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«Il diritto non è la forza bruta organizzata; è la forza organizzata che ha bisogno di giustificarsi» — così Rudolf von Jhering, nel suo Der Kampf ums Recht, sintetizzava l'essenza del processo come luogo in cui anche il più potente dei creditori deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa. Nessuna formula descrive meglio il mutamento di prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha impresso, negli ultimi mesi, al contenzioso sui crediti deteriorati.
Il caso concreto: la Gazzetta Ufficiale non convince la Cassazione
Una società cessionaria di crediti bancari, nella sua qualità di mandataria del cessionario, promuove azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi immobiliari — una donazione e una costituzione di usufrutto — compiuti dal debitore fideiussore. Il credito trova la sua origine in una fideiussione omnibus prestata a garanzia di obbligazioni societarie verso la banca cedente, poi oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I convenuti contestano specificamente l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione. Il Tribunale accoglie la domanda revocatoria; la Corte d'Appello conferma, ritenendo sufficiente la sola pubblicazione dell'avviso in G.U. per dimostrare la legittimazione attiva della SPV, senza alcun ulteriore accertamento sulla concreta inclusione del credito nel blocco ceduto.
La Cassazione smonta questa impostazione in modo netto: nel caso di specie non risultava in alcun modo accertato — né se fosse stata fornita prova adeguata dell'esistenza del contratto di cessione, né se fosse stata fornita prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel "blocco" dei rapporti ceduti. In violazione dei principi richiamati dalla Corte, il giudice territoriale si era limitato a rilevare che sulla Gazzetta Ufficiale era stata data pubblicità alla cessione in blocco dei crediti, affermando in modo apodittico che dall'esame di tale atto risultava ricompresa nella cessione la generalità dei crediti anteriori a una certa data e le posizioni classificate a sofferenza.
È proprio questo il vizio denunciato: confondere la funzione pubblicitaria dell'avviso con la sua idoneità probatoria in punto di titolarità del singolo credito controverso.
Il principio di diritto: onere della prova cessione in blocco NPL, come lo ridisegna la Cassazione
La Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza del 23 maggio 2026, n. 15900 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia), enuncia il principio di diritto secondo cui "la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
La chiave è nella distinzione — ribadita con crescente nitidezza dalla giurisprudenza — tra due piani distinti: quello dell'opponibilità della cessione ai terzi e quello della prova della titolarità in giudizio. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ha funzione di pubblicità-notizia e non perfeziona la fattispecie traslativa, escludendone l'efficacia costitutiva. Detto altrimenti: la G.U. serve a esonerare la SPV dalla notifica individuale ex art. 1264 c.c. a ciascun debitore ceduto; non serve — e non basta — a dimostrare in giudizio che proprio quel credito specifico, azionato contro quel debitore specifico, fosse effettivamente incluso nel pacchetto acquistato.
Sebbene sia in astratto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, tale prova è idonea solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Se quella certezza manca — e il debitore la contesta puntualmente — l'avviso da solo non regge.
La pronuncia si iscrive in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. Con ordinanza n. 27915, pubblicata il 20 ottobre 2025, la Corte di Cassazione aveva già dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società NPL avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari aveva revocato una sentenza dichiarativa di fallimento, rilevando la carenza di legittimazione attiva della società istante, sedicente cessionaria del credito, poiché non era stata data la prova della titolarità del credito azionato. E, a distanza di soli pochi giorni dalla 15900/2026, la Cass. civ., Sez. III, con ordinanza n. 16241 del 25 maggio 2026 ha ulteriormente chiarito che in tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB deve tenersi distinta la prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa del diritto di credito dalla prova dell'inclusione del singolo rapporto. Ancora: la Cass. civ., Sez. III, con ordinanza n. 17327 del 1° giugno 2026 ha ribadito che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB la parte che agisce quale cessionaria è onerata della prova della propria legittimazione sostanziale, ossia della titolarità del credito specifico azionato.
Non si tratta, dunque, di una pronuncia isolata: siamo di fronte a un orientamento che si sta rapidamente cristallizzando in una linea di diritto stabile della Terza Sezione civile.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile. E chi — debitore o garante — non eccepisce tempestivamente e specificamente il difetto di legittimazione attiva rischia di vedersi opporre un riconoscimento implicito della titolarità, con effetti ostativi alla successiva contestazione.
Le tre prove che la SPV deve produrre in giudizio sono quindi le seguenti.
La prima è la prova dell'esistenza del contratto di cessione: non è sufficiente citare genericamente una cessione avvenuta per via di avviso in G.U.; occorre produrre il contratto di cessione o quanto meno un estratto autentico dello stesso che attesti l'operazione nella sua materialità. A fronte della specifica contestazione della legittimazione attiva, la cessionaria avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione del credito ovvero altra prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione.
La seconda è la prova dell'inclusione del credito specifico nel perimetro del blocco ceduto: non basta dimostrare che esiste un contratto di cessione; occorre dimostrare che proprio il credito vantato verso quel debitore era parte di quel blocco. Questa prova può essere fornita tramite l'allegato identificativo del credito, una lista certificata o un estratto notarile idoneo — ma la Corte d'appello non può valorizzare una mera dichiarazione di notaio quale elemento capace di integrare o sostituire l'accertamento richiesto in ordine all'inclusione, tanto più quando, trattandosi di soggetto non bancario, la società veicolo non può giovarsi del regime probatorio di cui all'art. 58 TUB né degli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, sicché, a fronte della specifica contestazione della legittimazione attiva, avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione ovvero altra prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione. Erroneamente la Corte di merito aveva attribuito valore probatorio decisivo a documentazione ritenuta inidonea.
La terza è la prova della catena traslativa, che diventa indispensabile nei casi di cessioni plurime o di sub-cessioni: quando lo stesso credito è transitato attraverso più operazioni — dalla banca cedente alla prima SPV, dalla prima SPV alla seconda, e così via — occorre documentare ogni passaggio. La prova della titolarità può essere ricostruita mediante una pluralità di elementi liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., tra cui in particolare il possesso e la produzione della documentazione proveniente dall'originario creditore (titoli, contratti, estratti, evidenze contabili, atti di gestione), quale indice significativo dell'effettivo subentro nel rapporto.
Le implicazioni pratiche: cosa fare — e cosa evitare — in giudizio
Per il debitore o garante convenuto in giudizio da una SPV, la contestazione della legittimazione attiva non è un cavillo: è un'eccezione sostanziale che, se formulata in modo specifico e tempestivo, impone al cessionario di articolare una difesa documentale rigorosa. Nel corso di procedimenti esecutivi, il terzo acquirente dell'immobile gravato da ipoteca può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando radicalmente la titolarità del credito in capo alla società cessionaria e la mancata prova dell'inclusione dello specifico credito nel pacchetto ceduto in blocco — specialmente quando la società creditrice si sia limitata a produrre, quale unico elemento indiziario, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, omettendo il deposito del contratto di cessione o di una dichiarazione del cedente che confermasse l'effettivo passaggio. La sussistenza di tali incertezze sulla titolarità del credito integra i "gravi motivi" richiesti dall'art. 624 c.p.c., imponendo la sospensione della procedura esecutiva immobiliare.
Per la società cessionaria, viceversa, l'errore da non commettere è confidare sul silenzio del debitore o sull'abitudine giurisprudenziale locale ad accettare la G.U. come prova sufficiente. La svolta degli ultimi mesi è netta e non selettiva: riguarda l'azione revocatoria, l'esecuzione immobiliare, il pignoramento presso terzi, la domanda monitoria. In ogni sede il cessionario deve precostitursi un fascicolo documentale che contenga: (i) il contratto di cessione o un estratto autentico; (ii) l'allegato identificativo con il codice del singolo credito o i criteri univoci di identificazione; (iii) gli eventuali atti di sub-cessione o deleghe di mandato al servicer, con relativa catena di legittimazione.
Un rischio sottovalutato che merita attenzione specifica riguarda le cessioni stratificate: nella prassi del mercato NPL italiano non è raro che un portafoglio passi dalla banca in crisi alla prima SPV di cartolarizzazione, poi venga ceduto a un secondo veicolo specializzato nel recupero giudiziale, e infine gestito da un servicer delegato. In ciascuno di questi passaggi l'avviso in G.U. — quando previsto — assolve la funzione pubblicitaria del proprio passaggio, ma non documenta automaticamente la continuità traslativa dell'intera catena. La Cassazione con le ordinanze emesse tra maggio e giugno 2026 sta di fatto richiedendo alla SPV una vera e propria due diligence documentale sulla propria legittimazione, da svolgere prima di agire e non in corso di causa.
L'onere probatorio del cessionario dipende dall'oggetto della contestazione del debitore: se si contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, il cessionario deve provarla; se si contesta soltanto l'inclusione del singolo credito nell'operazione, il ruolo dell'avviso in G.U. può essere diversamente apprezzato. Questa distinzione — apparentemente tecnica — ha effetti pratici di grande portata: il debitore che voglia massimizzare le proprie possibilità difensive deve sollevare entrambe le eccezioni, sia quella sull'esistenza del contratto sia quella sull'inclusione specifica, formulandole in modo esplicito e non generico, sin dalla prima difesa utile.
L'orientamento che si consolida tra maggio e giugno 2026 non risolve ancora tutti i nodi del contenzioso NPL. Se l'ordinanza n. 33966/2025 ha tracciato la rotta, la meta resta un definitivo pronunciamento delle Sezioni Unite su tale questione. Fino ad allora, la linea della Terza Sezione civile — sostenuta da una serie di pronunce ravvicinate — rappresenta il parametro di riferimento per ogni giudice di merito chiamato a decidere sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della SPV cessionaria di un portafoglio NPL.
Il monito di Jhering con cui si è aperto questo articolo vale dunque in entrambe le direzioni: il cessionario deve giustificare la propria pretesa con prove concrete; il debitore deve essere vigile e tempestivo nell'esigerle.
Redazione - Staff Studio Legale MP