Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Decisioni sui figli: quando un genitore può agire da solo - Studio Legale MP - Verona

Immaginate questa scena: una coppia separata, affidamento condiviso regolarmente omologato dal tribunale. La madre decide di iscrivere il figlio a un costoso corso di lingua privato all'estero per tre settimane estive. Il padre non è d'accordo. Chi ha ragione? Chi può fare cosa, e con quali conseguenze? La risposta non è immediata, e spesso neppure gli stessi genitori — né i loro legali — si trovano immediatamente d'accordo su dove cade il confine.

Il tema del disaccordo operativo nell'affidamento condiviso è probabilmente il problema pratico più frequente e sottovalutato del diritto di famiglia contemporaneo. Non si tratta della struttura dell'istituto — ormai nota — né dei criteri per disporre l'affido esclusivo. Si tratta di qualcosa di molto più quotidiano e insidioso: la linea di demarcazione tra ciò che ciascun genitore può fare autonomamente e ciò che richiede il consenso dell'altro, con tutte le conseguenze che una scelta unilaterale può comportare.

Il confine tra decisioni ordinarie e decisioni straordinarie

L'art. 337-ter, terzo comma, del Codice civile stabilisce con apparente chiarezza che nell'affidamento condiviso «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo». La disposizione aggiunge: «in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice». Per le decisioni di ordinaria amministrazione, invece, ciascun genitore può agire in autonomia durante i periodi di affidamento o collocamento del figlio presso di sé.

La distinzione appare netta sulla carta. Nella realtà applicativa, è fonte inesauribile di conflitti. Cosa si intende per decisione "di maggiore interesse"? La Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini di questa categoria, distinguendo tra le cosiddette decisioni di indirizzo — quelle che incidono in modo strutturale e duraturo sulla vita del minore — e le decisioni di mera esecuzione o gestione quotidiana. La Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31571 ha precisato che rientrano nel perimetro delle decisioni di ordinaria amministrazione quelle legate alla «gestione della vita quotidiana» o di «mera attuazione alle decisioni di maggior interesse», le quali, nell'interesse del minore, possono essere attribuite dal giudice anche ad un solo genitore, senza che ciò costituisca violazione del principio di bigenitorialità. Lo stesso principio era stato ribadito puntualmente dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 10 dicembre 2025, n. 31785, secondo cui il rilascio del passaporto per un minore in affido esclusivo non rientra nel novero delle decisioni di maggiore interesse, chiarendo a contrario che il perimetro di queste ultime riguarda scelte che incidono in modo significativo e prolungato sull'identità educativa, sanitaria e relazionale del minore.

In concreto, le questioni più controverse riguardano: la scelta dell'istituto scolastico (pubblica o privata, cambio di scuola media, liceo scientifico o classico); l'avvio di un percorso terapeutico o psicologico; le vaccinazioni non urgenti; la pratica di attività sportive agonistiche o di rilievo economico; il trasferimento di residenza in un'altra città o all'estero. Su tutte queste decisioni, il mancato accordo tra i genitori non è gestibile in autonomia da nessuno dei due: l'unica via è il ricorso al giudice.

Cosa rischia il genitore che decide da solo

Il genitore che assume unilateralmente una decisione di maggiore interesse, senza il consenso dell'altro e senza autorizzazione giudiziaria, espone sé stesso a conseguenze significative sul piano processuale e, in certi casi, anche su quello della responsabilità civile.

L'art. 709-ter c.p.c. — introdotto dalla legge 54/2006 e confermato dalla riforma Cartabia — costituisce lo strumento cardine di reazione. In presenza di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento dell'affidamento, il giudice può, anche cumulativamente: ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento del danno a favore del minore o dell'altro genitore; condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle Ammende; e — conseguenza spesso sottovalutata — modificare le modalità di affidamento, in senso sfavorevole al genitore che ha agito unilateralmente.

Quest'ultimo aspetto è il più rilevante sul piano pratico. Il comportamento che viola reiteratamente il regime condiviso diventa esso stesso un elemento di valutazione della capacità genitoriale. La giurisprudenza più recente ha confermato che la tendenza a prendere decisioni in autonomia su questioni riservate alla co-decisione non è una semplice irregolarità formale, ma un indicatore di incapacità a collaborare nell'interesse del minore — e può incidere anche sul regime di collocamento.

Vi è poi il profilo del trasferimento unilaterale della residenza del minore, che la giurisprudenza considera atto illecito autonomamente lesivo del diritto alla bigenitorialità. Come puntualizzato dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21425, non può essere disposto l'affido esclusivo a un genitore unicamente in ragione del trasferimento del figlio in altra città senza valutare le ragioni sottostanti e le conseguenze per il minore — ma questa stessa pronuncia conferma l'eccezionalità della misura ablativa e, per converso, la necessità che il trasferimento sia previamente condiviso o autorizzato.

Un profilo sottovalutato riguarda anche le spese straordinarie: il genitore che iscrive il figlio a un corso costoso o avvia una terapia specialistica senza il consenso dell'altro rischia di non poter richiedere il rimborso della quota parte, perché la spesa — non concordata e dunque non dovuta — grava interamente su chi l'ha autonomamente decisa.

Il ricorso al giudice: tempi, modalità e cosa aspettarsi

Quando il disaccordo su una decisione di maggiore interesse è insanabile, la strada obbligata è il ricorso al giudice competente ex art. 337-ter, comma 3 c.c. e art. 709-ter c.p.c. Se il procedimento di separazione o divorzio è ancora pendente, la domanda si propone nell'ambito di quel giudizio; altrimenti si ricorre al Tribunale ordinario nella sezione famiglia.

Il punto critico è la tempistica. In situazioni urgenti — si pensi a un disaccordo sull'avvio di un trattamento medico non rinviabile o su un intervento chirurgico — il giudice può essere adito in via d'urgenza, ottenendo un provvedimento anche in tempi brevi. Per le questioni meno urgenti, i tempi possono essere più lunghi, e questo impone ai genitori — e ai loro difensori — una programmazione anticipata. La regola vigilantibus iura subveniunt vale qui in modo particolarmente stringente: chi attende troppo, rischiando che la situazione si cristallizzi, si trova spesso a fronteggiare un fatto compiuto che il giudice difficilmente potrà o vorrà invertire in senso radicale.

Vale la pena soffermarsi anche sul meccanismo che il giudice adotta quando decide al posto dei genitori: il tribunale, come ha chiarito con precisione la dottrina e la stessa giurisprudenza, non si sostituisce ai genitori nella decisione di merito, ma attribuisce il potere decisionale a quel genitore che, rispetto alla specifica questione, individua la soluzione più rispondente all'interesse superiore del minore. Non è dunque una scelta arbitraria, ma una valutazione funzionale caso per caso.

Una riflessione originale merita lo spazio di una precisazione tecnica. Esiste un paradosso nell'applicazione corrente dell'art. 337-ter c.c.: il ricorso al giudice per le decisioni in disaccordo è teoricamente lo strumento previsto dalla legge per gestire i conflitti nell'affidamento condiviso, ma nella pratica esso viene così poco utilizzato — per costi, tempi e resistenze culturali — che molti genitori preferiscono agire unilateralmente, esponendosi ai rischi sopra descritti, oppure tollerare l'inadempienza dell'altro, creando un precedente che consolida di fatto una prassi non autorizzata. Come osservava Luigi Ferrajoli sul rapporto tra diritto e pratica sociale, la norma che non trova attuazione non scompare, ma si trasforma in uno strumento che premia il più abile nel violarla. Il sistema dell'affidamento condiviso funziona solo se entrambi i genitori vi aderiscono lealmente, e non come un terreno di conquista unilaterale. Quando questo non avviene, il diritto offre gli strumenti — ma è il tempestivo ricorso a questi strumenti che fa la differenza tra una tutela effettiva e un principio scritto sulla carta.

Un cenno merita infine l'affido super-esclusivo, figura di creazione giurisprudenziale — non prevista espressamente dal legislatore — che esclude un genitore non solo dal collocamento prevalente, ma anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio. Come ribadito dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31571, si tratta di una misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale, ammissibile solo in presenza di «condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti e rigorosamente provate», riconducibile al sistema delle misure ablative degli artt. 330 e 333 c.c. Non si arriva all'affido super-esclusivo per qualche disaccordo reiterato o qualche scorrettezza procedurale: occorre una gravità seria e documentata. Questo elemento rassicura, ma al tempo stesso segnala che il sistema di protezione ha gradazioni progressive — e che le prime gradazioni sono già molto incisive.

Il vero punto critico del diritto di famiglia in materia di affidamento condiviso non è dunque la norma — che è sufficientemente chiara — ma la cultura applicativa: la consapevolezza che condividere la responsabilità genitoriale significa accettare il limite della propria autonomia decisionale nell'interesse di un terzo, che è il figlio. Chi non comprende questo limite, o sceglie di ignorarlo, non esercita la genitorialità in forma condivisa: la esercita in forma unilaterale mascherata, con tutti i rischi che ne derivano.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP