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Il referto di dimissione arriva a casa tre settimane dopo l'intervento. Nel mezzo, una degenza prolungata in terapia intensiva, un peggioramento improvviso, una telefonata dei medici che parla di "complicanza insorta nel corso della procedura". La famiglia chiede spiegazioni. La risposta dell'ospedale è sempre la stessa: evento prevedibile, rischio noto, nulla di imputabile ai sanitari. Caso chiuso.
Per molti pazienti — o per i loro familiari — quella risposta diventa un muro invalicabile. Si rinuncia a capire, si rinuncia ad agire. È un errore che la giurisprudenza più recente sta correggendo con decisione.
La parola "complicanza" non ha valore giuridico
Il termine "complicanza" appartiene al lessico clinico: indica un evento avverso, statisticamente rilevabile in letteratura, che può insorgere nel corso di una procedura medica anche in assenza di errori. Le strutture sanitarie lo usano spesso come scudo nelle controversie risarcitorie, sostenendo che, se l'evento avverso è classificabile come complicanza nota, la responsabilità viene automaticamente esclusa.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10577 depositata il 21 aprile 2026, è tornata a fare chiarezza su un punto fondamentale: il concetto clinico di "complicanza" non ha alcun rilievo giuridico se non si prova che l'evento fosse davvero imprevedibile e inevitabile.
Il caso al centro di quella pronuncia è emblematico. La vicenda trae origine dal decesso di una paziente a seguito di quella che doveva essere una colonscopia programmata. Durante l'esame, l'operatore provocò una perforazione della parete intestinale, rendendo necessario un intervento d'urgenza; durante la degenza in terapia intensiva, si verificò un secondo errore: la lacerazione dell'arteria femorale durante le manovre di incannullamento, che portò la paziente allo shock emorragico e al decesso.
La struttura aveva invocato la natura complicante dell'evento, richiamando la statistica sanitaria. La Cassazione ha risposto con un principio netto: non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza" rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto prevedibile ed evitabile.
Questo orientamento cambia radicalmente il piano di battaglia nelle controversie per malasanità. Non è più sufficiente che l'ospedale dimostri che quell'evento compare nelle casistiche scientifiche: deve dimostrare che, nel caso concreto, era imprevedibile e inevitabile. L'onere non ricade più interamente sul paziente.
Il secondo fronte: la cartella clinica incompleta non è un problema del paziente
C'è un secondo argomento difensivo che ricorre con altrettanta frequenza nelle controversie per colpa medica: la documentazione sanitaria è lacunosa, dispersa o — in certi casi estremi — del tutto assente. In passato, questa situazione penalizzava quasi invariabilmente chi agiva per il risarcimento, perché era il paziente a dover provare il nesso tra la condotta del medico e il danno.
La giurisprudenza ha progressivamente invertito questa logica. Sotto il profilo della responsabilità civile sanitaria, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15608 del 21 maggio 2026: i giudici hanno precisato che, se la documentazione sanitaria presenta lacune imputabili alla struttura, il paziente può dimostrare il nesso causale anche attraverso presunzioni. Il principio che ne discende è chiaro: l'ospedale non può beneficiare della propria disorganizzazione documentale per sottrarsi alla responsabilità risarcitoria.
Occorre però segnalare un contrappeso importante. Quando la cartella clinica manca perché è andata dispersa nel tempo — e non per fatto imputabile alla struttura — la situazione si complica. L'ordinanza n. 4339 della Corte di Cassazione, depositata il 26 febbraio 2026, sottolinea come la mancanza di documentazione sanitaria possa segnare la fine di ogni speranza di risarcimento per malasanità. L'assenza delle cartelle cliniche relative alla nascita e alle prime operazioni ha reso impossibile stabilire se i medici avessero agito correttamente, lasciando privo di risarcimento il danneggiato, nonostante il danno fosse grave e permanente.
Il messaggio pratico è duplice: richiedere la cartella clinica completa subito dopo il ricovero — o appena si percepisce un esito anomalo — è un atto non rinviabile. Ogni giorno che passa aumenta il rischio che documenti rilevanti siano dispersi o difficili da reperire.
Un terzo tassello completa il quadro. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19696 del 13 giugno 2026, ha ribadito che, nelle cause di responsabilità sanitaria, la sola presenza di un danno dopo un intervento non dimostra automaticamente l'errore medico. Il caso riguardava un'ischemia post-operatoria, ma il principio vale per molte controversie di malasanità: il paziente deve provare il nesso tra condotta sanitaria, inadempimento e conseguenze subite.
Questi tre principi — nessun valore automatico alla "complicanza", cartella incompleta a vantaggio del paziente, nesso causale da dimostrare — non si contraddicono: si integrano in un sistema in cui la qualità della prova tecnica decide le sorti del giudizio. Nel diritto civile sanitario, la responsabilità non si fonda su una colpa astratta, ma su una sequenza dimostrabile: condotta, evento, danno. La Suprema Corte sottolinea che la ricostruzione causale deve poggiare su un solido giudizio probabilistico, non su ipotesi o possibilità astratte.
Vale ricordare il quadro normativo di riferimento. La legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha introdotto una nuova disciplina della responsabilità sanitaria, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela del paziente nel risarcimento del danno da malpractice medica. Il sistema delineato dal legislatore concentra la responsabilità principale sulla struttura sanitaria, chiamata a rispondere contrattualmente nei confronti del paziente, mentre limita la responsabilità del medico e l'esercizio dell'azione di rivalsa ai soli casi di dolo o colpa grave. Questo significa che, nell'ottica del paziente, il soggetto principale contro cui agire è la struttura sanitaria — pubblica o privata — con tutti i vantaggi probatori che ne derivano dall'impostazione contrattuale.
Un profilo che vale la pena segnalare — e che troppo spesso viene trascurato — riguarda il danno morale nelle ipotesi di invalidità grave. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9027 del 10 aprile 2026, ha introdotto un principio importante per le vittime di malasanità: quando l'invalidità permanente raggiunge o supera il 30%, il danno morale può essere presunto senza la necessità di produrre prove specifiche sulla sofferenza psicologica subita. Chi ha riportato lesioni gravi da errore medico non deve dunque dimostrare pezzo per pezzo il proprio dolore: la menomazione parla da sola.
Vi è anche un rischio sottovalutato che merita attenzione: quello della prescrizione. L'azione per responsabilità contrattuale nei confronti della struttura si prescrive in dieci anni; quella extracontrattuale nei confronti del medico in cinque anni. Il dies a quo — il momento dal quale inizia a decorrere il termine — non coincide necessariamente con la data dell'intervento, ma con il momento in cui il paziente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del nesso tra la condotta sanitaria e il danno subito. In caso di malattie a lenta evoluzione o di esiti accertati tardivamente, questo momento può spostarsi in avanti. Ma è un punto che richiede valutazione caso per caso: la tendenza a rimandare la decisione di agire, nella convinzione che ci sia sempre tempo, è uno degli errori più costosi che si commettono in questo contesto.
Come scriveva il giurista Rudolf von Jhering in La lotta per il diritto, il diritto non è un dono: è il risultato di una battaglia che si combatte con le armi della prova e della tempestività. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia — racchiude una verità concreta per chiunque abbia subito un danno da malasanità: aspettare non premia, raccogliere la documentazione e muoversi con prontezza sì.
La "complicanza" non è una risposta giuridicamente sufficiente. È spesso il punto di partenza di una controversia, non la sua conclusione.
Redazione - Staff Studio Legale MP