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ATP in responsabilità medica: criticità operative - Studio Legale MP - Verona

Condizione di procedibilità, collegialità del collegio peritale e spendibilità della relazione nel giudizio di merito: orientamenti emergenti e insidie pratiche dell'accertamento tecnico preventivo in materia sanitaria

 

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., reso condizione obbligatoria di procedibilità dalla Legge Gelli-Bianco per tutte le azioni civili di risarcimento da responsabilità sanitaria, non è uno strumento processuale neutro o meramente formale. La giurisprudenza più recente ne ha chiarito presupposti, limiti, effetti e criticità operative con una serie di pronunce di assoluto rilievo. Comprendere come funziona davvero l'ATP, quali errori possono compromettere l'intero procedimento e come valorizzare la relazione peritale nel successivo giudizio di merito è oggi il cuore strategico di ogni contenzioso sanitario.

Come scriveva Cicerone nel De Officiis, «salus populi suprema lex esto»: la tutela della salute è la legge suprema. Questo principio non vale solo in senso medico, ma anche giuridico, perché quando quella salute viene compromessa da una condotta sanitaria negligente o imperita, l'ordinamento deve offrire al paziente strumenti di accertamento rapidi, tecnici ed efficaci. L'accertamento tecnico preventivo è, oggi, il principale di questi strumenti.

Con l'entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, il legislatore ha introdotto, all'art. 8, l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione nella forma della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c., costituendo tale adempimento una condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, soddisfatta anche in alternativa dal procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010. Nella pratica, tuttavia, il ricorso al procedimento di ATP è più diffuso rispetto allo strumento alternativo della mediazione, e ciò trova una doppia giustificazione: la consulenza tecnica svolta da periti nominati dall'organo giurisdizionale viene percepita come strumento di maggiore imparzialità ed autorevolezza, e il ricorso a uno strumento giurisdizionale scevro da particolari formalismi dà alla parte sicurezza di una pronta risposta alle proprie istanze.

L'ATP assolve dunque una duplice finalità: una funzione istruttoria, volta ad acquisire preventivamente elementi di prova tecnica sulla responsabilità sanitaria, e una funzione conciliativa, diretta a favorire la composizione della lite tra le parti, rappresentando uno strumento fondamentale per risolvere controversie in ambito sanitario in modo più rapido ed economico rispetto al tradizionale processo ordinario.

La collegialità del collegio peritale: requisito inderogabile a pena di nullità

Il primo e più rilevante profilo critico attiene alla composizione del collegio di consulenti nominato in sede di ATP. La Legge Gelli-Bianco ha introdotto regole specifiche per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio nei procedimenti di responsabilità sanitaria: l'art. 15 prevede che l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

Si tratta di un requisito che la giurisprudenza di legittimità ha elevato a condizione di validità non soltanto della perizia, ma dell'intera decisione che su di essa si fonda. Con la sentenza 11 giugno 2025 n. 15594, la Corte di Cassazione ha statuito in maniera netta che nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis. Le conseguenze processuali dell'inosservanza sono drastiche: l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 della Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Questo orientamento ha conseguenze pratiche immediate e dirette per il paziente danneggiato che si approccia all'ATP. Il giudice non può limitarsi ad acquisire una perizia "monocratica" svolta in fase preventiva se questa non soddisfa i nuovi standard legali; al contrario, sussiste l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'accertamento affidandolo a un collegio composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina specifica. In termini pratici, questo significa che la difesa del paziente ha tutto l'interesse a vigilare sin dall'udienza di nomina del CTU affinché il giudice designato componga il collegio in modo conforme alla norma, indicando le specializzazioni di branca pertinenti al caso concreto (cardiologo, ortopedico, oncologo, anestesista, e così via). Il difetto di collegialità, se non eccepito tempestivamente, rischia di propagarsi fino alla sentenza di merito, inficiandola.

Opponibilità della relazione ATP e autonomia procedurale: le ultime parole della Cassazione

Il secondo profilo di grande rilievo operativo riguarda il valore probatorio della relazione tecnica formata in sede di ATP nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al procedimento preventivo. Con la sentenza 7 gennaio 2026 n. 342, la Corte di Cassazione, Sez. II civile, ha riaffermato con chiarezza il principio secondo cui la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, ed è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nei confronti di tutte le parti del processo, anche di quelle che non hanno partecipato al procedimento di istruzione preventiva. Dunque l'ATP, una volta acquisito agli atti del giudizio di merito, diventa un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice nei confronti di tutti, con il contraddittorio garantito nel corso della causa di merito.

Questo principio ha un'importanza tattica non trascurabile: nei casi di responsabilità medica complessa, in cui la struttura sanitaria, il singolo medico e la rispettiva compagnia assicurativa possono essere convenuti contestualmente o in sequenza, la relazione peritale formata nell'ATP avrà efficacia espansiva verso tutti i soggetti coinvolti nel successivo giudizio, anche verso chi non era presente alle operazioni peritali.

Un ulteriore punto di assoluta rilevanza pratica riguarda i rapporti tra il procedimento di ATP e il successivo giudizio di merito, sul piano soggettivo e temporale. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza 20 gennaio 2026 n. 902, ha chiarito che nel giudizio di responsabilità sanitaria conseguente ad accertamento tecnico preventivo non sussiste una necessaria continuità soggettiva tra i due procedimenti, in quanto l'ATP costituisce procedimento autonomo e strumentale, mentre la cognizione è assegnata secondo le ordinarie regole tabellari dell'ufficio. Lo stesso Tribunale ha precisato che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 24/2017 per la proposizione della domanda giudiziale successiva all'espletamento della consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa è funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP, e non alla procedibilità della domanda di merito.

Questo orientamento converge con quello espresso dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 3527/2025, che ha stabilito come se l'azione legale viene introdotta oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi previsto per la consulenza tecnica preventiva, la domanda non diventa improcedibile: l'unica conseguenza è la perdita della retroazione degli effetti della domanda, con l'interruzione della prescrizione che decorrerà dalla data effettiva di inizio della causa di merito, anziché dal momento del deposito del ricorso 696-bis c.p.c.

Il brocardo cessante ratione legis cessat ipsa lex trova qui una singolare applicazione: la ratio del termine di novanta giorni non è sanzionatoria, ma conservativa degli effetti processuali acquisiti con il ricorso preventivo. Superato quel termine, si perdono tali effetti, ma non il diritto di agire in giudizio.

Merita infine segnalazione una novità normativa di grande impatto operativo. Il d.l. n. 19/2026 ha introdotto delle novità in materia di ATP, aggiungendo nuovi commi agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. In particolare, il nuovo comma 7 stabilisce che il conferimento dell'incarico al consulente tecnico, oppure il suo giuramento se successivo, determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza tecnica d'ufficio; la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza e non può comunque eccedere il termine di sei mesi. Inoltre, il nuovo comma 8 disciplina la definizione del procedimento, stabilendo che esso si conclude con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione oppure, in mancanza di accordo tra le parti, con il deposito della consulenza tecnica.

Sul piano delle sanzioni per la mancata partecipazione, occorre ricordare che è necessaria la presenza di tutte le parti coinvolte, quindi paziente-danneggiato, struttura sanitaria e medico, nonché le eventuali e rispettive imprese assicuratrici; queste ultime sono tenute a formulare un'offerta risarcitoria o a comunicare i motivi per cui non intendono formularla, con sanzioni in caso di mancata partecipazione al procedimento.

Quando la conciliazione riesce, si forma il processo verbale della conciliazione al quale il giudice attribuisce con decreto l'efficacia di titolo esecutivo, consentendo di procedere ad esecuzione forzata e di iscrivere ipoteca giudiziale. È questo il risultato ottimale: chiudere la vicenda senza il peso e i tempi di un giudizio ordinario, con un titolo immediatamente spendibile. Quando invece la conciliazione non riesce, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine di sei mesi dall'avvio, occorre depositare presso lo stesso ufficio giudiziario il ricorso introduttivo della causa di merito ex art. 702-bis c.p.c., nel quale le parti potranno chiedere al giudice di acquisire la consulenza tecnica d'ufficio già svolta nel procedimento preliminare.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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