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Immaginate di aver firmato una fideiussione anni fa, per aiutare un familiare o un socio in difficoltà. Il debitore principale, schiacciato dai debiti, accede alla liquidazione controllata, ottiene l'esdebitazione e chiude la propria vicenda con un provvedimento del tribunale. Voi pensate di essere fuori dalla storia. La banca, invece, non la pensa allo stesso modo: vi notifica un atto di precetto per l'intero importo residuo.
Questo scenario non è ipotetico. È uno degli equivoci più frequenti e più costosi che si verificano nelle procedure di sovraindebitamento, e che porta famiglie intere a scoprire — quando è troppo tardi — che la liberazione del debitore principale non le ha liberate affatto.
Il principio sancito dall'art. 278, comma 6, CCII: la regola che nessuno legge
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, all'art. 278, comma 6, è netto: nei confronti dei coobbligati, del fideiussore e degli obbligati in via di regresso, l'esdebitazione del debitore non comporta alcun effetto liberatorio. Nei confronti dei coobbligati, del fideiussore e degli obbligati in via di regresso l'esdebitazione del debitore non comporta alcun effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 278, comma 6, CCII (disposizione che già aveva identica formulazione nell'art. 142, comma 4, della legge fallimentare).
La ratio è chiara: l'esdebitazione è un beneficio strettamente personale. Ai sensi del comma 1 dell'art. 278 CCII, l'esdebitazione comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata: tale inesigibilità è definitiva e fa venire meno, per i creditori, la possibilità di esercitare azioni esecutive nei confronti del soggetto esdebitato. Ma questa protezione si ferma alla sfera giuridica del debitore. Il creditore, liberato dai vincoli procedurali, può agire contro il garante senza alcun ostacolo, poiché il debito principale — sul piano dell'obbligazione fideiussoria — non si estingue, ma diviene soltanto inesigibile nei confronti del soggetto che ha ottenuto il beneficio.
È qui che si nasconde la trappola: l'inesigibilità non è equiparabile all'estinzione del debito. Il creditore conserva intatta la propria pretesa nei confronti del fideiussore, il quale ha prestato garanzia in modo autonomo e personale, assumendosi un rischio che il provvedimento di esdebitazione non può retroattivamente eliminare.
Quando invece il fideiussore può salvarsi: l'accesso diretto alle procedure
La situazione cambia radicalmente se è il fideiussore stesso ad accedere a una procedura di sovraindebitamento. In tema di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto ai sensi del primo comma dell'art. 282 CCII, e il secondo comma la esclude soltanto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 280: tra queste non è contemplata la fattispecie del fideiussore, per cui è da ritenere che il fideiussore, alla chiusura della liquidazione controllata o comunque dopo tre anni dall'apertura, sia liberato dal debito quale fideiussore.
Diversamente dalla legge n. 3/2012, che pur prevedeva l'istituto non lo configurava come beneficio "di diritto", l'esdebitazione ora opera di diritto ex art. 282 CCII a seguito del provvedimento di chiusura della liquidazione controllata e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura.
Questo significa che il fideiussore sovraindebitato — che non riesca ad accedere al piano del consumatore o al concordato minore — può comunque percorrere la via della liquidazione controllata, ottenere la liquidazione del proprio patrimonio e, al termine, essere definitivamente liberato anche dalla posizione di garante. È un percorso che richiede meritevolezza soggettiva, collaborazione con l'OCC e assenza delle condotte preclusive previste dall'art. 280 CCII, ma che costituisce l'unico rimedio strutturale per chi sia schiacciato da garanzie altrui.
Esiste però una questione ulteriore, sottile e spesso ignorata: il fideiussore che non ha ancora ricevuto l'escussione al momento dell'apertura della procedura. Le cause dell'indebitamento possono essere individuate principalmente nelle garanzie fideiussorie rilasciate in favore di vari istituti di credito per finalità professionali, le quali generano una rilevante esposizione debitoria che, aggravata dalla contrazione del reddito e dall'assenza di patrimonio prontamente liquidabile, determina uno stato di sovraindebitamento. In tali situazioni, il debito da garanzia è già una passività concreta, anche se non ancora escussa: il tribunale ne tiene conto ai fini dell'ammissione alla procedura.
La questione del fideiussore-consumatore è poi tutt'altro che pacifica. Con sentenza dell'11 novembre 2025, la Cassazione ha chiarito che un debitore può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII quando ha assunto la qualifica di fideiussore per finalità estranee e non collegate all'esercizio di attività professionali. Ma quando la garanzia è stata prestata nell'ambito di attività imprenditoriale — anche indiretta, come quella del socio che garantisce la propria società — la qualifica di consumatore può essere negata. La Cassazione, con sentenza n. 29746/2025, ha negato al socio che ha prestato fideiussione per la propria società la qualità di "consumatore", ritenendo che il garante che agisce nell'ambito dell'attività d'impresa non possa accedere al piano del consumatore.
La giurisprudenza di merito più recente ha però affinato ulteriormente questo perimetro. Il Tribunale di Padova, con sentenza 4 maggio 2026, n. 776, Est. Longhi, ha affrontato il tema del fideiussore-consumatore rispetto alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., dichiarando l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito nei confronti del garante opponente. La pronuncia si inserisce in un filone che tende a valorizzare la tutela del garante-consumatore anche sul piano delle singole clausole contrattuali, aprendo uno spazio difensivo ulteriore rispetto alla mera procedura concorsuale.
La Cassazione Civile, con ordinanza 29 aprile 2026, n. 11858, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi, ha ribadito che la clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. deve essere verificata d'ufficio dal giudice quanto alla sua portata, poiché si tratta di clausola che, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, deve essere valutata come potenzialmente abusiva. Analogamente, il Tribunale di Verona, con sentenza 28 maggio 2026, n. 1152, Est. Longhi, ha dichiarato la decadenza dell'istituto di credito nei confronti del garante-consumatore che aveva opposto la medesima clausola.
Un profilo che merita attenzione critica riguarda il diritto di regresso del fideiussore escusso verso il debitore principale già esdebitato. Resta da chiarire cosa accada nel caso in cui il fideiussore, a tutela del proprio diritto di regresso, abbia ottenuto prima dell'esdebitazione il rilievo nella modalità della cauzione: tale azione va coordinata con la limitazione della responsabilità a cui l'esdebitazione darebbe luogo ex art. 2740, comma 2, c.c. Nel rilievo per cauzione, il fideiussore resta vincolato all'obbligazione principale di cui è garante, ma ottiene una garanzia a tutela delle pretese di regresso future. In altri termini, il fideiussore escusso che abbia pagato al creditore e voglia rivalersi sul debitore principale esdebitato si trova in una posizione paradossale: ha onorato una garanzia per un debito che il debitore principale non potrà mai rimborsargli, perché protetto dall'inesigibilità. È il prezzo del carattere personale dell'esdebitazione.
Come scriveva Jhering, il diritto non è soltanto logica ma esperienza: ed è proprio l'esperienza concreta delle procedure che svela quanto la distanza tra la liberazione del debitore e la protezione del garante possa risultare, nella pratica quotidiana, abissale.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile. E in questo caso la vigilanza si traduce in una cosa precisa: verificare, prima di firmare una fideiussione e prima di abbandonarsi all'illusione che la procedura altrui risolva anche il proprio problema, qual è esattamente la propria esposizione e quali strumenti il CCII mette a disposizione.
Cosa fare concretamente? Prima di tutto, non aspettare che arrivi l'atto di precetto. Chi ha prestato una fideiussione per un soggetto che sta per accedere — o ha già acceduto — a una procedura di sovraindebitamento dovrebbe immediatamente verificare: se la propria situazione patrimoniale consente o meno di sopportare l'escussione; se esistono vizi della fideiussione (decadenza ex art. 1957 c.c., clausole abusive, nullità per violazione della normativa antitrust sulle fideiussioni omnibus); se i presupposti per accedere in proprio a una procedura di sovraindebitamento sono integrati. Non valutare queste opzioni in anticipo significa trovarsi a gestire un'emergenza invece di costruire una difesa.
L'asimmetria tra il destino del debitore principale e quello del fideiussore è, in definitiva, una scelta legislativa consapevole. Il creditore ha ottenuto la garanzia proprio per proteggersi dall'insolvenza del debitore principale: annullare tale protezione per effetto dell'esdebitazione vanificherebbe l'intera funzione dell'istituto fideiussorio. Il CCII lo sa, e lo dice esplicitamente. La questione pratica è che molti fideiussori, e talvolta anche i loro consulenti, non lo sanno abbastanza presto.
Redazione - Staff Studio Legale MP