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Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174, autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere 33 tra avvocati e procuratori dello Stato. È un rafforzamento dell'organico, motivato dall'aumento del contenzioso affidato alla difesa erariale. Non cambia, però, chi deve farsi difendere dall'Avvocatura e chi può scegliere un legale. Le regole restano quelle del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Vale la pena ripassarle, perché la confusione tra patrocinio obbligatorio, patrocinio autorizzato e libera scelta del difensore è frequente.
L'art. 1, comma 11, del D.L. 144/2026 (testo coordinato in G.U. n. 232 del 6 ottobre 2026) autorizza l'Avvocatura dello Stato, nel triennio 2026-2028:
Il comma 12 quantifica gli oneri delle sole 15 assunzioni aggiuntive (euro 1.847.193 per il 2027, che crescono negli anni fino a euro 3.969.922 annui dal 2036) e li copre riducendo il fondo dell'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004. La finalità dichiarata è «fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale». La norma non tocca le competenze dell'Avvocatura.
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato (art. 1 R.D. 1611/1933). Gli avvocati dello Stato non hanno bisogno di mandato: basta che consti la loro qualità.
Ci sono eccezioni previste dalla legge. La più nota riguarda le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici: in primo grado le amministrazioni possono stare in giudizio con propri dipendenti (art. 417-bis c.p.c.). Per le amministrazioni statali l'Avvocatura può comunque assumere direttamente la causa quando vengono in rilievo questioni di massima o con notevoli riflessi economici.
L'art. 43 consente all'Avvocatura di difendere amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche solo a vigilanza dello Stato, a condizione che lo autorizzi una disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con decreto. Le stesse regole si estendono agli enti regionali, previa deliberazione dei loro organi.
Una volta intervenuta l'autorizzazione, la rappresentanza e la difesa spettano all'Avvocatura «in via organica ed esclusiva», salvo i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Se l'ente, in casi speciali, vuole non avvalersi dell'Avvocatura, deve adottare un'apposita delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza (art. 43, commi 3 e 4).
Questo è il punto da presidiare. L'ente in patrocinio autorizzato non sceglie di volta in volta tra Avvocatura e avvocato del libero foro. La scelta di un legale esterno è un'eccezione, che richiede la delibera motivata o un conflitto di interessi. Affidare la causa a un professionista esterno senza questi presupposti espone la difesa dell'ente a contestazioni sulla regolarità della rappresentanza in giudizio.
I Comuni non sono amministrazioni dello Stato e, in linea generale, non rientrano nel patrocinio autorizzato dell'art. 43, che richiede un'autorizzazione specifica. Il Comune si difende quindi con la propria avvocatura interna, se l'ha, o con un avvocato esterno incaricato secondo le regole sugli incarichi legali. I servizi di rappresentanza in giudizio sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (art. 56, comma 1, lett. h, D.Lgs. 36/2023), ma l'affidamento deve comunque rispettare i principi generali dell'azione amministrativa.
Il potenziamento dell'Avvocatura non cambia nulla per i Comuni: non introduce un obbligo di avvalersi della difesa erariale.
Il patrocinio dell'Avvocatura interessa anche il cittadino o l'impresa che agisce contro un'amministrazione statale. Le citazioni, i ricorsi e gli altri atti introduttivi vanno notificati all'amministrazione presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, nella persona del Ministro competente; gli altri atti e le sentenze presso l'Avvocatura del distretto in cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza (art. 11 R.D. 1611/1933). La notifica fatta altrove è nulla. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967 la nullità può essere sanata, per esempio con la costituzione in giudizio dell'amministrazione; ma è un rischio che conviene non correre.
No, in linea generale. Il patrocinio obbligatorio riguarda le amministrazioni dello Stato (art. 1 R.D. 1611/1933) e quello autorizzato richiede un'autorizzazione specifica (art. 43). Il Comune sceglie il proprio difensore, interno o esterno, secondo le regole sugli incarichi legali.
Sì, ma solo in caso di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni oppure, in casi speciali, con un'apposita delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza (art. 43, commi 3 e 4, R.D. 1611/1933).
No. Il D.L. 144/2026 aumenta il personale, non il perimetro del patrocinio. Chi era tenuto ad avvalersi dell'Avvocatura continua a esserlo; chi poteva scegliere il proprio difensore continua a poterlo fare.
Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice davanti al quale si porta la causa, nella persona del Ministro competente (art. 11 R.D. 1611/1933).
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.