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Quando un paziente o i suoi familiari decidono di agire in giudizio per un presunto errore medico, il percorso verso il risarcimento passa quasi inevitabilmente attraverso la consulenza tecnica d'ufficio. È il momento in cui il processo tocca il suo punto più delicato: un collegio di esperti ricostruisce la condotta sanitaria, valuta la correttezza delle scelte cliniche e stabilisce — con il peso che solo la scienza può dare — se vi sia stato o meno un nesso causale tra quell'atto medico e il danno subito. Il giudice, nella stragrande maggioranza dei casi, segue le conclusioni del consulente.
Questo spiega perché i vizi procedurali che affliggono la CTU in materia di responsabilità medica sono tutt'altro che mere irregolarità formali: possono determinare la nullità dell'intera perizia e, a cascata, la nullità della sentenza che su di essa si costruisce. Non è una possibilità teorica. Con l'ordinanza della Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2026, n. 7577, la Suprema Corte ha ribadito con forza che la nomina di un CTU monocratico — un perito singolo — in luogo del collegio medico-legale previsto dall'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (la cosiddetta legge Gelli-Bianco) costituisce causa di nullità della sentenza. Non una irregolarità sanabile. Una nullità.
Il punto è di straordinaria rilevanza pratica, perché — come ha documentato la stessa ordinanza — questa violazione è tutt'altro che rara nelle aule dei tribunali italiani.
Cinque errori procedurali che invalidano la CTU in una causa per malasanità
Il primo errore, e il più grave, è proprio quello sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7577/2026: la nomina di un perito unico invece del collegio obbligatorio. L'art. 15 della legge Gelli-Bianco è inequivocabile: nei giudizi civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, il giudice nomina un collegio composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina che rileva per il caso concreto. Il legislatore ha scelto la collegialità non per burocrazia, ma per una ragione sostanziale: la ricostruzione di un evento lesivo in ambito sanitario richiede competenze plurime e interdisciplinari. La valutazione clinica sulla correttezza della condotta e la valutazione medico-legale sul nesso causale non sono la stessa cosa, e nessun esperto singolo — per quanto autorevole — può garantire entrambe con la profondità necessaria. Quando il giudice nomina un solo perito, viola una norma imperativa. La sentenza che ne deriva è impugnabile per questo solo motivo.
Il secondo errore riguarda la composizione qualitativa del collegio. Non è sufficiente che vi siano più periti: occorre che almeno uno sia un medico legale e che gli altri siano specialisti nella branca medica pertinente al caso. Un collegio composto da due specialisti in chirurgia, senza la figura del medico legale, non rispetta il dettato normativo. Lo stesso vale per un collegio in cui lo specialista indicato non abbia competenza diretta nella materia rilevante: un ortopedico nominato in un caso di errore cardiochirurgico non soddisfa il requisito di specializzazione richiesto dalla norma. Questo profilo è spesso trascurato perché l'attenzione si concentra sul numero dei periti, dimenticando che la loro qualificazione specifica è parte integrante dell'obbligo.
Il terzo errore attiene alla nomina dai canali non ufficiali. L'art. 15 della legge n. 24/2017 prescrive che i consulenti tecnici siano scelti tra gli iscritti agli albi ufficiali. La nomina di un esperto di chiara fama ma non iscritto all'albo, o la scelta di un professionista che risulta cancellato o sospeso al momento dell'incarico, introduce un vizio che — a seconda delle circostanze e del momento in cui viene rilevato — può avere conseguenze sull'utilizzabilità delle conclusioni peritali. Le parti hanno l'interesse e il diritto di verificare che il consulente nominato rispetti tutti i requisiti formali previsti dalla legge.
Il quarto errore è processuale e spesso commesso dalle parti stesse: il mancato rilievo tempestivo del vizio. In materia di nullità relative, il silenzio della parte interessata può comportare la sanatoria del vizio. Chi subisce la nomina di un CTU monocratico in luogo del collegio obbligatorio deve eccepire il vizio nella prima difesa utile successiva alla nomina stessa. Attendere le conclusioni del perito — sperando magari che siano favorevoli — e poi sollevare la nullità in sede di impugnazione è una strategia rischiosa. Se il giudice dell'appello ritiene che il vizio potesse essere eccepito prima e che vi sia stata acquiescenza, la nullità non sarà più rilevabile. L'eccezione tempestiva, invece, preserva il diritto e — in caso di sentenza sfavorevole — fornisce un motivo di impugnazione autonomo e potenzialmente dirimente.
Il quinto errore riguarda la violazione del contraddittorio nella fase peritale. Le parti hanno il diritto di nominare propri consulenti tecnici di parte (CTP), di partecipare alle operazioni peritali, di depositare osservazioni e note critiche alle conclusioni del CTU. Quando queste garanzie vengono compresse — ad esempio perché il consulente d'ufficio conduce accertamenti senza avvertire le parti, o perché il giudice non concede i termini per il deposito delle osservazioni — si produce un vizio che incide sul contraddittorio e, di riflesso, sull'utilizzabilità delle conclusioni. La perizia non è un atto del giudice: è un atto nel processo, soggetto a tutte le garanzie del contraddittorio.
Cosa fare in concreto: dalla nomina del CTU alla sentenza
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. Questo brocardo — spesso citato in materia di prescrizione e decadenza — si applica con altrettanta forza alla fase peritale. Chi non controlla, non eccepisce, non difende i propri diritti procedurali nel momento in cui vengono vulnerati, rischia di perdere strumenti di tutela che la legge gli riconosceva.
Sul piano pratico, già al momento del deposito del provvedimento di nomina del CTU è necessario verificare: che il consulente sia uno o più di uno (e nel secondo caso che il collegio sia effettivamente costituito per iscritto dal giudice); che vi sia un medico legale tra i nominati; che ciascuno specialista abbia competenza nella branca pertinente; che tutti risultino iscritti agli albi ufficiali. Questi controlli non richiedono operazioni complesse, ma richiedono attenzione e tempestività.
Nel caso in cui la CTU sia già stata espletata con un vizio procedurale — ad esempio con nomina monocratica in una causa che richiedeva il collegio — la strada dell'impugnazione della sentenza per questo motivo rimane percorribile, a condizione che il vizio sia stato eccepito prima che la sentenza fosse pronunciata, o che — in casi di nullità assoluta — possa essere rilevato d'ufficio. La distinzione tra nullità relativa e nullità assoluta in questo ambito è ancora oggetto di elaborazione giurisprudenziale, e l'ordinanza n. 7577/2026 non chiude definitivamente il dibattito su questo punto specifico.
Vale infine la pena segnalare un profilo di riflessione critica che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora affrontato in modo sistematico: le sentenze già passate in giudicato che si fondano su CTU monocratiche espletate in materie rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 15 legge n. 24/2017. Per queste, la via ordinaria dell'impugnazione è preclusa. Ma l'emersione progressiva di questo orientamento — accelerata dall'ordinanza del marzo 2026 — pone interrogativi seri sulla tenuta di un numero potenzialmente rilevante di decisioni già definitive. Come osservava Luigi Ferrajoli a proposito della relazione tra garanzie formali e sostanza della giustizia, il rispetto delle forme processuali non è un ornamento del processo: è la condizione minima perché il risultato del processo possa essere considerato giusto, e non solo definitivo.
La differenza tra una perizia tecnicamente inattaccabile e una perizia giuridicamente nulla può essere determinata da un vizio che si consuma nel giro di poche ore — quelle in cui il giudice firma il decreto di nomina. Per questa ragione, chi affronta una causa per responsabilità medica deve prestare la massima attenzione non solo al merito scientifico della vicenda, ma alla correttezza procedurale dell'intero percorso peritale. Un accertamento viziato nella forma non diventa affidabile nel contenuto per il solo fatto che le conclusioni sembrino convincenti.
Redazione - Staff Studio Legale MP