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Se l'ospedale ti ha detto che è stata "una complicanza", e tu non hai ancora consultato un legale, nei prossimi trenta giorni potresti perdere prove decisive, lasciare scadere termini processuali e — soprattutto — consolidare nella tua mente una narrazione che non corrisponde alla realtà giuridica. Quella parola, "complicanza", suona come una spiegazione definitiva. Non lo è. E la Corte di Cassazione lo ha appena ribadito in modo inequivocabile.
Cosa ha deciso la Cassazione n. 10577/2026 — e perché cambia tutto
Con l'ordinanza n. 10577 depositata il 21 aprile 2026, la Suprema Corte è tornata a fare chiarezza su un punto fondamentale: il concetto clinico di "complicanza" non ha alcun rilievo giuridico se non si prova che l'evento fosse davvero imprevedibile e inevitabile.
La vicenda trae origine dal decesso di una paziente durante quella che doveva essere una colonscopia programmata. Durante l'esame, l'operatore provocò una perforazione della parete intestinale, rendendo necessario un intervento d'urgenza; durante la degenza in terapia intensiva si verificò un secondo evento: la lacerazione dell'arteria femorale durante le manovre di incannullamento, che portò la paziente allo shock emorragico e al decesso.
La struttura sanitaria aveva tentato di sottrarsi alla responsabilità definendo entrambi gli eventi come "complicanze" della procedura. La Cassazione ha ribadito che per superare la presunzione di responsabilità la struttura non può limitarsi a dimostrare che l'evento è catalogato come "complicanza" nella letteratura medica: al diritto non interessa la classificazione clinica, ma la causa giuridica.
Il principio di ripartizione dell'onere probatorio resta dunque invariato: il paziente (o i suoi eredi) prova l'inadempimento e il danno; è la struttura che deve dimostrare che l'evento fosse al di fuori della propria sfera di controllo, imprevedibile e inevitabile per il sanitario che rispetta le leges artis. Non basta etichettare un evento. Bisogna spiegarlo, documentarlo, provarlo.
Questo pronunciamento si colloca in un contesto giurisprudenziale in rapida evoluzione. Già con l'ordinanza n. 4704/2026, la Cassazione aveva affrontato il tema della responsabilità sanitaria per complicanze insorte a seguito di intervento chirurgico di erniectomia cervicale, ribadendo che la mera qualificazione dell'evento lesivo come "complicanza" secondo la letteratura medica non esclude la responsabilità del sanitario: in presenza di un peggioramento delle condizioni del paziente, spetta al medico dimostrare che l'evento sia stato imprevedibile e inevitabile secondo la diligenza qualificata richiesta dalla professione.
Si tratta di un orientamento che — vale sottolinearlo — non è nuovo nella sua sostanza, ma che si sta consolidando in modo sempre più esplicito e operativo. La tendenza giurisprudenziale punta a svuotare di contenuto giuridico le difese "gerarchiche" fondate sulla classificazione nosologica: la medicina può catalogare un evento come complicanza; il diritto chiede qualcosa di diverso e più esigente.
Come scrisse Cicerone nel De Officiis: «Iuris praemia non iis tribuuntur qui verba tenent sed qui rem ipsam vident» — il diritto non premia chi si aggrappa alle parole, ma chi guarda alla sostanza delle cose. Il medico e l'ospedale che si difendono con una classificazione terminologica senza dimostrarne il contenuto sostanziale rischiano, oggi più che ieri, di non essere creduti.
I cinque errori che fanno perdere la causa
Primo errore: accettare la parola "complicanza" come spiegazione sufficiente. È l'errore più comune e più costoso. I familiari di una vittima di malasanità sentono quella parola dai medici, dagli infermieri, dal primario durante il colloquio in corsia, e la interiorizzano come una risposta. Non è una risposta giuridica. Come chiarito dalla Cassazione n. 10577/2026, quella classificazione deve essere provata nel suo contenuto — imprevedibilità e inevitabilità — non semplicemente affermata.
Secondo errore: non raccogliere la documentazione clinica in tempi rapidi. La cartella clinica è la prova principale in qualsiasi causa di responsabilità sanitaria, ma anche la più fragile. Accade frequentemente che le cartelle cliniche presentino lacune significative: ci sono esami non documentati, risultati mancanti, annotazioni illeggibili o interi periodi della degenza non registrati; in alcuni casi la cartella viene addirittura smarrita. Richiedere la documentazione sanitaria integrale — cartella clinica, referti di anestesia, verbali operatori, schede infermieristiche — è la prima azione da compiere, prima ancora di valutare se agire in giudizio.
Terzo errore: pensare che la cartella clinica lacunosa sia un ostacolo insormontabile. Molti rinunciano a procedere perché la documentazione è incompleta o contraddittoria. È un errore che la giurisprudenza ha ormai definitivamente smentito. Sotto il profilo della responsabilità civile sanitaria, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato; tale principio opera non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del sanitario, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. Lo ha ribadito la Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2026 n. 15608. La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità sanitaria, ribadendo che le lacune della documentazione clinica non possono essere valorizzate contro il paziente.
Quarto errore: delegare tutto alla procedura di mediazione obbligatoria senza una strategia tecnica. In materia di responsabilità sanitaria, la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione civile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Molti la affrontano come un rito formale da sbrigare in fretta, presentandosi senza una perizia medico-legale di parte, senza la documentazione integrale richiesta, e soprattutto senza aver già qualificato giuridicamente l'evento. Il risultato è un verbale di mancato accordo che non costruisce nulla, e una causa successiva che parte in salita. La mediazione, se preparata bene, può invece diventare il momento in cui la struttura sanitaria — di fronte a una contestazione tecnica documentata — decide di negoziare.
Quinto errore: aspettare troppo. Il termine di prescrizione per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è di dieci anni, ma questa scadenza lontana induce spesso a ritardare l'azione. Il problema non è la prescrizione: è la dispersione delle prove. Testimoni che cambiano ricordo, personale che viene trasferito, sistemi informatici che vengono aggiornati cancellando dati, referti che spariscono. Il brocardo romano vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non è retorica: chi attende perde, spesso, non perché il diritto non lo tuteli, ma perché la prova non c'è più.
Anche se il paziente ha firmato il consenso informato, che include la perforazione intestinale tra i rischi possibili, questo non esclude la responsabilità dei sanitari se l'evento avverso è riconducibile a imperizia, negligenza o imprudenza. È un punto che molti trascurano: la firma del modulo di consenso non è una liberatoria dall'errore medico. Trasferisce al paziente il rischio fisiologico della procedura eseguita correttamente; non copre la negligenza nell'esecuzione, la mancata adozione delle misure precauzionali, la gestione inadeguata dell'evento avverso una volta verificatosi.
Particolarmente significativa, in questo senso, è la valutazione della gestione post-complicanza: un tempestivo riconoscimento della perforazione e un adeguato trattamento possono limitare significativamente i danni. Quando invece la struttura non reagisce tempestivamente — come nel caso deciso dalla Cassazione n. 10577/2026, dove al danno iniziale si aggiunse la lacerazione dell'arteria femorale in terapia intensiva — la responsabilità si accumula su se stessa, e il nesso causale diventa sempre più solido per il danneggiato.
L'aspetto che gli altri commenti su questa sentenza tendono a trascurare è il seguente: la pronuncia non si limita a ribadire il riparto dell'onere probatorio, ma produce un effetto di sistema che riguarda la strategia difensiva delle strutture sanitarie. Se non è più sufficiente parlare di complicanza, gli ospedali saranno sempre più spinti a documentare analiticamente ogni scelta clinica, ogni manovra, ogni deviazione dal protocollo. Questo rafforza, in prospettiva, la posizione del paziente anche prima del giudizio: una struttura che non ha documentato adeguatamente le ragioni di imprevedibilità e inevitabilità si trova, oggi, in una posizione processuale significativamente più debole di quanto non fosse anche solo tre anni fa.
Chi ha subito un danno grave durante una procedura medica, o ha perso un familiare in circostanze descritte dall'ospedale come "complicanza inevitabile", ha oggi strumenti giuridici più solidi per far valere le proprie ragioni. Il punto di partenza non è la sfiducia nella medicina, ma la comprensione di una distinzione essenziale: ciò che la medicina chiama complicanza è un fatto clinico; ciò che il diritto chiede è la prova di come, perché e con quale diligenza quella complicanza si è prodotta — e soprattutto come è stata gestita.
Redazione - Staff Studio Legale MP