Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Immaginate la scena: un imprenditore, sommerso dai debiti, accede alla liquidazione controllata, ottiene l'esdebitazione e riparte da zero. Il suo fideiussore — spesso un familiare, un socio, un amico che aveva firmato "per aiutare" — riceve qualche mese dopo una raccomandata della banca con la richiesta di pagamento dell'intero debito residuo. La liberazione del debitore principale non lo ha sfiorato. È uno scenario frequente e, per chi non conosce le regole del Codice della crisi, del tutto inaspettato.
Il principio di "salvaguardia del credito" verso il fideiussore: cosa dice l'art. 278 CCII
L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Fin qui, un beneficio di grande portata per il debitore sovraindebitato che abbia rispettato le condizioni di meritevolezza. Ma il legislatore ha introdotto un argine preciso a tutela dei creditori: sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. È la norma contenuta nell'art. 278, comma 6, del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), che riproduce in sostanza quanto già disponeva l'art. 142, comma 4, della vecchia legge fallimentare.
Nei confronti dei coobbligati, del fideiussore e degli obbligati in via di regresso, l'esdebitazione del debitore non comporta alcun effetto liberatorio ex art. 278, comma 6, CCII (già, nella medesima formulazione, nell'art. 142, comma 4, l. fall.). Il principio, radicato nella struttura stessa della fideiussione, è che l'obbligazione del garante, pur accessoria rispetto a quella principale, non si estingue per effetto di un provvedimento che libera esclusivamente la persona del debitore principale dal vincolo patrimoniale. Il creditore conserva quindi il diritto di agire per l'intero credito originario, non per la quota eventualmente soddisfatta in sede di procedura, ma per la somma rimasta insoddisfatta — che può corrispondere alla quasi totalità del debito.
La ratio, richiamata anche in dottrina, risiede nel fatto che l'esdebitazione non è una remissione del debito — atto negoziale bilaterale — ma una inesigibilità personale, concessa dall'ordinamento per ragioni di politica sociale e di tutela del debitore meritevole. Come insegnava Rudolf von Jhering, il diritto non è il risultato del caso, ma la conseguenza di una lotta: e il creditore non perde il frutto di questa lotta per effetto di una procedura cui non ha aderito volontariamente con spirito remissivo.
Il contrasto irrisolto: cosa succede se è il fideiussore stesso ad essere sovraindebitato?
Il profilo più interessante — e meno esplorato negli altri contributi sul tema — non riguarda il fideiussore "rimasto fuori" dalla procedura del debitore principale, ma il fideiussore che sia egli stesso sovraindebitato e che acceda in prima persona a una procedura di liquidazione controllata. Qui la norma si applica in senso opposto, e con conseguenze che possono sembrare paradossali.
In tema di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto ai sensi dell'art. 282 CCII. Tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 280 non è contemplata la fattispecie del fideiussore; per cui è da ritenere che il fideiussore, alla chiusura della liquidazione controllata o dopo tre anni dall'apertura, sia liberato dal debito quale fideiussore. Ciò significa che, se è il garante ad accedere alla procedura, egli ottiene la propria esdebitazione — ivi inclusa quella dell'obbligazione fideiussoria — al ricorrere dei presupposti di legge. Il paradosso è evidente: la procedura del debitore principale non libera il fideiussore, ma la procedura del fideiussore stesso può liberarlo anche dall'obbligo di garanzia.
Il comma sesto dell'art. 278 CCII fa salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, ossia prende in considerazione gli effetti dell'esdebitazione che riguarda il debitore principale ammesso alla liquidazione giudiziale, ma non l'ipotesi della liquidazione a carico del fideiussore. La distinzione è tutt'altro che formale: ha ricadute pratiche immediate sulla strategia processuale da adottare.
Questa lettura trova riscontro sistematico in una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. – Settore Procedure Concorsuali, 18 marzo 2026, Pres. Ester Russo, Rel. Marco Molaro, che ha confermato come l'art. 282 CCII — relativo alla liquidazione controllata del sovraindebitato — non contenga alcuna previsione che escluda il fideiussore dall'accesso al beneficio esdebitatorio, a differenza di quanto accade quando è il debitore principale a ottenere la liberazione ex art. 278 CCII.
Un secondo profilo di grande attualità emerge dalla Corte d'Appello di Campobasso, sentenza n. 110 del 6 marzo 2026. Il passaggio centrale della pronuncia riguarda il superamento dell'impostazione tradizionale secondo cui la qualifica soggettiva del fideiussore sarebbe attratta da quella del debitore principale: poiché la fideiussione è contratto accessorio rispetto all'obbligazione garantita, il garante di un debitore professionale o imprenditoriale dovrebbe essere considerato, a sua volta, non consumatore — è la teoria del cosiddetto "professionista di riflesso" o "di rimbalzo". La Corte evidenzia che tale orientamento è stato progressivamente abbandonato alla luce della giurisprudenza euro-unitaria e della successiva elaborazione della Cassazione: l'accessorietà resta un tratto strutturale dell'obbligazione fideiussoria, ma non può incidere sulla qualificazione soggettiva del garante ai fini della normativa di protezione del consumatore.
Questa evoluzione è rilevante perché la qualifica di consumatore condiziona l'accesso del fideiussore alla ristrutturazione dei debiti del consumatore — la procedura più favorevole del CCII — con effetti sull'esdebitazione personale del garante. La qualifica di consumatore non si trasmette né si esclude per riflesso dalla natura del debitore principale: il fideiussore persona fisica deve essere valutato nella sua concreta posizione. Se è socio, amministratore o soggetto funzionalmente collegato all'attività della società, difficilmente potrà invocare la protezione consumeristica; se invece è estraneo alla struttura imprenditoriale e presta garanzia per ragioni private, le tutele consumeristiche devono trovare applicazione.
Un terzo elemento, spesso trascurato, riguarda la decadenza ex art. 1957 c.c.: anche quando la procedura del debitore principale è in corso, il creditore che non si attivi tempestivamente nei confronti del fideiussore potrebbe perdere il diritto a escuterlo. L'art. 1957 del Codice Civile stabilisce che il creditore decade dal diritto verso il garante se non avvia un'azione legale contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Il Tribunale di Ivrea, con ordinanza del 18 marzo 2026, Giud. Ghio, ha ribadito che tale decadenza si applica alla fideiussione in senso stretto e che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate — condizione che deve essere verificata caso per caso.
Vale il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila, non chi aspetta. Il fideiussore che non monitori l'evoluzione della procedura del debitore principale — e non valuti tempestivamente se attivare a propria volta una procedura di sovraindebitamento — rischia di trovarsi esposto a un'azione esecutiva integrale nel momento meno opportuno, ovvero proprio quando il debitore principale ha già chiuso i propri conti con i creditori.
Cosa fare concretamente: i tre errori da non commettere
Il primo errore è aspettare. Molti fideiussori attendono l'esito della procedura del debitore principale nella convinzione che l'esdebitazione li liberi automaticamente. Come visto, non è così. Non appena si apre una procedura concorsuale a carico del debitore principale, il fideiussore deve valutare la propria esposizione residua e la propria situazione patrimoniale.
Il secondo errore è confondere l'inesigibilità personale con l'estinzione del debito. L'esdebitazione del debitore principale non cancella il credito: lo rende semplicemente inesigibile nei confronti di quella specifica persona. Il creditore può e spesso vuole rivolgersi al fideiussore per recuperare quanto non ha ottenuto dalla procedura.
Il terzo errore è non verificare la qualifica soggettiva propria. Se il fideiussore è una persona fisica estranea all'attività d'impresa del debitore principale, le ultime pronunce — a partire dalla Corte d'Appello di Campobasso n. 110/2026 — aprono la strada all'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, con le sue condizioni più favorevoli e con la possibilità di ottenere una propria esdebitazione che travolga anche l'obbligazione fideiussoria.
Un elemento pratico di rilievo riguarda i tempi. Nella liquidazione controllata del fideiussore, è necessario che, alla luce degli elementi attestati dal Liquidatore e della documentazione in atti, non risulti che il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 279 CCII, né emergano condotte preclusive rispetto all'accesso al beneficio, dovendosi riconoscere la meritevolezza del debitore per concedere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII. La meritevolezza del fideiussore si valuta dunque autonomamente rispetto a quella del debitore principale: aver prestato una garanzia per un soggetto poi rivelatosi insolvente non costituisce, di per sé, condotta connotata da colpa grave.
Il nodo interpretativo di maggiore interesse — e che la giurisprudenza sta appena iniziando a sciogliere — riguarda il regresso: se il fideiussore paga il creditore dopo che il debitore principale ha ottenuto l'esdebitazione, può agire in regresso contro quest'ultimo? La risposta, alla luce del combinato disposto degli artt. 278 e 1950 c.c., è che il regresso è paralizzato: il debitore principale è liberato anche dall'obbligazione di rimborso verso il fideiussore che abbia pagato in sua vece. Si tratta di una conseguenza sistematicamente coerente ma praticamente pesante, perché obbliga il fideiussore a sopportare definitivamente il peso economico di un debito altrui senza possibilità di rivalsa. È questo, forse, il profilo più silenzioso e più grave dell'esdebitazione: non quello che libera, ma quello che trasferisce il peso su chi aveva solo firmato.
Redazione - Staff Studio Legale MP