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ATP in malasanità: ottieni la perizia senza rischiare la causa - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di aver subito un intervento chirurgico andato storto. Avete la documentazione clinica, avete il danno, avete la certezza morale di aver subito un errore. Il vostro avvocato vi dice che, prima di poter fare qualsiasi cosa in tribunale, dovete passare per una procedura obbligatoria: l'ATP, l'accertamento tecnico preventivo. Molti pazienti lo vivono come un ostacolo burocratico. In realtà, se governato con consapevolezza, è il momento in cui si decide l'esito dell'intera vicenda.

Cos'è l'ATP e perché è obbligatorio in responsabilità medica

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi sa come muoversi, e nel contenzioso sanitario il primo movimento conta quanto tutti gli altri messi insieme.

L'art. 8 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto una condizione di procedibilità obbligatoria per chiunque intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria. Prima di depositare l'atto di citazione, il paziente danneggiato deve proporre ricorso ai sensi dell'art. 696-bis del codice di procedura civile, oppure, in alternativa, avviare un procedimento di mediazione. L'omissione rende la domanda improcedibile.

La ratio dell'istituto non è punitiva verso il paziente: la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è uno strumento finalizzato ad anticipare la valutazione tecnica dei fatti di causa rispetto all'apertura del giudizio di merito, con una funzione primariamente conciliativa. Il consulente nominato dal giudice, prima di depositare la sua relazione, è tenuto a tentare la conciliazione tra le parti. Se l'accordo viene raggiunto, il verbale ha efficacia di titolo esecutivo. Se non viene raggiunto, la relazione del CTU può essere acquisita nel successivo giudizio di merito, con un risparmio significativo di tempi e costi istruttori.

Nella prassi forense, l'ATP è lo strumento largamente preferito rispetto alla mediazione, proprio perché consente di ottenere già in questa fase una perizia medico-legale d'ufficio, cioè una risposta tecnica alla domanda centrale: c'è stato un errore? Quale danno ha causato?

Le novità del D.L. 19/2026 e i tre nodi processuali aperti dalla Cassazione

Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 dello stesso giorno e in vigore dal 20 febbraio 2026 — ha introdotto una disciplina espressa della fase di svolgimento della consulenza tecnica nei procedimenti di ATP, colmando un vuoto normativo che aveva dato luogo a prassi difformi tra i tribunali. Il nuovo comma 7 dell'art. 696-bis c.p.c. stabilisce che il conferimento dell'incarico al consulente tecnico, oppure il suo giuramento se successivo, determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza tecnica d'ufficio, con un limite massimo invalicabile di sei mesi. Il nuovo comma 8 chiarisce poi il momento di chiusura del procedimento: esso coincide con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione, oppure, in mancanza di accordo, con il deposito della consulenza tecnica.

Questa chiarezza normativa era attesa. Ma la novella legislativa da sola non basta a risolvere tutti i problemi, e la Cassazione nel 2026 ha dovuto intervenire su tre questioni che restano di grande rilevanza pratica.

Il primo nodo riguarda l'opponibilità della relazione ATP alle parti che non hanno partecipato al procedimento. Con la sentenza n. 342 del 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sez. II, ha riaffermato il principio per cui la relazione conclusiva di un ATP, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti di tutte le parti del processo, anche di quelle che non abbiano partecipato al procedimento di istruzione preventiva. Questa pronuncia ha un effetto pratico rilevante: la struttura sanitaria o il medico che decidono strategicamente di non presentarsi all'ATP non si mettono al riparo dalla relazione del CTU. Al contrario, rischiano di vederla usata contro di loro senza aver potuto interloquire con il consulente.

Il secondo nodo, ancor più delicato, riguarda il litisconsorzio tra struttura sanitaria e medico. Con l'ordinanza n. 7608 del 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha ritenuto di particolare rilievo nomofilattico la questione dell'incidenza dell'art. 7 della L. 24/2017 sulla configurabilità di un litisconsorzio tra struttura sanitaria e sanitario chiamato in causa, nonché sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione del terzo all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., rimettendo la trattazione della questione in pubblica udienza. Questa ordinanza è un segnale chiaro: la Cassazione sta per pronunciarsi su uno dei punti più controversi dell'intero impianto Gelli-Bianco. Se il medico e la struttura fossero ritenuti litisconsorti necessari nell'ATP, la mancata convocazione di uno dei due renderebbe il procedimento viziato — con conseguenze devastanti sulla procedibilità della successiva causa di merito.

Il terzo nodo è di natura economica ma con implicazioni strategiche. Con l'ordinanza n. 7578 del 29 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sez. V, ha chiarito che le spese relative alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., comprese quelle per il consulente tecnico di parte, rientrano tra le spese stragiudiziali sopportate anteriormente alla lite e devono essere liquidate, all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché debitamente provate e documentate. Non sono, dunque, spese processuali in senso stretto: devono essere chieste e documentate nel giudizio successivo, altrimenti il paziente le perde.

Una riflessione che raramente si legge altrove, ma che chi ha esperienza nel contenzioso sanitario conosce bene: l'ATP non è un procedimento neutro. Il quesito che il ricorrente propone al giudice per il CTU non è mai irrilevante. Un quesito mal formulato — troppo generico, o che non copre tutti i profili di danno — rischia di restringere l'indagine tecnica a uno spazio che penalizza il paziente. Allo stesso tempo, un quesito eccessivamente ampio può essere rigettato come esplorativo dal giudice, con perdita di tempo prezioso. La costruzione del quesito è uno degli atti tecnico-giuridici più delicati dell'intera procedura, e spesso viene sottovalutata sia dai pazienti sia da chi li assiste senza un'esperienza consolidata in questo campo.

Come ricorda il filosofo del diritto Ronald Dworkin, il diritto non è solo un sistema di regole, ma un sistema di principi che richiedono interpretazione: e nell'ATP il principio del contraddittorio tecnico non è un dettaglio procedurale, ma il presidio che garantisce che la relazione del CTU sia il risultato di un accertamento effettivamente bilaterale, non di una narrazione unilaterale.

Un'ultima osservazione sull'andamento temporale. La sospensione del procedimento durante l'attività del consulente non può superare sei mesi. Scaduto quel termine — o depositata la relazione — il paziente ha novanta giorni per introdurre il giudizio di merito davanti allo stesso giudice che ha curato l'ATP, pena la perdita degli effetti sostanziali della domanda originaria. È un termine che nella concitazione del post-ATP, tra trattative non andate a buon fine e valutazioni sulla relazione del CTU, può sfuggire con conseguenze irreversibili.

Ciò che emerge con nitidezza dall'evoluzione normativa del 2026 e dagli arresti più recenti della Suprema Corte è che l'ATP in materia sanitaria non è mai una pratica standardizzabile. È un procedimento in cui le scelte fatte nelle prime settimane — chi citare, come formulare il quesito, se nominare un consulente tecnico di parte e con quale profilo di competenza, come gestire il contraddittorio tecnico — determinano l'assetto probatorio che il giudice del merito troverà già costruito sul tavolo. Trattare l'ATP come un semplice ticket da timbrare prima di entrare in aula è l'errore più costoso che un paziente danneggiato possa fare.

Approfondimento
Responsabilità medica e risarcimento del danno: la pagina dello Studio: Malasanità e responsabilità medica.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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