Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Un avviso di accertamento IMU del 2014, regolarmente notificato e mai pagato, affidato ad AdER nel 2019 e poi sepolto in un magazzino crediti che l'ente non riesce più a smaltire. Quante volte questo scenario si ripete nei bilanci comunali italiani? Su una torta complessiva di oltre 1.272,9 miliardi di euro di crediti fiscali che l'Agenzia delle Entrate non è riuscita a riscuotere, 27,16 miliardi sono riconducibili ai Comuni e ulteriori 14,81 miliardi ad altri enti territoriali. Di questi, secondo la relazione della Commissione per l'analisi del magazzino in carico ad AdER, solo 6,29 miliardi sono ritenuti effettivamente recuperabili sottraendo le posizioni di più difficile esigibilità.
È in questo scenario che si inserisce una delle più rilevanti novità normative degli ultimi mesi per gli enti locali creditori: nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 è stata pubblicata la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026 (Decreto fiscale), che introduce importanti novità in materia di riscossione. Il punto centrale, spesso trattato dal lato del debitore-contribuente, merita invece di essere analizzato dal lato opposto: quello dell'ente pubblico creditore, che si trova davanti a una scelta non banale e a una finestra temporale molto stretta.
Cosa prevede la norma per il Comune che aderisce
La Legge n. 88/2026 estende la definizione agevolata delle cartelle (c.d. Rottamazione-quinquies) anche ai debiti, tributari e non tributari, affidati all'Agente della riscossione da Regioni ed enti locali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il dicembre 2023, con esclusione delle somme derivanti da condanne della Corte dei conti. La misura è stata introdotta, durante l'esame parlamentare, dall'art. 10-quinquies del Decreto fiscale. Tale integrazione accoglie una segnalazione sollevata dall'ANCI in occasione dell'audizione sul DL Fiscale, con la quale era stata evidenziata la discriminazione che si sarebbe venuta a creare qualora fossero stati ammessi alla definizione i soli Comuni che gestiscono i loro tributi direttamente o attraverso concessionari privati, escludendo tale possibilità per i Comuni che affidano la riscossione coattiva all'Agenzia Entrate-Riscossione.
Il meccanismo operativo è preciso e non lascia margini di personalizzazione: l'adesione rappresenta una mera facoltà e richiede l'approvazione di una specifica deliberazione consiliare; la disciplina non lascia margini di personalizzazione: l'ente può decidere se aderire o meno, ma non può modificare contenuto, condizioni o ambito applicativo della sanatoria. Sul piano delle scadenze, la domanda di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, esclusivamente in via telematica, mentre l'importo dovuto sarà comunicato dall'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2026. Quanto al pagamento, potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con applicazione di interessi al 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.
Per il contribuente debitore, nel momento in cui presenta la domanda di adesione, la dichiarazione produce immediatamente effetti favorevoli: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e vengono congelate quelle già pendenti, salvo specifiche eccezioni.
La domanda che ogni Comune creditore deve porsi è però diversa: conviene davvero aderire?
La scelta strategica dell'ente: opportunità e rischi patrimoniali
La risposta non è automatica. La scelta non opera automaticamente: ciascun ente dovrà valutare se aderire alla misura, tenendo conto degli effetti sui propri equilibri finanziari e patrimoniali. Il punto di tensione è il seguente: la rottamazione, dal lato del Comune, significa rinunciare a sanzioni e interessi di mora maturati anche per anni, incassando solo il tributo o il canone originario. Se il credito era già classificato come di dubbia esigibilità — e quindi il relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) era già stato accantonato a bilancio — la rinuncia non produce impatto negativo reale. Ma se l'ente aveva iscritto il credito tra i residui attivi senza il corrispondente accantonamento, la sanatoria può generare una perdita contabile non trascurabile.
Questo è il nodo che il legislatore ha tentato di sciogliere: il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali costituirà la precondizione per rendere operativa l'altra grande novità prevista dalla Manovra per gli enti locali, ossia l'alleggerimento dei vincoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Un alleggerimento, però, che non scatterà da subito, ma solo a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029, con possibilità di anticipare tale modalità in sede di assestamento del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028.
Vi è poi un profilo di governance interno che spesso viene sottovalutato. La delibera consiliare richiesta per aderire non è un atto di routine: è un atto che impegna politicamente l'amministrazione a rinunciare a parte delle proprie pretese creditorie verso i cittadini e le imprese. Ciò significa che la decisione deve essere preceduta da un'analisi puntuale del portafoglio crediti affidato ad AdER, dalla valutazione dell'impatto sull'FCDE e da una proiezione degli incassi attesi sia in caso di adesione sia in caso di non adesione. La prassi di molti enti che deliberano senza questa istruttoria è un errore che espone il responsabile finanziario a profili di responsabilità.
Sul fronte giurisprudenziale, tre recenti pronunce definiscono il quadro entro il quale questa scelta si colloca.
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, in data 11 febbraio 2026, si è espressa sulla cessione a stralcio dei crediti degli enti territoriali, chiarendo che la vendita dei crediti deteriorati a valore ridotto — strumento alternativo alla rottamazione — è ammissibile purché preceduta da una valutazione documentata dell'inesigibilità effettiva del credito. Il principio che emerge è che l'ente non può dismissire crediti correnti spacciandoli per inesigibili: il confine tra gestione prudente e dismissione illegittima è sottile e richiede una perizia giuridica specifica.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza 28 aprile 2026, n. 11513, ha definito un caso in cui il titolare di un caseificio aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione ex artt. 3 del r.d. n. 639/1910, emessa dal Comune di Bojano per il pagamento del canone acqua, pari ad euro 107.804,94, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011; il Comune aveva chiesto di confermare l'ingiunzione e, in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento. Le Sezioni Unite hanno statuito che la nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; l'azione può essere esercitata — alle medesime condizioni — anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo. Per il Comune creditore questo significa che, anche quando il titolo originario del credito risulti viziato — ad esempio per mancanza della forma scritta nel contratto di fornitura — la strada del recupero non è definitivamente chiusa, e deve essere valutata prima di qualsiasi decisione di rinuncia o stralcio.
Infine, un terzo versante giurisprudenziale di grande rilievo operativo riguarda la giurisdizione sui crediti derivanti dal canone unico patrimoniale: le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, hanno definitivamente chiarito — a seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza — che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ha natura tributaria, con conseguente devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Per i Comuni del Veneto e per tutti gli enti che gestiscono autonomamente la riscossione di tale canone, questo significa che gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere impugnati davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, e non davanti al giudice ordinario; un errore nella scelta del giudice comporta il difetto di giurisdizione, con conseguente perdita del termine e, nei casi peggiori, della pretesa stessa. La qualificazione giuridica del credito — tributario o patrimoniale — è dunque un passaggio preliminare non aggirabile, che condiziona tanto la scelta del rito quanto quella sulla rottamazione.
Vi è un aspetto che la discussione corrente tende a trascurare, e che merita invece di essere segnalato con nettezza. La rottamazione quinquies, dal lato dell'ente creditore, non è soltanto uno strumento di cassa: è uno specchio della qualità del processo di riscossione che l'ente ha praticato negli anni. I residui attivi assumono un ruolo centrale e non possono più essere trattati come un valore contabile statico: rappresentano invece un indicatore della qualità complessiva del processo di riscossione locale; un magazzino crediti disordinato, con residui vetusti o non correttamente classificati, penalizza la performance dell'ente e può generare valutazioni negative da parte degli organi di controllo. In questo senso, la sanatoria non risolve il problema strutturale: può al massimo aiutare a smaltire i crediti più risalenti, ma lascia intatto il deficit organizzativo che li ha prodotti.
In prospettiva, la riforma appare destinata a segnare un cambio di paradigma: dalla frammentazione dei modelli di riscossione a un sistema più centralizzato e orientato alla performance, nel quale il recupero del credito torna a essere leva essenziale di equilibrio finanziario per gli enti territoriali.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — vale tanto per i privati quanto per le amministrazioni pubbliche. L'ente che aspetta passivamente che i propri crediti si deteriorino nel magazzino di AdER, per poi accontentarsi di una sanatoria che ne azzera sanzioni e interessi, non sta esercitando un diritto: sta ammettendo un fallimento gestionale. Come ricordava Norberto Bobbio, il problema delle istituzioni non è solo quello di dotarsi di regole giuste, ma di costruire la capacità di farle osservare: una riscossione pubblica efficace è, in questo senso, una questione non solo finanziaria ma di legittimità dell'azione amministrativa.
La scelta sulla rottamazione quinquies, pertanto, non può essere delegata alla delibera di routine: è una decisione che richiede un'analisi giuridica e finanziaria preventiva, la mappatura del portafoglio crediti, la valutazione dell'impatto contabile e la consapevolezza che alcune pretese — come quella sul canone unico patrimoniale o sul credito derivante da contratto nullo — potrebbero non essere ancora definitivamente compromesse e meritare invece una diversa strategia di recupero.
Redazione - Staff Studio Legale MP