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Leonardo Sciascia scrisse che "la verità è una cosa e la prova un'altra". Nel diritto, e in particolare nelle cause per responsabilità medica, questa distanza può essere abissale: si può avere la certezza morale che qualcosa sia andato storto, e tuttavia perdere la causa per non aver saputo costruire la prova giuridicamente corretta.
Il tema del nesso causale nella prova della responsabilità sanitaria è uno dei più insidiosi dell'intero diritto civile italiano. Non perché le regole siano oscure, ma perché vengono sistematicamente fraintese, sia dai pazienti che da chi li assiste senza specifica esperienza nel settore. Il risultato è che cause fondate su danni reali e condotte sanitarie oggettivamente discutibili vengono rigettate per ragioni di ordine probatorio.
La Cassazione civile, sez. III, con l'ordinanza del 13 giugno 2026 n. 19696 ha offerto l'occasione più recente per ribadire un principio che dovrebbe essere noto ma che continua ad essere ignorato: la sola presenza di un danno dopo un intervento non dimostra automaticamente l'errore medico, né tanto meno il nesso causale tra condotta sanitaria e conseguenze subite. Il caso riguardava un'ischemia post-operatoria: il paziente aveva riportato un danno neurologico grave, l'intervento era stato eseguito dalla struttura pubblica, eppure il risarcimento è stato negato perché la prova del nesso non era stata fornita in modo adeguato. Una sconfitta evitabile.
Ancor prima, la stessa sezione aveva preso posizione con l'ordinanza n. 13075/2026, chiarendo che la responsabilità medica non può fondarsi su una colpa astratta senza la prova solida del legame causale tra la condotta contestata e il danno lamentato. E con l'ordinanza n. 13865 del 13 maggio 2026, la Corte aveva ribadito il principio in tema di complicanze imprevedibili: non ogni evento avverso è imputabile alla struttura sanitaria, e distinguere una complicanza prevedibile da un evento imprevedibile richiede una dimostrazione tecnica precisa, non generiche affermazioni.
Questi tre arresti giurisprudenziali del 2026 disegnano un quadro coerente e severo. Vediamo allora quali sono i cinque errori più frequenti che fanno perdere la causa, anche quando l'errore medico c'è davvero stato.
Come si dimostra il nesso causale in una causa per errore medico?
Lo standard vigente nel processo civile italiano è quello del "più probabile che non", mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e consolidato nel tempo. Significa che il giudice deve essere convinto che il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno esista con una probabilità superiore al cinquanta per cento: non certezza assoluta, ma prevalenza logica degli elementi a favore rispetto a quelli contrari. In caso di incertezza bilanciata, il risarcimento non è dovuto.
Il primo errore è confondere il nesso causale con la colpa medica. Sono due elementi distinti e cumulativi: anche se si dimostra che il medico ha sbagliato, bisogna comunque provare che quel errore ha causato quel danno. Un ritardo diagnostico, ad esempio, può essere colposo ma non causalmente rilevante se la patologia, anche in caso di diagnosi tempestiva, avrebbe portato allo stesso esito. Invertire o sovrapporre questi piani è l'errore più diffuso nelle cause mal impostate.
Il secondo errore è affidarsi a una CTU generica, che descrive le carenze della condotta sanitaria senza quantificare il nesso eziologico in termini probabilistici. La Cassazione non tollera formule del tipo "non si può escludere che" o "è possibile che": la prova deve raggiungere la soglia del più probabile che non, e il perito deve esprimersi in modo netto. Una perizia che lascia aperta la questione causale equivale, sul piano giuridico, a una prova non fornita.
Il terzo errore è non distinguere tra complicanza imprevedibile ed errore medico. Come chiarito dalla Cass. ord. n. 13865/2026, non ogni evento avverso costituisce inadempimento. Le complicanze statisticamente possibili, inserite nel margine di rischio accettato dalla letteratura scientifica e adeguatamente illustrate nel consenso informato, non generano automaticamente responsabilità. Presentare una complicanza come un errore senza dimostrare la deviazione dagli standard di cura equivale a costruire la domanda su premesse errate.
Il quarto errore riguarda la frammentazione della prova. Il paziente o il suo legale producono documenti clinici parziali, testimonianze di familiari, dichiarazioni di medici di fiducia e relazioni tecniche non coordinate tra loro. Il giudice non può ricostruire il nesso da frammenti: la prova deve essere un racconto causale completo, dalla condotta al danno, senza lacune. La Cass. ord. n. 13075/2026 è esplicita sul punto: la colpa astratta, per quanto documentabile, non sostituisce la prova del legame causale.
Il quinto errore è di ordine strategico: agire senza una consulenza tecnica di parte preliminare. Presentarsi in giudizio sperando che la CTU nominata dal tribunale sia favorevole è un approccio che si rivela spesso fatale. Il consulente di parte non è un optional: è lo strumento attraverso cui si costruisce, prima del giudizio, la tesi causale che poi il CTU dovrà necessariamente confrontare. Senza questa impalcatura, la domanda risarcitoria rischia di reggersi sul vuoto.
Se ho subito un danno in ospedale ho diritto automaticamente al risarcimento?
No. Questo è forse il malinteso più pericoloso che circola nell'opinione pubblica. Il danno post-ospedaliero non genera automaticamente un diritto al risarcimento. Come ribadito dalla Cass. ord. n. 19696/2026, il paziente ha l'onere di provare tre elementi distinti: la condotta sanitaria inadempiente, il danno subito, e il nesso causale tra i due. Solo quando tutti e tre sono dimostrati con il criterio del più probabile che non, il risarcimento è dovuto. L'automatismo non esiste.
Cosa significa "più probabile che non" nelle cause di malasanità?
Nel processo civile, a differenza di quello penale, non si richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo standard è probabilistico: il giudice accoglie la domanda se ritiene che la versione del danneggiato sia più probabile di quella contraria. Tradotto in termini pratici: se le prove disponibili portano a dire che con il cinquantuno per cento di probabilità la condotta sanitaria ha causato il danno, la causa si vince. Se il quadro è incerto al cinquanta per cento, si perde. Questo criterio impone una costruzione molto precisa della domanda e una perizia tecnica che si esprima in termini probabilistici, non dubitativi.
C'è un profilo che la giurisprudenza del 2026 mette in luce e che merita una riflessione autonoma: l'asimmetria informativa tra paziente e struttura sanitaria rischia di trasformare l'onere probatorio in un ostacolo strutturale. Il paziente non ha accesso diretto alle delibere interne, ai protocolli operativi, alle comunicazioni tra équipe. La cartella clinica incompleta o poco trasparente aggrava ulteriormente la sua posizione. In questo contesto, la dottrina più attenta — Luigi Ferrajoli incluso nei suoi contributi sul garantismo processuale come garanzia dei diritti sostanziali — ha da tempo segnalato che l'eguaglianza formale nella distribuzione dell'onere probatorio può produrre disuguaglianza sostanziale quando le parti non hanno pari accesso alle prove. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt vale, ma presuppone che chi vigila possa davvero vedere.
Questo non significa che le cause per responsabilità medica siano destinate alla sconfitta, né che il sistema favorisca strutturalmente le strutture sanitarie. Significa che vanno costruite con metodo, con competenza tecnico-medico-legale e con una strategia probatoria rigorosa fin dall'inizio. Le cause perse non raccontano quasi mai di errori medici inesistenti: raccontano di prove non raccolte, di nessi non dimostrati, di consulenze affidate a professionisti non attrezzati per il contenzioso sanitario.
La distanza tra verità e prova, che Sciascia conosceva bene, si riduce solo con il lavoro preparatorio. Non con la certezza del danno subito.
Redazione - Staff Studio Legale MP