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Immaginate di ricevere una raccomandata da una società di recupero crediti che vi intima il pagamento di un mutuo ceduto anni fa alla vostra banca, oggi in mano a un fondo d'investimento estero. Nella lettera non c'è alcun riferimento a un'autorizzazione della Banca d'Italia. La società che firma opera con una licenza prefettizia ex art. 115 TULPS, esattamente come faceva cinque anni fa. Ma il quadro normativo, dal 2025, è profondamente cambiato. E quella lettera potrebbe valere meno di quanto sembri.
Il nuovo regime del gestore NPL: autorizzazione, albo e requisiti obbligatori
Il processo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 si è concluso con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 e con la successiva pubblicazione da parte della Banca d'Italia delle Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, che hanno inciso in modo significativo sugli obblighi di informativa e sui meccanismi di controllo per gli operatori del mercato NPL, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei debitori ceduti.
Per la prima volta si consente anche a soggetti non bancari di acquistare NPL, a patto che nominino un gestore autorizzato; viene istituito un albo specifico, gestito dalla Banca d'Italia, per i nuovi "gestori di crediti in sofferenza". La riforma, inserita nel Capo II del Titolo V del TUB, ha introdotto la figura del Gestore NPL quale soggetto vigilato e autorizzato dalla Banca d'Italia; in attuazione di questa normativa, il 13 febbraio 2025 la Banca d'Italia ha pubblicato le Disposizioni di vigilanza che disciplinano le condizioni per l'accesso al mercato.
Il cuore del nuovo sistema è nell'art. 114.6 TUB: l'autorizzazione si ottiene al ricorrere di requisiti di reputazione e professionali per i partecipanti qualificati al capitale e per gli esponenti aziendali, nonché di requisiti organizzativi volti ad assicurare il rispetto della normativa a tutela dei debitori; le Disposizioni regolano le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei Gestori NPL.
I gestori, oltre a soddisfare precisi requisiti giuridici e organizzativi, dovranno stipulare contratti scritti e potranno esternalizzare alcune funzioni, rimanendo però responsabili in solido. Non si tratta dunque di un semplice obbligo di registrazione formale: il legislatore ha costruito un sistema di vigilanza continua, con i Gestori NPL soggetti a vigilanza informativa, ispettiva e sanzionatoria della Banca d'Italia, e sanzioni amministrative che per chi gestisce NPL senza autorizzazione o omette la nomina del gestore possono arrivare fino a 5 milioni di euro.
È importante sottolineare che questa normativa si applica solo ai crediti in sofferenza, e non ad altre tipologie come gli UTP o i crediti in bonis; inoltre, i crediti acquistati prima del 7 marzo 2024 continuano a seguire le vecchie regole.
La zona grigia: chi si crede ancora in regola e non lo è
Qui si annida il rischio pratico più sottovalutato. L'operatore con sola licenza prefettizia ex art. 115 TULPS, che per anni ha gestito fisiologicamente il recupero stragiudiziale di crediti ceduti, non è automaticamente tenuto a convertirsi in Gestore NPL per tutte le sue attività. Il decreto chiarisce che l'esternalizzazione a un soggetto con licenza 115 TULPS di attività meramente stragiudiziali non integra "gestione di crediti in sofferenza" — e dunque quel soggetto non deve essere iscritto come gestore —, purché operi per conto di una banca, di un intermediario 106 o di un gestore autorizzato.
Il problema nasce quando questa catena si spezza. Se il cessionario non bancario che ha acquistato il portafoglio non ha nominato un Gestore NPL autorizzato, la delega al soggetto 115 TULPS resta priva della necessaria copertura regolamentare. In quel caso, l'attività di recupero — anche se formalmente stragiudiziale — avviene in assenza del requisito soggettivo prescritto dalla legge. Non vi è alcun obbligo per i soggetti già attivi sul mercato di trasformarsi in Gestori NPL: gli attuali attori potranno decidere se presentare domanda per ottenere la nuova autorizzazione oppure svolgere talune attività in base alla licenza già ottenuta al di fuori dei confini tracciati dalla disciplina di attuazione della SMD. Ma questa libertà di scelta non equivale a impunità: chi rimane fuori dal perimetro autorizzativo non può, semplicemente, fare tutto ciò che faceva prima.
Il quadro giurisprudenziale che si è formato sullo sfondo del D.Lgs. 116/2024 rivela una tensione profonda tra due orientamenti. Da un lato, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024, ha affermato il principio secondo cui l'attività di riscossione e recupero dei crediti oggetto di cartolarizzazione in sede giudiziale può essere svolta anche da società non iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. Dall'altro, la giurisprudenza di merito ha continuato a interrogarsi sulle conseguenze dell'assenza di autorizzazione nel nuovo regime post-116/2024.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 17 settembre 2025, n. 1084, ha affrontato proprio il profilo dell'acquirente di crediti in sofferenza che non aveva dato prova di aver richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 114.6 TUB, ponendo la questione — già in fase dibattimentale — della legittimazione processuale del soggetto privo di abilitazione nel nuovo regime. Sulla stessa linea evolutiva si colloca la pronuncia del 5 giugno 2026 pubblicata su dirittodelrisparmio.it: il giudice ha dichiarato inammissibile — perché proposta per la prima volta in appello — l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per illegittimo esercizio di attività di acquisto di crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari in assenza di iscrizione presso l'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114.5 TUB. Il dato rilevante non è la declaratoria di inammissibilità in sé, ma la ragione: se l'eccezione fosse stata sollevata tempestivamente — in primo grado — il giudice avrebbe dovuto valutarla nel merito. È un segnale preciso: la questione dell'assenza di autorizzazione può essere prospettata e, se ben costruita e tempestiva, ha concrete possibilità di successo.
La questione non è meramente accademica. L'iscrizione del gestore nell'apposito albo — attenendo agli aspetti della titolarità del credito e della legittimazione a porre in essere l'intimazione di pagamento pre-esecutiva e la successiva azione esecutiva — è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Questo è un profilo di cruciale importanza pratica: significa che il debitore non è l'unico guardiano del requisito, e che il giudice dell'esecuzione può sollevare d'ufficio la questione. Si tratta di una logica coerente con il principio vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce, ma garantisce anche che ad agire in giudizio siano soggetti che rispettano i presupposti normativi.
Un'ulteriore garanzia per il debitore ceduto è rappresentata dagli obblighi di comunicazione. Il nuovo articolo 114.10 del TUB prevede che la cessione del credito debba essere notificata individualmente al debitore ceduto su supporto cartaceo o durevole, subito dopo l'operazione e comunque prima di qualsiasi azione di recupero; la comunicazione deve contenere la data della cessione, i dati identificativi dell'acquirente e del Gestore NPL, il riferimento all'autorizzazione di quest'ultimo, il punto di contatto per il debitore, l'importo dovuto e le modalità per presentare reclami. Se questa comunicazione non arriva — o arriva priva del riferimento all'autorizzazione del Gestore —, il debitore ha un primo indizio concreto su cui costruire un'eccezione.
Vi è poi una riflessione che la dottrina ha sino ad ora trascurato: il D.Lgs. 116/2024 non si occupa solo di chi gestisce, ma anche di come gestisce. Il Gestore NPL è responsabile della gestione operativa dei crediti in sofferenza e deve garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità nei rapporti con il debitore ceduto. Questo apre la strada a un secondo filone di contestazione, distinto dal profilo autorizzativo: quello delle modalità di recupero, che deve rispettare standard di condotta precisamente codificati. Il debitore che riceve comunicazioni aggressive, pressanti o non conformi ai canoni fissati dalla normativa non subisce solo un danno nella sfera patrimoniale, ma una violazione di un diritto soggettivo al trattamento dignitoso che l'ordinamento riconosce.
Come osservava Luigi Ferrajoli, il garantismo non è solo un limite al potere punitivo dello Stato: è un sistema di regole che definisce i confini entro cui qualsiasi potere — incluso quello dei privati nell'esercizio di attività economiche regolate — può legittimamente dispiegarsi. Il nuovo regime del Gestore NPL è, in fondo, un'applicazione coerente di questo principio al mercato secondario del credito deteriorato.
Sul piano pratico, cosa deve fare il debitore che riceve una richiesta di pagamento o un atto di precetto da parte di un soggetto che afferma di gestire il credito ceduto? Innanzitutto, verificare se il soggetto che agisce è iscritto nell'albo della Banca d'Italia ex art. 114.5 TUB, consultabile pubblicamente. Secondariamente, controllare se l'acquirente non bancario abbia nominato un gestore autorizzato, come richiesto dall'art. 114.6 TUB. Terzo, verificare se la comunicazione di cessione sia stata effettuata nelle forme previste dall'art. 114.10 TUB — e se contenga tutti gli elementi prescritti. L'assenza anche di uno solo di questi presupposti, se sollevata tempestivamente e in primo grado, può costituire un'eccezione fondata che il giudice è tenuto a esaminare, e che in taluni casi può comportare l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
Il mercato NPL italiano è cambiato strutturalmente: il biennio in corso ha trasformato il recupero NPL da libera attività professionale a settore vigilato. Chi opera come se nulla fosse cambiato — e chi subisce azioni di recupero senza controllare se chi agisce è effettivamente abilitato — corre un rischio che la legge non lascia privo di conseguenze.
Redazione - Staff Studio Legale MP