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Sanzioni velocità km/h: quanto costa ogni chilometro in più - Studio Legale MP - Verona

Settembre, autostrada A4, direzione Verona. L'autovelox fisso scatta: il conducente viaggiava a 139 km/h su un tratto con limite a 130. Nove chilometri orari in più. Con le regole attuali, rientra nella prima fascia: sanzione da 42 a 173 euro, nessun punto sottratto. Con le regole del nuovo codice della strada — se entreranno in vigore come scritto nello schema — quella stessa infrazione potrebbe costare 90 euro secchi, calcolati su ogni km/h eccedente il limite. La matematica cambia. E cambia soprattutto per chi pensava che "pochissimi km/h in più" fossero un rischio trascurabile.

Le sanzioni velocità km/h nel nuovo codice della strada: come funziona il calcolo progressivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il 13 ottobre 2026, lo schema di decreto legislativo che attua la delega contenuta nell'art. 35 della Legge n. 177/2024 e sostituisce il Decreto Legislativo n. 285/1992 — il codice della strada in vigore da oltre trent'anni.

La novità più rilevante per gli automobilisti riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Il sistema per scaglioni, nel quale la sanzione è la medesima per tutte le infrazioni che rientrano nella stessa fascia, lascia il posto a un criterio progressivo: l'importo crescerà per ogni chilometro orario oltre il limite.

Sulle strade con limite superiore a 50 km/h la tariffa sarebbe di 10 euro per ogni km/h di superamento. In ambito urbano, con limiti a 30 o 50 km/h, scenderebbe a 5 euro per km/h.

Tradotto in cifre concrete: chi supera di 10 km/h il limite su un tratto extraurbano pagherebbe 100 euro; chi supera di 20 km/h, 200 euro; chi supera di 40 km/h, 400 euro. In città, con il limite a 50 km/h, 10 km/h in più costerebbero 50 euro. Sono importi stimati sulla base dei parametri dello schema, ancora suscettibili di variazione prima del testo definitivo.

Con il nuovo codice della strada quanto si paga per 10 km/h in più?

Con il calcolo al km/h, superare di 10 km/h un limite extraurbano (es. 90 km/h su statale) costerebbe circa 100 euro; in autostrada (limite 130 km/h) lo stesso sforamento varrebbe 100 euro. In città, con limite a 50 km/h, 10 km/h in più costerebbero circa 50 euro. Oggi, per lo stesso sforamento, la sanzione base è di 42 euro indipendentemente da dove avviene.

L'impatto non è banale. Oggi un automobilista che supera di 9 km/h il limite in autostrada — diciamo 139 km/h su tratto a 130 — paga la stessa cifra di chi va a 131 km/h: la fascia è unica. Domani, quei 9 km/h in più varrebbero 90 euro a tariffa piena. Il sistema a fasce resta invece per le sanzioni accessorie, cioè punti patente e quello che oggi chiamiamo sospensione della patente, che prenderà il nome di divieto di guida.

La sospensione della patente cambia con il nuovo codice della strada?

La sospensione della patente — che nella riforma si chiamerà "divieto di guida" — mantiene la struttura a fasce, ma le soglie e le conseguenze vengono ridisegnate. Il nuovo sistema conserva le fasce per le sanzioni accessorie, modificandone però soglie e conseguenze. Secondo lo schema approvato in via preliminare, le differenze sarebbero particolarmente evidenti confrontando una strada urbana con limite di 50 km/h e un'autostrada con limite di 130 km/h. Per sforamenti fino a 10 km/h: zero punti e nessuno stop su entrambe le strade. Per sforamenti tra 20 e 40 km/h: in città nessuno stop, in autostrada stop di 15 giorni. Per sforamenti oltre 60 km/h: in città stop di 30 giorni, in autostrada stop di 90 giorni.

Sul fronte dei punti patente, lo schema alleggerisce alcune situazioni rispetto al regime attuale. Chi supera di 15 km/h un limite urbano oggi perde 3 punti; con le nuove regole, la decurtazione scatterebbe solo oltre i 20 km/h. Un alleggerimento formale, però, che non deve distrarre dall'impatto economico della tariffa per km/h, che agisce su ogni sforamento anche minimale.

Quanto si risparmia — o si paga di più — rispetto al sistema attuale

Il quadro è più articolato di come viene raccontato. Il principio alla base della riforma è una razionalizzazione delle sanzioni: gli importi minimi più comuni, come 26 e 42 euro, scendono rispettivamente a 25 e 40 euro. Per le infrazioni lievi (parcheggio in divieto, mancato uso della freccia) si paga meno. Ma per l'eccesso di velocità il discorso si inverte: chi oggi sfora di 5 km/h e rientra nella prima fascia paga 42 euro; domani potrebbe pagare 25 euro (in città) o 50 euro (extraurbano), a parità di sforamento. Già a 10 km/h oltre il limite, l'impatto è superiore rispetto alla sanzione base attuale su strade con limite superiore a 50 km/h.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2028. Ma il percorso che porta a quella data è più lungo e incerto di quanto appaia.

Quando entra in vigore il nuovo sistema di calcolo delle multe per velocità?

Non subito. Per ora non cambia nulla. Lo schema deve ancora passare dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari, e l'approvazione definitiva è attesa non prima dei primi mesi del 2027. Entro il 13 marzo il Nuovo Codice della Strada dovrà essere approvato definitivamente, ma le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2028.

Il testo è ancora in fase di iter legislativo e può subire modifiche prima dell'approvazione definitiva. Questa avvertenza non è un dettaglio: le cifre circolate sui media — 5 euro per km/h in città, 10 euro su strade extraurbane — derivano dallo schema in esame preliminare. Prima che diventi legge, possono cambiare.

Il rischio del regime transitorio: il profilo che i difensori devono già presidiare

Qui sta il punto che i blog informativi non approfondiscono e che invece ha rilievo pratico immediato per chi ha già un verbale sul tavolo o un ricorso in corso.

Il principio tempus regit actum — la norma vigente al momento del fatto governa quell'atto — è consolidato nel diritto sanzionatorio amministrativo. Le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice saranno regolate dal vecchio sistema a fasce. Questo è chiaro. Ma il problema nasce nel mezzo: tra l'approvazione definitiva del decreto (attesa entro marzo 2027) e la sua applicazione effettiva (gennaio 2028), si aprirà un periodo di sedimentazione normativa durante il quale i ricorsi già pendenti, le opposizioni in corso e le nuove contestazioni dovranno fare i conti con un quadro in transizione.

Chi ha ricevuto un verbale oggi, con il vecchio sistema, e decide di impugnarlo potrebbe trovarsi a discutere la propria causa davanti al Giudice di Pace quando il nuovo codice sarà già approvato ma non ancora vigente. Il giudice applicherà la vecchia norma, ma dovrà interpretarla alla luce di un impianto sanzionatorio che il legislatore ha già dichiarato superato. Questo non è un problema astratto: è un profilo di difesa che vale la pena esaminare fin d'ora con un avvocato che si occupa di sinistri e sanzioni stradali.

A questo si aggiunge la questione degli autovelox. La giurisprudenza della Cassazione ha costruito nel 2026 un corpus di pronunce significativo proprio sulla legittimità degli strumenti di rilevazione. La II Sezione Civile della Corte Suprema ha depositato tra il 27 marzo e l'8 aprile 2026 un blocco compatto di decisioni sulle sanzioni amministrative per eccesso di velocità, fissando paletti precisi su ciò che rende legittima una multa elevata da autovelox mobile. Il quadro che emerge dai provvedimenti numerati 7374, 7379, 8799 e 8801 del 2026 è quello di una giurisprudenza che vuole essere inequivocabile: i Comuni e le forze di polizia dispongono di strumenti legittimi per la rilevazione della velocità, ma devono rispettare con rigore le condizioni di affidabilità tecnica degli apparecchi.

In particolare, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., con ord. n. 7374 del 27 marzo 2026, ha consolidato il principio per cui, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Ma attenzione: lo stesso blocco giurisprudenziale ha prodotto esiti opposti a seconda dei casi concreti. Con ord. n. 8797 dell'8 aprile 2026, la Cassazione, Sez. II civ., ha invece ribadito che approvazione e omologazione non coincidono: per fare piena prova, l'autovelox deve essere debitamente omologato.

Il contrasto tra le due ordinanze — 7374 che valorizza la taratura, 8797 che esige l'omologazione — non è ancora del tutto risolto e alimenta contenziosi in corso in tutta Italia.

Sul fronte delle notifiche, lo schema introduce un'altra novità che può fare la differenza in sede di ricorso. Per le multe rilevate dagli autovelox il termine per la notifica del verbale scende da 90 a 45 giorni. Lo schema di decreto legislativo prevede che il termine per notificare un verbale scenda da 90 a 45 giorni quando la violazione è accertata mediante dispositivi che consentono il rilevamento a distanza. Per i verbali notificati dopo l'entrata in vigore, questo termine dimezzato sarà un vincolo più stretto per l'amministrazione — e quindi uno strumento di difesa più efficace per chi riceve la notifica oltre quel termine.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila. Chi aspetta che la norma sia in vigore per capire se vale la pena contestare un verbale, di solito ha già perso i termini utili per farlo.

Nota dall'esperienza dello studio

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente è aspettare la "certezza normativa" prima di muoversi. Chi riceve un verbale da autovelox oggi dispone di 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace, o 60 giorni per il ricorso al Prefetto — termini che decorrono indipendentemente da qualunque riforma in corso. La questione sulla legittimità dell'apparecchio (omologazione, taratura, collocazione del dispositivo) va sollevata subito e documentata subito: non può essere introdotta in un secondo momento. Il regime transitorio che si apre tra approvazione definitiva del nuovo codice e sua entrata in vigore non sospende questi termini.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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