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Una struttura sanitaria non prescrive i necessari approfondimenti prenatali nel corso di una gravidanza. Gli errori nei sistemi informatici di gestione della diagnostica compromettono il flusso delle informazioni. I genitori scoprono la sindrome di Down del figlio solo al momento della nascita, privati della possibilità di valutare — nei termini e nei limiti che la legge consente — se proseguire o meno la gestazione. È su questo fatto concreto che si innesta l'ordinanza della Cass. civ., Sez. III, n. 6926/2026, che segna un punto di svolta nella giurisprudenza sul wrongful birth e sull'omessa diagnosi prenatale.
Cos'è il danno da wrongful birth e chi può chiederlo?
Il termine wrongful birth indica la responsabilità sanitaria che sorge quando una struttura o un medico omette di informare adeguatamente i genitori circa la presenza di malformazioni fetali, impedendo loro di esercitare il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Il caso tipico nasce dalla gestione di una gravidanza nel corso della quale la struttura sanitaria non aveva prospettato né prescritto approfondimenti prenatali idonei a verificare la presenza di anomalie cromosomiche del feto, con conseguente questione sul rapporto tra omessa informazione, possibilità di ricorrere all'interruzione terapeutica della gravidanza e danni risarcibili a favore dei genitori.
Possono agire per il risarcimento entrambi i genitori. Non il figlio nato con la patologia, il quale — come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015 — non può lamentare di essere stato fatto nascere: le Sezioni Unite negano il risarcimento al bambino nato malformato, non sussistendo un nesso eziologico tra la condotta del medico e la lesione alla salute del nascituro. Sono i genitori i danneggiati primari, perché è la loro libertà di scelta che viene violata.
Se la diagnosi prenatale sbaglia per un errore informatico, l'ospedale risarcisce?
Qui risiede il punto più innovativo — e più discusso — dell'ordinanza n. 6926/2026. Muovendo dal caso clinico dell'omessa diagnosi di sindrome di Down causata da errori informatici, la Cassazione esamina l'autodeterminazione procreativa quale vulnus autonomo rispetto al danno biologico. In altri termini: non serve dimostrare che la madre abbia subìto un danno alla salute psico-fisica rilevante e documentato. Basta provare che la libertà di scegliere le è stata sottratta per colpa della struttura sanitaria.
Nell'ipotesi di erronea esecuzione dell'intervento che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna, ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato.
L'errore informatico — in questo caso nella gestione del percorso diagnostico prenatale — non è un dettaglio tecnico secondario. È la prova del malfunzionamento organizzativo della struttura, che integra la responsabilità contrattuale dell'ente ex art. 1218 c.c. (o ex lege Gelli-Bianco, L. 24/2017, per i profili di responsabilità medica). Il fatto che il difetto non sia imputabile alla distrazione di un singolo medico, ma a un sistema informatico difettoso, non riduce la responsabilità: la struttura risponde dell'intera organizzazione che mette a disposizione dell'utente.
L'indagine intreccia il rigore della causalità civile con l'evoluzione della diagnostica prenatale — NIPT e CMA in primo luogo —, evidenziando la necessità di un equilibrio tra tutele risarcitorie, equità distributiva dei LEA e dignità della disabilità in un quadro costituzionalmente orientato. La NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) e la CMA (Chromosomal Microarray Analysis) sono oggi tecnologie disponibili e progressivamente inserite nei percorsi di screening: la loro mancata offerta o la loro cattiva gestione informatica può fondare la responsabilità dell'ente.
La lesione dell'autodeterminazione procreativa è risarcibile anche senza danno biologico?
Sì, e questo è il punto che merita una lettura critica. Quando risultano provate sia la volontà abortiva sia la ricorrenza delle condizioni di legge per l'interruzione della gravidanza, il pregiudizio risarcibile non si esaurisce nello shock da scoperta improvvisa della malformazione. Entra in rilievo un danno più ampio, che riguarda la lesione della libertà di autodeterminazione dei genitori e le ricadute esistenziali che derivano dalla privazione della possibilità di non proseguire la gestazione nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Tuttavia — ed è qui che l'ordinanza non risolve tutto — la Cassazione fa riferimento alla distinzione tra due ipotesi, la prima delle quali ricorre quando manca la prova che la gestante, se informata, avrebbe interrotto la gravidanza. In quest'ultima situazione il danno cambia natura e si restringe: resta risarcibile, ma in misura e su basi diverse. Sul piano pratico ciò significa che il nodo della prova — la cosiddetta volontà abortiva controfattuale — resta il punto più arduo e delicato del contenzioso in materia.
Il confronto con Cass. civ., Sez. III, ord. 24 maggio 2026, n. 15955 è illuminante per capire i confini di questo orientamento. La Terza Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due genitori che, a seguito della nascita della figlia affetta da tetralogia di Fallot, chiedevano il risarcimento dei danni subiti per omessa diagnosi prenatale della patologia, lamentando che il ginecologo non avesse correttamente eseguito l'ecografia morfologica del terzo trimestre. Il motivo del rigetto non è la negazione del diritto, ma la mancata prova del nesso causale: il ruolo delle linee guida professionali vigenti al momento della condotta viene assunto come parametro di valutazione della diligenza del medico, e nel caso di specie la scansione delle quattro camere cardiache non avrebbe consentito, con le tecniche e le conoscenze dell'epoca, di rilevare con certezza la tetralogia di Fallot.
La comparazione tra i due casi rivela una distinzione fondamentale: quando il medico ha seguito le linee guida e la patologia era comunque non rilevabile con gli strumenti del tempo, non c'è responsabilità. Quando invece la mancata diagnosi deriva da un'omissione organizzativa, da un errore informatico, o dall'omessa prescrizione di esami appropriati e disponibili — come nella vicenda esaminata dall'ord. 6926/2026 — la responsabilità della struttura si consolida.
Sul piano teorico, il riconoscimento dell'autodeterminazione procreativa come danno autonomo apre interrogativi seri che la dottrina già segnala. L'ordinanza intreccia la tutela della libertà individuale con il rispetto della dignità della persona con disabilità: riconoscere il danno da nascita "di un figlio con sindrome di Down" senza adeguata mediazione può — involontariamente — caricare di un significato negativo la condizione della disabilità stessa. Non è un problema che la Cassazione ignora: è il motivo per cui l'ordinanza insiste sul riferimento al diritto di scelta dei genitori, e non alle condizioni di salute del nato. Ma la tensione resta, ed è onestamente irrisolta. Come scriveva Immanuel Kant, la dignità di ogni persona è un fine in sé, non un mezzo: conciliare il ristoro della libertà violata dei genitori con la piena dignità del figlio nato è la sfida interpretativa che i giudici di merito dovranno affrontare caso per caso.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — ha qui un significato molto concreto. Chi ha vissuto una situazione analoga ha termini di prescrizione da non trascurare: dieci anni per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, cinque anni per quella extracontrattuale del singolo medico, con decorrenza dal momento in cui il danno era conoscibile. In molti casi le famiglie scoprono la possibilità di agire solo anni dopo la nascita del figlio, quando la situazione si è già assestata e le prove si sono disperse. La tempestività nel raccogliere la documentazione — cartella clinica, referti ecografici, log dei sistemi informatici, corrispondenza con la struttura — è spesso determinante quanto il merito giuridico.
Il quadro che emerge dall'ordinanza n. 6926/2026, letto insieme alla n. 15955/2026, non è quindi una apertura illimitata al risarcimento. È piuttosto una mappa dei presupposti necessari: omissione organizzativa o diagnostica della struttura, tecnologia disponibile e non utilizzata o mal gestita, prova — anche per presunzioni gravi precise e concordanti — della volontà di interrompere la gravidanza se informata, e ricadute esistenziali concrete sui genitori. È un sistema di tutele esigente sul piano probatorio, ma solido sul piano dei principi. La vera partita si gioca, come quasi sempre in questo tipo di contenzioso, nella fase istruttoria.
Voci del risarcimento, termini e procedura: risarcimento danni da sinistro stradale.
Redazione - Staff Studio Legale MP