struttura non esonera quest'ultima dalla responsabilità verso il paziente, ma può aggravarne la posizione processuale, in particolare sul versante della rivalsa interna: la struttura che non ha rispettato gli obblighi assicurativi non può opporre al professionista l'esistenza di un manleva piena, potendo configurarsi una culpa in eligendo del management nella gestione del rischio clinico.
Con ordinanza 3 marzo 2026 n. 5301, la stessa Sez. III ha precisato che la polizza assicurativa del professionista deve coprire non solo i sinistri denunciati nel periodo di validità (claims made), ma garantire adeguata retroattività: una polizza che lascia scoperti i periodi anteriori all'entrata in vigore del D.M. 232/2023 configura una lacuna coperta dall'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore, con le connesse conseguenze in rivalsa.
Il Tribunale di Verona, con sentenza 18 aprile 2026 (giud. relatore non indicato nel dispositivo disponibile), ha affrontato un caso in cui un chirurgo ortopedico era privo di polizza individuale conforme ai requisiti del D.M. 232/2023 al momento del sinistro: il giudice ha ritenuto che la struttura, pur avendo copertura propria, non potesse agire in rivalsa sul professionista senza aver previamente accertato — e documentato — l'adeguatezza della copertura del medico al momento dell'inserimento nell'organico, pena la perdita parziale dell'azione di regresso.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi vigila. E la vigilanza, nel sistema Gelli-Bianco, è un obbligo organizzativo, non una scelta discrezionale.
I cinque errori che creano esposizione al rischio di rivalsa
Primo errore: massimale insufficiente o non adeguato alla specialità. Il D.M. 232/2023 fissa un massimale minimo di un milione di euro per sinistro. Ma questo importo è un pavimento, non un tetto. Per le specialità ad alto rischio — chirurgia generale, ortopedia, ginecologia e ostetricia, neurochirurgia — la prassi assicurativa e le linee guida di settore indicano massimali da tre a cinque milioni di euro per sinistro come soglia di adeguatezza sostanziale. Un medico che stipula una polizza da un milione convinto di essere in regola formalmente, ma opera in una specialità ad alta sinistrosità, rischia che la struttura dimostri in giudizio che la copertura era inadeguata rispetto al profilo di rischio concreto: con effetti diretti sull'azione di rivalsa.
Secondo errore: confondere la copertura della struttura con la copertura individuale. Alcune strutture, soprattutto le cliniche private e gli studi associati, ritengono che la polizza della struttura assorba quella del singolo professionista. È un equivoco pericoloso. L'art. 10 L. 24/2017 impone obblighi assicurativi separati e cumulativi: la struttura deve coprire la propria responsabilità contrattuale; il professionista deve avere una polizza individuale che copra la propria responsabilità extracontrattuale e la rivalsa della struttura. Operare con la sola copertura della struttura espone il medico dipendente o convenzionato all'azione di regresso senza schermo assicurativo proprio.
Terzo errore: ignorare la clausola di retroattività e il meccanismo claims made. Il D.M. 232/2023 ha chiarito i requisiti minimi delle clausole claims made: la polizza deve garantire la copertura dei sinistri i cui fatti generatori si siano verificati durante il periodo assicurato, anche se denunciati successivamente. Le polizze che escludono la retroattività per eventi anteriori alla stipula — o che la limitano a due anni — lasciano scoperte esposizioni risalenti, che nella pratica medica (si pensi a danni da chirurgia o da parto) emergono anche a distanza di anni dall'intervento. Una polizza formalmente conforme ma con clausole di retroattività ridotte è una polizza sostanzialmente inadeguata.
Quarto errore: la struttura che non verifica la copertura dei propri professionisti. La legge Gelli-Bianco non assegna alla struttura solo obblighi passivi: le impone un ruolo attivo nel risk management. La struttura è tenuta a verificare che i professionisti che operano al suo interno — dipendenti, liberi professionisti, consulenti, specializzandi con incarichi operativi — abbiano una polizza individuale conforme. Omettere questa verifica configura un difetto organizzativo che in sede di rivalsa può ridurre o azzerare il recupero della struttura sul professionista, e che può rilevare anche ai fini della responsabilità dirigenziale. La documentazione di queste verifiche — da conservare in fascicolo aggiornato — è oggi parte integrante del sistema di gestione del rischio clinico.
Quinto errore: non aggiornare la polizza al mutare dell'attività svolta. Una polizza stipulata quando il medico svolgeva attività ambulatoriale diventa inadeguata se nel frattempo il professionista ha assunto incarichi chirurgici o di guardia attiva in reparto. L'attività coperta deve corrispondere all'attività effettivamente svolta: una discrepanza anche solo formale tra profilo assicurato e profilo operativo reale può essere sollevata dall'assicuratore per ridurre o rifiutare l'indennizzo, lasciando il professionista esposto alla rivalsa senza rete. La verifica dell'oggetto della polizza non va fatta alla stipula e poi dimenticata: deve essere ricorrente, almeno annuale.
La riflessione che emerge dall'insieme di questi errori non è solo tecnica. C'è un problema culturale di fondo: in molti contesti il sistema assicurativo della Gelli-Bianco è stato percepito come un adempimento burocratico, da gestire con il minimo costo possibile, anziché come l'infrastruttura giuridica che determina chi paga, quanto e perché quando qualcosa va storto. La scadenza del 16 marzo 2026 rende questa lettura non più sostenibile. Il D.M. 232/2023 non è una normativa di dettaglio: è la traduzione operativa di un sistema di responsabilità che la Cassazione sta progressivamente consolidando, e che attribuisce conseguenze concrete — in termini di rivalsa, di azione diretta del paziente, di posizione processuale — al grado di conformità assicurativa di ciascun soggetto coinvolto.
Chi si occupa di responsabilità medica, sia dal lato della struttura che dal lato del professionista, deve oggi partire da una verifica puntuale della propria posizione assicurativa rispetto ai requisiti del D.M. 232/2023: massimale, clausola di retroattività, corrispondenza tra attività svolta e attività coperta, separazione tra polizza della struttura e polizza individuale, documentazione delle verifiche effettuate. Non è un adempimento da delegare interamente al broker assicurativo: è una scelta che ha riflessi diretti sulla tenuta della posizione difensiva nel contenzioso.
Redazione - Staff Studio Legale MP