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«La legge non è buona o cattiva in sé: lo diventa nel momento in cui viene applicata» — questa considerazione di Luigi Ferrajoli sulla distanza tra norma scritta e norma vissuta è il punto di partenza più onesto per ragionare su ciò che il Correttivo ter ha cambiato, o promesso di cambiare, nell'accesso alle procedure di sovraindebitamento.
Da quando il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 è entrato in vigore il 28 settembre 2024, uno dei temi più discussi tra i professionisti del settore è proprio quello dell'OCC e accesso alle banche dati: in particolare, la facoltà — ora divenuta diritto esercitabile senza passaggi intermedi — di consultare l'anagrafe tributaria e i sistemi di informazione creditizia (SIC) senza richiedere un'autorizzazione preventiva. Una modifica tecnica, certo. Ma con ricadute pratiche tutt'altro che marginali.
Cosa fa concretamente l'OCC nella procedura di sovraindebitamento?
L'Organismo di Composizione della Crisi è il soggetto terzo e qualificato che accompagna il debitore sovraindebitato lungo tutto il percorso: raccoglie la documentazione, verifica la situazione patrimoniale e reddituale, elabora il piano o la proposta da sottoporre ai creditori e al tribunale, nomina il gestore della crisi e ne coordina l'attività. In sintesi, è il fulcro operativo dell'intera procedura.
Per svolgere questo ruolo, l'OCC deve ricostruire con precisione il quadro economico del debitore: conti correnti, proprietà immobiliari, posizione fiscale, esposizioni creditizie, eventuali pignoramenti in corso. Prima del Correttivo ter, ottenere questa fotografia completa richiedeva tempi dilatati: l'accesso a molte banche dati — a partire dall'anagrafe tributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate — era subordinato a una preventiva autorizzazione, che comportava attese, adempimenti formali aggiuntivi e, di conseguenza, maggiori ore di lavoro del gestore della crisi, trasformate in costi a carico del debitore stesso.
Il D.Lgs. 136/2024 ha eliminato questo passaggio. Gli OCC possono ora consultare direttamente l'anagrafe tributaria e i SIC, al pari di quanto già avveniva — sia pur con discipline diverse — per le procedure concorsuali maggiori. Il principio sottostante è quello dell'aequalitas in procedendo: strumenti equivalenti di accesso informativo per procedure che, pur diverse per dimensione, perseguono la medesima finalità di gestione ordinata dell'insolvenza.
Quanto tempo ci vuole per aprire una procedura di sovraindebitamento nel 2026?
La domanda è tra le più ricercate online, e la risposta onesta è che dipende ancora da molti fattori. Tuttavia, l'eliminazione del passaggio autorizzativo per l'accesso alle banche dati ha inciso in modo misurabile sulla fase istruttoria. Prima della riforma, la sola attesa per ottenere i dati dall'anagrafe tributaria poteva allungare i tempi di settimane, in alcuni casi di mesi, soprattutto quando l'OCC doveva interfacciarsi con più enti e attendere riscontri. Oggi, l'accesso diretto riduce questa finestra temporale e consente al gestore della crisi di avviare l'elaborazione del piano in tempi significativamente più brevi.
Il cammino complessivo — dalla nomina del gestore alla presentazione del ricorso al tribunale — resta comunque condizionato dalla complessità del caso concreto, dalla collaborazione del debitore nella raccolta documentale e dai tempi di fissazione delle udienze, che variano da circondario a circondario. Ma l'istruttoria documentale, che era uno dei colli di bottiglia più frequenti, è oggi strutturalmente più snella.
Questo ha un riflesso diretto sui compensi del gestore della crisi. Il compenso dell'OCC è parametrato, tra l'altro, all'attività effettivamente svolta e alle ore impiegate nella fase istruttoria. Ridurre i tempi di quella fase significa, in linea di principio, ridurre la componente di costo che il debitore deve anticipare o che viene comunque considerata nel calcolo complessivo della procedura. Il Correttivo ter ha anche ampliato il perimetro della prededucibilità del compenso del professionista che assiste il debitore, migliorando la sostenibilità economica delle procedure per i professionisti coinvolti e, indirettamente, incentivando una maggiore disponibilità ad assumere incarichi anche in procedure con attivo limitato.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto viene in soccorso di chi è vigile — ha in questo contesto una lettura pratica precisa: il debitore che si attiva tempestivamente e collabora con l'OCC nella fase istruttoria beneficia in misura maggiore delle semplificazioni introdotte, perché consente al gestore di lavorare in modo efficiente, riducendo le ore fatturabili e i costi complessivi.
Il Correttivo ter ha reso più veloce e meno costosa la procedura?
La risposta è sì, ma con distinguo importanti. La riforma ha abbattuto un costo reale: quello dell'istruttoria documentale, che prima richiedeva autorizzazioni, corrispondenze formali e attese burocratiche. Questo snellimento è strutturale, non episodico, e si ripercuote su tutte le procedure attivate dopo il 28 settembre 2024.
Restano tuttavia alcune aree di incertezza che è doveroso segnalare. In primo luogo, l'impatto quantitativo preciso — cioè di quanti euro si riduce in media il costo dell'istruttoria — non è ancora consolidato in dati ufficiali: gli operatori del settore riferiscono di risparmi apprezzabili nella fase di raccolta dati, ma manca ancora una rilevazione sistematica che permetta di quantificare il beneficio medio per tipo di procedura. In secondo luogo, la riduzione dei costi istruttori non azzera gli altri oneri della procedura: contributo unificato, eventuali spese di perizia, compensi del gestore per le fasi successive all'istruttoria, e gli eventuali costi del legale che assiste il debitore restano voci rilevanti nel computo totale.
In terzo luogo — e questo è il punto meno discusso nella letteratura di settore — il risparmio sull'istruttoria può essere vanificato se il debitore si presenta all'OCC con documentazione incompleta o disorganizzata. In quel caso, il gestore della crisi deve dedicare tempo aggiuntivo alla ricostruzione del quadro patrimoniale, annullando di fatto il vantaggio dell'accesso diretto alle banche dati. Il costo dell'istruttoria, in altre parole, non dipende solo dagli strumenti normativi a disposizione dell'OCC, ma anche — e in modo determinante — dalla qualità della collaborazione del debitore.
Da un punto di vista pratico, chi si trova in una situazione di sovraindebitamento e intende avvalersi delle procedure previste dal Codice della Crisi dovrebbe: raccogliere con anticipo estratti conto degli ultimi tre anni, documentazione relativa a immobili e veicoli intestati, cartelle esattoriali e ogni atto di pignoramento ricevuto; recarsi dall'OCC con un quadro già organizzato dei propri debiti e creditori; evitare di frammentare la procedura tra più professionisti, perché la coerenza del fascicolo è determinante per la velocità dell'istruttoria.
La direzione intrapresa dal legislatore con il D.Lgs. 136/2024 è, nel suo complesso, quella giusta: avvicinare il sovraindebitamento alle procedure maggiori non solo nella sostanza dei rimedi offerti, ma anche nell'efficienza degli strumenti istruttori. Resta da vedere se questa efficienza si consoliderà nella prassi quotidiana degli OCC operativi sul territorio, o se rimarrà una potenzialità parzialmente espressa — un rischio che le riforme processuali corrono spesso, come sa bene chiunque si occupi di diritto applicato.
Redazione - Staff Studio Legale MP