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Un gestore NPL che si presenta davanti al giudice dell'esecuzione senza l'iscrizione all'albo della Banca d'Italia può vedersi bloccare l'intera procedura. Non è uno scenario ipotetico: è quanto sta emergendo con nettezza dalla giurisprudenza del Tribunale di Brindisi nel corso del 2026, con ricadute pratiche che l'intero mercato dei crediti deteriorati non può ignorare.
Il quadro normativo: il D.Lgs. 116/2024 e il nuovo registro art. 114 TUB
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2167, nota come Secondary Market Directive (SMD), introducendo nel Testo Unico Bancario il nuovo Capo II del Titolo V, articoli 114.1-114.14. Una delle principali novità della disciplina è l'introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, soggetto autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.
I gestori di crediti in sofferenza sono le società autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB, che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza. L'obbligo discende dal Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167, e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia emanate con provvedimento del 13 febbraio 2025.
A partire dall'8 settembre 2025, le società di servicing che operano per conto delle banche nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati possono svolgere tale attività solo se iscritte nell'Albo dei gestori di crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 114.5 del TUB.
Fin qui, la cornice normativa è chiara. Il problema esplode — e qui sta il profilo critico su cui pochi si sono soffermati — quando si tratta di stabilire quale sia la sorte giuridica degli atti di recupero compiuti da soggetti che, alla data dell'8 settembre 2025, erano già operativi ma non ancora autorizzati. Il D.Lgs. 116/2024 ha previsto un regime transitorio: i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgevano attività di gestione di crediti in sofferenza potevano continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, entro il quale ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB oppure cessare le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione.
La finestra transitoria è dunque scaduta. Ed è in questo contesto che il Tribunale di Brindisi ha iniziato a pronunciarsi con toni sempre più netti.
L'orientamento del Tribunale di Brindisi: dalla sentenza di febbraio all'ordinanza collegiale di maggio
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell'8 febbraio 2026, relativamente all'ambito dei Non Performing Loans, si è pronunciato sulla portata operativa, sotto il profilo temporale, delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro ex articolo 114 TUB dei gestori di crediti deteriorati e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi.
Il dato più rilevante di quella pronuncia è di natura processuale: il Giudice ha ritenuto che i profili dell'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'albo ex art. 106 TUB e quello dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo ex art. 114, c. 5 TUB, come introdotto dal D.Lgs. 116/2024, attenendo agli aspetti della "titolarità del credito e della legittimazione a porre in essere l'intimazione di pagamento pre-esecutiva e la successiva azione esecutiva", siano rilevabili anche d'ufficio dal Giudice.
In quella sede, però, la specifica eccezione relativa all'art. 114 TUB fu rigettata per un motivo strettamente temporale: il Tribunale ha ritenuto destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in executivis avanzata dall'opponente, in quanto tale disposizione era entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'opposto atto di precetto.
La situazione si radicalizza con l'ordinanza collegiale successiva. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza collegiale del 20 maggio 2026, Pres. Memmo, Rel. Natali, si è pronunciato sull'interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati (di cui al D.Lgs. 116/2024) e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi, approfondendo soprattutto sotto il profilo processuale le ragioni che spingono verso la soluzione maggiormente coerente con il principio di effettività della tutela, del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso.
L'esito di tale ragionamento, secondo quanto emerso, è netto: la scadenza del periodo transitorio senza ottenimento dell'autorizzazione impone la cessazione immediata dell'attività. Il testo della norma transitoria va inteso nel senso che il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l'attività intrapresa, in tal senso deponendo l'uso del modo indicativo che, nel contesto del linguaggio del legislatore, indica sempre la doverosità del comportamento contemplato.
Cosa succede se un gestore NPL opera senza autorizzazione Banca d'Italia?
Questo è il punto più controverso e, a giudizio di chi scrive, quello dove la riflessione giuridica deve essere più rigorosa. Il D.Lgs. 116/2024 non prevede una sanzione di nullità espressa degli atti compiuti dal gestore non autorizzato. Il legislatore ha disciplinato l'obbligo, ha previsto un regime transitorio, ha introdotto sanzioni amministrative — ma non ha scritto, nero su bianco, che gli atti di recupero compiuti dal gestore non iscritto siano nulli.
Il Tribunale di Brindisi ha però percorso la strada della cosiddetta nullità virtuale: anche a non voler predicare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati — invero difettante di un'espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale — tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati, con la conseguenza che diviene prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.
Diversamente ragionando, l'essenza stessa dell'impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.
Il ragionamento è tecnicamente coerente con la tradizione della nullità per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c., nella misura in cui si ritenga che l'obbligo di iscrizione tuteli interessi di ordine pubblico economico-finanziario. Tuttavia, la nullità virtuale non è automatica: richiede che la norma violata abbia carattere imperativo e sia diretta a proteggere interessi generali, non solo quelli delle parti del rapporto. Qui il dibattito dottrinale rimane aperto, e la mancanza di una pronuncia della Cassazione sul punto mantiene il quadro giurisprudenziale in una fase di formazione.
L'omessa iscrizione al registro art. 114 TUB rende nulli gli atti di recupero?
La risposta onesta è: non ancora in modo univoco. Due letture si confrontano.
La prima, sposata dal Tribunale di Brindisi, riconduce l'omessa iscrizione alla categoria della carenza sopravvenuta di legittimazione, con conseguente improcedibilità delle azioni esecutive in corso. Un'interpretazione più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione ex lege, in quanto verrebbe in rilievo una sanzione comminata dall'ordinamento.
La seconda lettura — più garantista per i gestori e per i creditori ceduti — distingue tra sanzione pubblicistica (amministrativa, a carico del gestore) e sorte privatistica degli atti compiuti, che rimarrebbero validi ed efficaci tra le parti del rapporto di credito. In questa prospettiva, la tutela del debitore non passa dalla nullità degli atti, ma dall'attivazione dei rimedi previsti dall'ordinamento per l'esercizio abusivo di attività finanziaria riservata.
I Gestori NPL sono soggetti a vigilanza informativa, ispettiva e sanzionatoria della Banca d'Italia, previo ottenimento dell'autorizzazione ex art. 114.6 del TUB al ricorrere dei requisiti di reputazione e professionali per i partecipanti qualificati al capitale e per gli esponenti aziendali, nonché requisiti organizzativi. Il sistema sanzionatorio pubblicistico esiste. La questione è se esso esaurisca la reazione dell'ordinamento o se si sommi alla nullità degli atti di diritto privato.
Entro quando i gestori NPL devono iscriversi nel registro della Banca d'Italia?
La finestra temporale è già chiusa. Il regime transitorio prevedeva sei mesi dall'entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza (pubblicate il 13 febbraio 2025), il che fissa la scadenza all'8 settembre 2025. Superata quella data, chi non aveva ottenuto l'autorizzazione avrebbe dovuto cessare ogni attività di gestione che richiede l'iscrizione. Le prime autorizzazioni della Banca d'Italia sono state concesse nei primi mesi del 2026. Chi non rientra tra i soggetti autorizzati — e non è nemmeno una banca, un intermediario ex art. 106 TUB o un soggetto che rientra nelle esenzioni previste — opera in una zona di rischio giuridico concreto.
Oltre che i gestori autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza — senza necessità della specifica autorizzazione — anche banche, intermediari ex articolo 106 del TUB e gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. n. 58/1998, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio da essi gestiti. Tutti gli altri soggetti sono esposti al rischio che i giudici qualifichino la loro attività come esercizio abusivo di attività riservata, con le conseguenze processuali che il Tribunale di Brindisi ha già iniziato a delineare.
Il profilo critico che gli altri non dicono
C'è un aspetto che la maggior parte dei commenti a questa giurisprudenza sorvola: l'effetto di sistema che la tesi della improcedibilità immediata produce sui creditori — e non solo sui debitori. Se la carenza sopravvenuta di legittimazione del gestore non iscritto paralizza il processo esecutivo, il creditore cessionario (SPV, fondo) si trova nell'impossibilità pratica di recuperare il proprio credito non per un vizio del titolo o della pretesa sostanziale, ma per un difetto formale imputabile al suo mandatario. Il principio vigilantibus iura subveniunt — che l'ordinamento assiste chi vigila sui propri diritti — si ribalta: è il creditore diligente a pagare l'inadempimento del gestore che ha scelto.
Questo scenario solleva una questione di responsabilità contrattuale tra cessionario e gestore non iscritto, che il mercato non ha ancora elaborato compiutamente. I contratti di servicing dovranno necessariamente evolversi per includere clausole risolutive espresse o penali calibrate sull'ipotesi di perdita dell'autorizzazione. L'alternativa — affidarsi alla buona volontà del gestore di regolarizzare la propria posizione — è una scommessa che la giurisprudenza di Brindisi sta rendendo sempre più rischiosa.
Come scriveva Rudolf von Jhering, il diritto non è una formula astratta ma una lotta: chi non presidia i presupposti formali della propria legittimazione rischia di perdere quella lotta — anche quando ha torto su tutto il resto.
L'orientamento del Tribunale di Brindisi è destinato a fare scuola o a essere smentito dalla Cassazione: in entrambi i casi, il vuoto interpretativo che si è aperto intorno all'art. 114 TUB è oggi uno dei nodi più delicati del diritto bancario italiano, e chi opera nel settore NPL non può permettersi di ignorarlo.
Redazione - Staff Studio Legale MP