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10 ore permesso retribuito disabilità: attenzione ai requisiti - Studio Legale MP - Verona

C'è una categoria di lavoratori che, ogni anno, si trova a scegliere tra una visita oncologica di controllo e non mettere a rischio la propria posizione lavorativa. Per loro, la Legge 18 luglio 2025 n. 106 ha introdotto uno strumento nuovo ed operativo dal 1° gennaio 2026: 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per visite, esami e cure mediche, destinate a chi affronta percorsi terapeutici complessi. Si tratta delle 10 ore permesso retribuito disabilità introdotte dalla Legge 106/2025 — uno dei pochi istituti recenti di welfare lavorativo che risponde a una domanda reale e diffusa, ma che presenta alcune trappole applicative di cui è indispensabile essere consapevoli.

La norma di riferimento è l'art. 2 della Legge n. 106/2025. Le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025, che ha fornito indicazioni su modalità di richiesta, calcolo dell'indennità, esposizione nel flusso Uniemens e conguaglio. La disciplina si innesta nel sistema già vigente dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 n. 104 — i noti "3 giorni mensili" — senza modificarne la struttura, ma aggiungendo un monte ore distinto e autonomo.

Chi ha diritto alle 10 ore e come funziona il beneficio

Il diritto spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato — con espressa esclusione della Gestione Separata INPS e degli autonomi dello Spettacolo — che si trovino in una delle seguenti condizioni: (a) patologia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce; (b) malattia invalidante o cronica, anche rara, con invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%; (c) figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

Per quest'ultima ipotesi, la Circolare INPS n. 152/2025 precisa un elemento rilevante: nel caso di figli minorenni, il requisito del grado di invalidità pari al 74% si considera automaticamente soddisfatto qualora il minore sia già titolare dell'indennità di frequenza risultante da verbale di invalidità civile. Questa precisione non è secondaria: evita che un genitore debba avviare un ulteriore procedimento di accertamento prima di poter fruire del permesso.

Le ore annue sono dieci, si fruiscono in misura intera (non è ammessa la fruizione a frazioni di ora) e il beneficio è strettamente legato all'anno solare: le ore non utilizzate entro il 31 dicembre non si accumulano e non si trasferiscono all'anno successivo. La pianificazione del loro utilizzo in funzione delle prescrizioni mediche è dunque elemento fondamentale.

Sul piano economico, le 10 ore non sono retribuite in senso tecnico a carico del datore di lavoro, ma danno diritto a un'indennità economica a carico INPS, calcolata secondo le regole della malattia comune: concretamente, il 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), riparametrata in ore. Nel settore privato il datore anticipa la somma in busta paga e successivamente la recupera tramite conguaglio contributivo con l'INPS. Nel settore pubblico l'indennità è erogata direttamente dall'ente di appartenenza.

Attenzione al dettaglio procedurale: il lavoratore non presenta domanda all'INPS, bensì richiede il permesso direttamente al datore di lavoro, dichiarando il possesso dei requisiti di legge e allegando il verbale di invalidità civile e la prescrizione medica (rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante in struttura pubblica o accreditata). Dopo la fruizione, il lavoratore deve consegnare l'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria. La sequenza logica è quindi: prescrizione prima, permesso durante, attestazione dopo. Invertire questi passaggi espone al rischio di vedersi contestare la fruizione.

Le 10 ore extra si sommano ai 3 giorni mensili della Legge 104?

La risposta è sì, senza riserve. Le 10 ore annue introdotte dalla Legge 106/2025 costituiscono un beneficio aggiuntivo e autonomo rispetto ai permessi già riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Come chiarito dall'art. 2 della Legge 106/2025 nel suo incipit normativo, il diritto alle ore aggiuntive è riconosciuto «in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro»: formula inequivoca che esclude qualsiasi meccanismo di assorbimento o sostituzione.

Il lavoratore che abbia già il riconoscimento di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, Legge 104/92 può dunque usufruire, nello stesso anno, sia dei 3 giorni mensili (36 giorni annui, ora frazionabili in ore) sia delle 10 ore aggiuntive per visite ed esami. I due istituti hanno, però, finalità distinte: i permessi della Legge 104 coprono il bisogno di assistenza della persona con disabilità o del suo familiare caregiver; le 10 ore della Legge 106 sono specificatamente destinate a visite, esami e cure mediche del lavoratore stesso (o del figlio minore malato), quindi a un'esigenza sanitaria personale e diretta. Non possono essere utilizzate per finalità assistenziali verso terzi.

Questo punto è rilevante anche per evitare contestazioni disciplinari: così come la Cassazione civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 10012 del 16 aprile 2025 ha riconfermato che i permessi ex Legge 104 hanno carattere finalistico preciso e la loro fruizione per finalità difformi comporta conseguenze disciplinari, allo stesso modo le 10 ore aggiuntive della Legge 106 sono vincolate allo scopo sanitario per il quale sono state richieste. La certificazione medica è il presidio formale di questo vincolo.

Ho un'invalidità al 74% per patologia cronica: ho diritto alle 10 ore aggiuntive?

Sì, ricorrendo le condizioni previste. Il requisito soggettivo è che il grado di invalidità civile riconosciuto sia almeno del 74% e che la patologia rientri nella categoria delle malattie croniche o invalidanti, anche rare. Non è sufficiente una certificazione generica del medico curante: occorre il verbale dell'accertamento dell'invalidità civile emesso dalla commissione competente (ASL o INPS nell'ambito della riforma ex D.Lgs. 62/2024 in sperimentazione).

È utile ricordare che il legislatore ha già in passato riconosciuto la maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi con grado pari o superiore al 74%: la Cassazione civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 12973 del 14 maggio 2025 ha confermato che la ratio di tali benefici è proprio quella di compensare il maggiore aggravio che la condizione di invalidità impone nello svolgimento dell'attività lavorativa, sia essa ordinaria o sindacale. La Legge 106/2025 si inscrive in questa stessa logica: le 10 ore non sono un favor arbitrario, ma il riconoscimento che il costo umano del lavoro è maggiore per chi affronta simultaneamente impegno professionale e percorso terapeutico.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto viene in soccorso a chi è vigile nell'esercitarlo — richiama alla necessità di non limitarsi a possedere i requisiti, ma di attivarsi tempestivamente: presentare la richiesta al datore di lavoro prima della visita, conservare la documentazione, rispettare la sequenza procedurale. Un permesso non correttamente documentato è un permesso facilmente contestabile.

Come richiedere le ore aggiuntive: la procedura operativa

La procedura delineata dalla Circolare INPS n. 152/2025 si articola in tre fasi, che è opportuno seguire con precisione. Prima della fruizione, il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta scritta, dichiarando il possesso dei requisiti e allegando il verbale di invalidità e la prescrizione medica specifica (il generico «certificato di malattia» non è sufficiente: occorre una prescrizione per la specifica visita o esame per cui si richiede il permesso). Durante la fruizione, l'assenza è registrata con il codice evento "PCM" (Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche) nel flusso Uniemens. Dopo la fruizione, il lavoratore consegna l'attestazione di presenza della struttura sanitaria: è questo documento che chiude il ciclo e legittima il recupero dell'indennità anticipata dal datore.

Un profilo che merita attenzione riguarda i genitori con più figli minorenni affetti dalle condizioni di legge: la Circolare INPS n. 152/2025 chiarisce che le 10 ore annue sono riconosciute per ciascun figlio e a ciascun genitore lavoratore individualmente. Questo significa che in presenza di due figli minorenni entrambi nelle condizioni di legge, un genitore lavoratore può maturare un monte ore aggiuntivo doppio. È un elemento spesso ignorato nella pratica aziendale, con il rischio che il datore di lavoro applichi erroneamente un tetto unico.

Un profilo critico: la certezza del diritto nei confronti del caregiver familiare

La riflessione che gli addetti ai lavori non possono ignorare riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della norma rispetto ai caregiver familiari adulti. La Legge 106/2025 estende esplicitamente il beneficio ai genitori di figli minorenni, ma il tenore letterale dell'art. 2 non include, tra i beneficiari diretti delle 10 ore, il lavoratore che assiste un familiare adulto — coniuge, genitore anziano — affetto da patologia oncologica o cronica invalidante. Per quella fattispecie, lo strumento rimane il diverso e più articolato meccanismo dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/92, che presuppone peraltro il riconoscimento di handicap in situazione di gravità del familiare assistito.

Questo perimetro applicativo non è secondario. La Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 30080 del 21 novembre 2024 ha ribadito che gli strumenti di tutela del lavoratore disabile o del suo caregiver vanno interpretati in modo sistematico, tenendo conto del principio degli accomodamenti ragionevoli e della necessità di non trasformare la disciplina in ostacoli formali all'effettiva assistenza. La lacuna sui caregiver di adulti affetti da malattie oncologiche non ha ancora trovato risposta normativa organica. Chi si trovasse in questa situazione deve avvalersi degli strumenti già esistenti (Legge 104/92, congedo straordinario ex D.Lgs. 151/2001, permessi contrattuali) e non confidare su un'estensione analogica della Legge 106/2025 che, allo stato, non è sostenuta dal dato testuale.

Come ha osservato Norberto Bobbio, il diritto non si misura solo nelle sue enunciazioni solenni, ma nell'effettività dei suoi meccanismi quotidiani. La Legge 106/2025 è un progresso autentico nel riconoscimento della conciliazione tra cura e lavoro: ma il suo valore si misura nella corretta applicazione, che richiede conoscenza precisa dei requisiti, rigore documentale e consapevolezza dei confini del beneficio.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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