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Malasanità: puoi perdere il risarcimento per un errore procedurale? - Studio Legale MP - Verona

Nel maggio e nel giugno di quest'anno la Corte di Cassazione ha emesso due pronunce che stanno cambiando il modo in cui i giudici di merito valutano le cause per errori nel processo per malasanità. La prima, la sent. 13075 del 6 maggio 2026, stabilisce che la responsabilità medica non può fondarsi su una valutazione di colpa astratta: serve una prova solida, specifica, che leghi la condotta del professionista all'evento dannoso. La seconda, l'ord. 19696 del 13 giugno 2026, chiarisce senza ambiguità che la sola presenza di un danno post-intervento — anche grave, anche drammatico — non dimostra automaticamente né l'inadempimento né il nesso causale. Il paziente ha l'onere di provarli entrambi.

Queste due decisioni non nascono dal nulla. Si inseriscono in un orientamento che la Suprema Corte sta consolidando da anni sul criterio del "più probabile che non" nel giudizio causale in ambito sanitario: non basta un'ipotesi plausibile, non basta un'ischemia comparsa dopo un'operazione, non basta il fatto che il medico "avrebbe potuto fare diversamente". Serve un ragionamento controfattuale rigoroso, supportato da elementi tecnici precisi. E questo ragionamento deve essere costruito fin dal primo atto processuale, non rattoppato all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Come scriveva Rudolf von Jhering, "il diritto non è un dono, è una conquista". Nel contenzioso sanitario, questa conquista si perde — molto più spesso di quanto si pensi — non per mancanza di ragione, ma per errori nel modo in cui quella ragione viene fatta valere.

Quanti anni ho per fare causa a un medico o a un ospedale per errore medico?

Il primo rischio concreto dell'inazione è la prescrizione. Ed è un rischio subdolo, perché i termini sono diversi a seconda del soggetto convenuto in giudizio.

Nei confronti della struttura sanitaria — pubblica o privata — il rapporto è di natura contrattuale, perché si fonda sul cosiddetto "contratto di spedalità". Il termine di prescrizione è quindi di dieci anni dal momento in cui il danno si è manifestato o è divenuto conoscibile. Nei confronti del medico che ha eseguito la prestazione, invece, la responsabilità è extracontrattuale ai sensi dell'art. 7 della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017): il termine scende a cinque anni.

Questa asimmetria è una delle trappole più frequenti. Chi aspetta troppo — convinto di avere tutto il tempo, o semplicemente in attesa che la situazione clinica si chiarisca — si accorge spesso che il diritto verso il medico si è già estinto, mentre quello verso l'ospedale è ancora esercitabile. Ma convenire solo la struttura cambia radicalmente la strategia processuale e, di frequente, riduce le chances di successo, perché la rivalsa della struttura sul medico dipende da un separato accertamento della colpa grave del professionista.

In ogni caso, il termine non decorre automaticamente dal giorno dell'intervento. Decorre da quando il danno è divenuto oggettivamente riconoscibile nella sua connessione con la condotta medica. Ma questo principio — favorevole al paziente in astratto — richiede nella pratica una prova precisa: bisogna documentare quando si è avuta (o si sarebbe dovuta avere) consapevolezza del nesso tra trattamento e danno. Senza quella documentazione, il convenuto può contestare la tempestività dell'azione.

Cosa succede se non rispetto la condizione di procedibilità prima di fare causa per malasanità?

Prima ancora della prescrizione, c'è un ostacolo processuale che molti sottovalutano: la condizione di procedibilità. In materia di responsabilità sanitaria, l'art. 5 della legge Gelli-Bianco e l'art. 696-bis del codice di procedura civile rendono obbligatorio, prima di instaurare il giudizio di merito, uno dei due seguenti strumenti: la mediazione obbligatoria oppure l'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi.

Se si agisce direttamente in giudizio senza aver esperito l'uno o l'altro, il giudice non può decidere nel merito: deve dichiarare la causa improcedibile. L'effetto pratico è devastante: anni di attesa, spese legali, e l'obbligo di ricominciare daccapo — con il rischio concreto che nel frattempo la prescrizione sia maturata o che le prove si siano deteriorate (testimoni irreperibili, cartelle cliniche incomplete, ricordi sfumati).

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. è spesso preferibile alla mediazione in ambito sanitario, perché consente di fissare subito — in sede non contenziosa, davanti a un perito nominato dal Tribunale — lo stato dei fatti tecnici: la condotta del medico, le leges artis applicabili, il nesso causale ipotizzabile. Se si raggiunge un accordo, la lite finisce lì. Se non si raggiunge, la relazione peritale diventa un elemento istruttorio prezioso nel successivo giudizio di merito. Ma anche questo strumento ha le sue insidie: la nomina di un perito non adeguatamente esperto nella specialistica di riferimento può produrre una relazione superficiale, difficile da contrastare nel merito.

Il danno dopo un'operazione dimostra automaticamente la responsabilità del medico?

La risposta, dopo la ord. 19696/2026, è inequivocabile: no. E questa è forse la novità più importante per chi si appresta ad affrontare un giudizio per malasanità.

Il caso che ha originato l'ordinanza riguardava un'ischemia cerebrale comparsa in esito a un intervento chirurgico. La difesa del paziente aveva puntato molto sul fatto che il danno era sopravvenuto dopo l'operazione e che, statisticamente, poteva essere evitato. La Cassazione ha rispedito al mittente questo ragionamento: il nesso causale più probabile che non non si dimostra con argomenti probabilistici generici, ma con elementi specifici e individualizzanti che riguardano quel paziente, quell'intervento, quelle specifiche scelte terapeutiche.

Questo si ricollega direttamente alla sent. 13075/2026: la colpa medica non può essere inferita da un ragionamento del tipo "se il danno c'è, qualcuno ha sbagliato". Occorre identificare concretamente quale regola di condotta è stata violata, come quella violazione si è inserita nella catena causale e perché, in assenza della violazione, il danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con minore intensità.

Il punto di riflessione originale che emerge dalla lettura congiunta delle due pronunce è il seguente: la Cassazione sta di fatto anticipando il giudizio sulla qualità della prova già alla fase istruttoria, scoraggiando azioni fondate su consulenze di parte generiche o su ragionamenti per esclusione. Non è più sufficiente dimostrare che il medico "avrebbe potuto fare altrimenti": bisogna dimostrare che lo standard di diligenza esigibile in quel contesto — tenuto conto delle linee guida rilevanti ai sensi dell'art. 5 della legge Gelli-Bianco — imponeva una condotta diversa, e che quella condotta diversa avrebbe con ragionevole probabilità evitato il danno. È una prova complessa, che richiede un perito di parte già in fase di accertamento tecnico preventivo, non come supporto postumo alla tesi dell'avvocato.

Dal primo atto alla CTU: dove si perde davvero il risarcimento

Mettendo insieme le coordinate normative e giurisprudenziali, il quadro dei rischi concreti è il seguente.

Il primo errore è l'attesa silenziosa: non raccogliere subito tutta la documentazione clinica — cartella ospedaliera, referti, consenso informato firmato, scheda anestesiologica, verbali del pronto soccorso — significa lasciare che il tempo lavori contro di sé. Le cartelle cliniche vengono aggiornate, rettificate, a volte incomplete. Richiedere l'accesso agli atti subito, e conservarne copia autentica, è il primo atto concreto di tutela.

Il secondo errore è ignorare i termini. Come si è visto, i cinque anni verso il medico e i dieci verso la struttura non sono intercambiabili, e il momento di decorrenza non è sempre il giorno dell'intervento.

Il terzo errore è saltare la condizione di procedibilità o gestirla con superficialità. Un'ATP mal condotta — con un perito inadeguato, con quesiti formulati in modo troppo generico, senza una consulenza tecnica di parte — non tutela, ma espone.

Il quarto errore, il più insidioso dopo le pronunce di quest'anno, è affidarsi a una consulenza di parte che argomenta per sottrazione ("non si capisce cosa abbiano fatto, quindi hanno sbagliato") invece che per prova positiva del nesso. È esattamente il tipo di ragionamento che la Cassazione ha bocciato nelle due ordinanze citate.

Il quinto errore è non valutare il caso con prospettiva di medio periodo: le cause per malasanità durano anni, e la CTU disposta dal giudice nel giudizio di merito può ribaltare quanto emerso in sede di ATP se i quesiti non sono stati formulati in modo tecnicamente preciso e coerente con la tesi difensiva.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non è mai stato più appropriato di oggi nel contenzioso sanitario. Dopo le pronunce del 2026, la vigilanza deve iniziare il giorno dopo il danno, non il giorno in cui si decide di agire.

Ciò che queste sentenze chiedono al paziente e al suo difensore è, in sostanza, la stessa serietà metodologica che si chiede al medico: non basta invocare il danno subito, così come non basta la buona volontà del clinico. Serve rigore, prova, causalità concreta. E serve costruire tutto questo prima che il processo inizi, non durante.

Approfondimento
Responsabilità medica e risarcimento del danno: la pagina dello Studio: Malasanità e responsabilità medica.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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