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Messa in mora via PEC: vale come atto interruttivo? - Studio Legale MP - Verona

Il recupero stragiudiziale degli NPL tra nuove regole sui gestori di crediti in sofferenza, prova delle spese legali precontenziose e titolarità del credito ceduto: cosa deve sapere ogni creditore prima di agire

 

Ogni imprenditore, professionista o istituto finanziario che si trova a gestire un credito deteriorato si pone tre domande concrete: la messa in mora via PEC interrompe davvero la prescrizione? Le spese dell'avvocato nella fase precontenziosa sono recuperabili dal debitore? E se il credito è stato ceduto a una società veicolo, chi deve provare di essere il legittimo creditore? L'articolo analizza questi tre nodi pratici alla luce dell'evoluzione normativa del D.Lgs. 116/2024, delle disposizioni Banca d'Italia del febbraio 2025 e della giurisprudenza più recente, con un taglio operativo pensato per chi gestisce posizioni NPL e deve scegliere la strategia stragiudiziale più efficace.

Un imprenditore veronese aspetta da quattordici mesi il pagamento di una fornitura. La controparte non risponde, non paga, non propone accordi. A quel punto arriva la domanda più frequente che chi gestisce crediti deteriorati si trova ad affrontare: conviene agire subito in giudizio, oppure esiste ancora margine per una fase stragiudiziale strutturata e legalmente solida? La risposta non è mai automatica, e dipende da tre variabili che troppo spesso vengono sottovalutate: l'efficacia degli atti di interruzione della prescrizione, la recuperabilità dei costi legali sostenuti prima del giudizio, e — nel caso di crediti ceduti — la corretta dimostrazione della legittimazione attiva del creditore che agisce.

Il mercato italiano dei crediti deteriorati resta rilevante sul piano sistemico. Secondo l'ultimo Market Watch NPE curato da Banca Ifis, lo stock complessivo italiano di crediti deteriorati si attesta intorno ai 260 miliardi di euro, in lenta ma costante discesa dal picco post-crisi 2015. Ciò significa che milioni di posizioni vengono gestite ogni anno in fase stragiudiziale, con livelli variabilissimi di efficacia. La differenza tra un'azione precontenziosa ben costruita e una generica lettera di sollecito può valere, in concreto, anni di prescrizione maturata e costi legali non recuperabili.

Il nuovo quadro normativo: D.Lgs. 116/2024 e le disposizioni Banca d'Italia del febbraio 2025

Il punto di partenza normativo per chiunque operi nel settore NPL è oggi radicalmente mutato rispetto a soli due anni fa. Il 12 febbraio 2025 la Banca d'Italia ha pubblicato il testo definitivo delle sue disposizioni di vigilanza in attuazione del D.Lgs. 116/2024, che — in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive — SMD) — ha modificato il TUB introducendo il nuovo Capo II, Titolo V, dove vengono regolamentati i Gestori di crediti in sofferenza (GCS) e gli Acquirenti di crediti in sofferenza (ACS).

La riforma introduce un cambio di paradigma: una delle principali novità della disciplina è l'introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, un soggetto autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia, responsabile della gestione operativa dei crediti in sofferenza che deve garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza. Sul versante pratico, la Banca d'Italia ha confermato che un GCS incaricato del recupero stragiudiziale di crediti non in sofferenza potrà continuare a gestirli anche se successivamente classificati a sofferenza. Ciò ha un impatto diretto sulle strategie di affidamento delle posizioni: un'agenzia già operativa sulla posizione non perde il mandato per il solo fatto che il credito migri verso la classificazione di sofferenza.

La svolta più rilevante sul piano operativo riguarda tuttavia la legittimazione ad agire. Chi acquista o gestisce un portafoglio NPL deve essere in grado di dimostrare, in ogni fase, di essere il titolare del credito che intende riscuotere. Su questo punto la giurisprudenza si è fatta sempre più severa, e ciò ricade direttamente sull'impostazione della fase stragiudiziale.

La titolarità del credito ceduto: il nodo che può bloccare tutto

Con numerose sentenze la Suprema Corte ha fissato un orientamento stabile su due scenari processuali distinti (n. 17944/2023, n. 3405/2024, n. 5478/2024, n. 23834/2025, n. 23849/2025 e n. 23852/2025). Il principio è chiaro nella sua bipartizione. Se il debitore non nega l'esistenza del contratto di cessione ma contesta soltanto che il suo credito particolare rientrasse nel perimetro dell'operazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata, a condizione che le indicazioni in essa contenute siano sufficientemente precise da ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli trasferiti. Ma se il debitore nega che il contratto di cessione sia mai stato stipulato, la Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario: la pubblicazione esonera la cessionaria dal notificare individualmente la cessione al debitore ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto.

Questo principio ha conseguenze immediate sulla fase stragiudiziale. Prima di inviare qualsiasi lettera di messa in mora o avviare una trattativa, il gestore o il cessionario del credito deve verificare con rigore di avere in archivio tutta la documentazione che prova la catena contrattuale della cessione: il contratto originario, l'atto di cessione in blocco, la pubblicazione in G.U. con indicazioni sufficientemente precise, e — nel caso di cessioni plurime successive — ogni passaggio intermedio. Chi trascura questo accertamento rischia di costruire un'intera strategia stragiudiziale su fondamenta instabili: il debitore, assistito da un professionista, può paralizzare l'azione esecutiva contestando la legittimazione con la stessa tecnica descritta dalla Suprema Corte. La decisione del Tribunale di Ivrea si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più consolidato che esige rigore e trasparenza dalle società che operano nel mercato dei crediti deteriorati: chi agisce in giudizio per riscuotere un credito deve essere in grado di provare, senza ombra di dubbio e con documentazione completa e non manipolata, di esserne l'effettivo titolare.

Il brocardo actori incumbit probatio — è sull'attore che grava l'onere della prova — non è mai stato così concreto e operativo come in questo settore. Chi agisce per il recupero di un NPL non può affidarsi all'inerzia del debitore, sperando che questi non eccepisca nulla: deve presentarsi, sin dalla messa in mora, con un fascicolo documentale completo e ordinato.

Norberto Bobbio, nel suo saggio Il futuro della democrazia, ricordava che le regole del gioco non sono accessorie rispetto al gioco stesso, ma lo costituiscono. Nel recupero crediti, le regole processuali sulla prova non sono formalità secondarie: definiscono chi vince e chi perde.

La messa in mora tramite PEC rappresenta oggi lo strumento più diffuso e, se correttamente redatta, per i crediti commerciali il termine di prescrizione resta quinquennale, ma ogni atto interruttivo — dalla PEC di messa in mora al semplice riconoscimento scritto del debito — fa ripartire il conto alla rovescia. Tuttavia, l'efficacia interruttiva della PEC dipende da un presupposto spesso trascurato: l'atto deve contenere la precisa individuazione del credito vantato (titolo, importo, scadenza) e deve risultare inequivocabilmente imputabile al legittimo titolare del credito. Una PEC inviata da un servicer non autorizzato, o proveniente da soggetto diverso dal reale cessionario, può non produrre l'effetto interruttivo desiderato.

Le spese legali della fase stragiudiziale, poi, non sono perdute: ma devono essere provate con rigore. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 aprile 2025 n. 9849 (Sez. III, Pres. Rubino, Rel. Giannitti), ha riepilogato il proprio orientamento in tema di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, chiarendo che le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In termini pratici questo significa che la parcella dell'avvocato per la fase di messa in mora, le lettere di sollecito e la negoziazione precontenziosa può essere posta a carico del debitore, ma solo se il creditore dimostra tre condizioni precise: che le spese siano state utili (valutate con giudizio ex ante, in vista del prevedibile esito del giudizio), congrue rispetto all'attività svolta, e autonome rispetto alle spese della successiva fase giudiziale. Le spese sono risarcibili soltanto se utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del debitore, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; congrue, cioè sostenute in misura non esagerata; non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.

Queste tre condizioni impongono un approccio metodico sin dall'avvio della fase precontenziosa: tenere un registro delle attività svolte, documentare le singole comunicazioni, distinguere nettamente le competenze della fase stragiudiziale da quelle — solo eventualmente successive — della fase giudiziale.

Un profilo ulteriore e spesso trascurato riguarda il rischio di frazionamento abusivo del credito. La sentenza n. 7299/2025 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in materia di frazionamento abusivo del credito e giusto processo, aprendo nuove prospettive interpretative sia sul versante processuale sia su quello sostanziale, contribuendo a delineare un equilibrio più maturo tra il diritto di azione del creditore e l'esigenza di contenere comportamenti processuali distorsivi. Ciò significa che il creditore che intende recuperare un credito unitario non può artificiosamente suddividerlo in più domande separate, pena la declaratoria di improponibilità, con conseguente perdita del vantaggio processuale perseguito.

Quanto alla fase di transizione del mercato NPL post-riforma, le nuove regole hanno suscitato una certa inquietudine nel settore dei crediti deteriorati, sino ad oggi presidiato principalmente da società di recupero stragiudiziale autorizzate ai sensi dell'art. 115 TULPS. Non vi è alcun obbligo per questi soggetti di trasformarsi in Gestori NPL: gli attuali attori del mercato potranno decidere se presentare domanda per ottenere la nuova autorizzazione oppure se svolgere talune attività in base alla licenza già ottenuta al di fuori dei confini tracciati dalla nuova disciplina.

La scelta tra le due opzioni non è irrilevante per il creditore-committente: affidarsi a un soggetto autorizzato come GCS offre garanzie di vigilanza Banca d'Italia e consente di coprire l'intera gamma di attività, comprese quelle giudiziali per il tramite di legali incaricati. Affidarsi a un'agenzia tradizionale ex art. 115 TULPS può essere sufficiente per la sola fase stragiudiziale, ma impone un passaggio di consegne formale quando la posizione richiede l'avvio di un procedimento giudiziale.

Sul piano operativo, l'indicazione di efficienza più significativa che emerge dalla letteratura di settore è anche quella più semplice: l'obiettivo principale del recupero stragiudiziale è quello di risparmiare tempo, risorse e costi sia per il creditore che per il debitore, preservando i rapporti commerciali e definendo la controversia con una soluzione amichevole e concordata tra le parti. Ma questa finalità si raggiunge solo se la fase stragiudiziale è costruita con serietà giuridica fin dal primo atto: non basta inviare solleciti generici, occorre strutturare ogni comunicazione come un documento legalmente rilevante, capace — se necessario — di essere prodotto in giudizio come prova dell'interruzione della prescrizione e del tentativo bonario.

In sintesi, chi gestisce un portafoglio NPL o deve recuperare un credito commerciale deteriorato deve oggi muoversi su quattro direttrici: verificare la propria legittimazione attiva e la completezza documentale della catena cessione; strutturare la messa in mora con PEC come atto giuridicamente solido e specifico; tenere traccia dettagliata delle attività precontenziose per consentirne il recupero come danno emergente; valutare l'inquadramento del soggetto gestore alla luce della nuova normativa su GCS e ACS.

Il recupero crediti efficace non è quello più aggressivo, ma quello più preciso. Ogni errore nella fase stragiudiziale si paga — spesso con gli interessi — nella fase giudiziale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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