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Malasanità: malattia pregressa non riduce il risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Il medico risponde per intero dell’aggravamento causato da un errore, anche se il paziente era già malato: la Cassazione ridefinisce il “danno differenziale” nelle cause sanitarie

 

Quando le disgrazie arrivano…

Quando le disgrazie arrivano, non vengono mai sole ma a battaglioni”. Questa celebre frase di Shakespeare descrive bene la situazione del paziente che, già affetto da una grave malattia, subisce anche un errore sanitario. Purtroppo non è raro: ad esempio, un malato oncologico può vedere aggravarsi la propria prognosi a causa di un ritardo diagnostico o di una cura errata. In passato, in questi casi le strutture sanitarie tentavano spesso di ridurre il risarcimento sostenendo che buona parte delle conseguenze negative fosse dovuta alla patologia originaria del paziente. Il risultato? Un risarcimento parziale, percepito dal danneggiato come un’ingiustizia che si aggiunge al danno. Oggi però la giurisprudenza sta correggendo questa prassi: chi ha sofferto un peggioramento per colpa medica deve essere risarcito per intero di quel maggiore pregiudizio, senza vedersi negare il giusto ristoro a causa delle sue condizioni pregresse. Come vedremo, la Corte di Cassazione ha fissato principi rigorosi proprio a tutela di questi pazienti fragili, riformando decisioni dei giudici di merito troppo frettolose nel “scontare” dal risarcimento le fragilità preesistenti. In termini giuridici, è il concetto di danno differenziale ad essere al centro: il diritto riconosce al paziente il risarcimento del solo aggravamento causato dall’errore, ma su tale aggravamento non sono ammessi automatismi di riduzione non rigorosamente provati.

Danno differenziale: il principio e le sentenze chiave

Il danno differenziale è, in sostanza, la porzione di danno alla salute imputabile esclusivamente alla condotta colposa del sanitario, distinta dall’esito che la malattia di base avrebbe comunque provocato. In base al principio dell’integralità del risarcimento (art. 1223 c.c.), questo maggior danno va risarcito per intero. La Cassazione lo ha ribadito con forza in più pronunce. Ad esempio, con l’ordinanza n. 15062/2025 (Cass. civ., Sez. III) è stato affrontato il caso di un paziente cardiopatico la cui invalidità permanente era stata stimata al 60%, di cui il 50% già preesistente e un ulteriore 10% dovuto al mancato intervento tempestivo dei medici. I giudici di merito avevano liquidato solo quel 10% come danno autonomo; la Cassazione ha invece sancito che l’intero 60% andava risarcito, sottraendo da esso il valore della sola invalidità pregressa. In altri termini, il risarcimento doveva comprendere la differenza tra la situazione finale del paziente e la sua condizione ipotetica se i sanitari non avessero sbagliato. Questo approccio evita che al danneggiato sia riconosciuto un importo inferiore al reale impatto dell’errore medico sulla sua vita. Lo stesso principio è stato applicato dalla Cassazione in una vicenda emblematica: un giovane aveva subito un notevole accorciamento dell’arto dopo un intervento chirurgico; i giudici d’appello avevano ridotto il risarcimento del 45%, attribuendo sommariamente parte dell’esito ad alcune fratture che il ragazzo aveva avuto l’anno prima. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17006/2025 (Cass. civ., Sez. III), ha censurato tale impostazione: ogni decurtazione va motivata rigorosamente attraverso adeguata perizia medico-legale che dimostri quanto la condizione pregressa abbia inciso sul danno finale. In mancanza di questa prova rigorosa, il medico risponde pienamente di tutto l’aggravamento. Solo se si prova che, ipotizzando una condotta corretta, il paziente avrebbe comunque riportato lo stesso identico esito a causa della sua patologia iniziale, allora – e solo in tale misura – il risarcimento potrà essere ridotto proporzionalmente. Questo significa, ad esempio, che se un errore medico accelera o aggrava il decorso di una malattia già in atto, il paziente dev’essere risarcito per la perdita di chance di una vita più lunga o di una migliore guarigione (quando non si raggiunge la prova di un nesso causale pieno); e se invece l’errore è stato con alta probabilità determinante dell’esito peggiore, scatta la responsabilità civile per il danno completo. Viceversa, se l’errore non ha in concreto peggiorato la situazione oltre quanto la malattia avrebbe fatto da sé, la responsabilità risarcitoria potrà andare esente o ridursi, ma – come sottolinea la Cassazione – spetta al medico o alla struttura dimostrare questa circostanza esonerativa. Questa impostazione garantisce un’equa valutazione caso per caso, evitando sia indebite riduzioni del risarcimento, sia duplicazioni di risarcire ciò che il sanitario non ha causato. Da notare che la Cassazione ha anche richiamato l’attenzione sulla personalizzazione del risarcimento: specialmente nei casi più gravi (come nel caso di un minorenne rimasto con gravi conseguenze), il giudice deve considerare adeguatamente anche la sofferenza morale e l’impatto esistenziale, senza appiattire tutto sulle tabelle medico-legali standard In definitiva, chi subisce un danno da malasanità non deve temere che una propria fragilità precedente diventi un alibi per ridurre il risarcimento: una colpa medica che aggrava la situazione del paziente lo obbliga a rispondere di quell’aggravamento.

 

Perizie collegiali obbligatorie: una tutela in più

Le recenti novità giurisprudenziali non riguardano solo i principi sostanziali, ma anche le regole processuali a tutela del paziente. La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) prevede che, nei giudizi di responsabilità sanitaria, l’eventuale perizia medico-legale disposta dal giudice sia svolta da un collegio di esperti (di norma, un medico legale e uno specialista della disciplina coinvolta). Questa norma mira a garantire valutazioni tecniche più complete e imparziali. Ebbene, la Cassazione ha dimostrato di prendere molto sul serio tale obbligo: con la sentenza n. 15594/2025 (Cass. civ., Sez. III) ha stabilito che è nulla la sentenza basata su una CTU svolta da un solo perito anziché da un collegio, quando la legge lo richiede. 

Nel caso esaminato, il processo era iniziato dopo l’entrata in vigore della legge Gelli e riguardava un errore medico complesso; ciononostante era stata utilizzata una consulenza monocratica. La Suprema Corte ha annullato la decisione, affermando un principio di diritto importante: nelle cause di malasanità la collegialità della perizia non è una formalità, ma una garanzia essenziale per le parti. Ciò significa che se un giudice affida l’accertamento tecnico a un solo consulente quando invece sarebbe richiesto un collegio multidisciplinare, l’intero esito del giudizio ne risente e la sentenza va annullata per vizio di procedimento. In questo modo, viene assicurato che nessuna “scorciatoia” procedurale possa sacrificare la sostanza della giustizia: le decisioni in materia sanitaria devono poggiare su basi tecnico-scientifiche solide e condivise. Come ha chiosato ironicamente la Corte riprendendo il paradosso di Molière, “è preferibile guarire contro le regole che morire secondo le regole”: in altri termini, le norme sulla consulenza collegiale vanno applicate nell’interesse del paziente, senza formalismi che finiscano per penalizzare chi ha subìto il danno

. Questa pronuncia rappresenta un forte monito ai tribunali: il rispetto della legge 24/2017 in tema di CTU non è facoltativo, e serve a evitare perizie lacunose o punti di vista unilaterali su questioni altamente specialistiche. Per il paziente danneggiato, è un’ulteriore tutela: un processo equo in cui l’accertamento della verità medica avviene in modo completo, da parte di un team di esperti, così da arrivare a decisioni più affidabili e giuste.

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  • 31 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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