Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

3 cambiamenti chiave: circolare AdE sovraindebitamento - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un consumatore con un mutuo ancora in corso, qualche anno di tasse arretrate e un piano di rientro che non riesce a reggere. La domanda che si pone — e che si pone il suo consulente — è sempre la stessa: il Fisco può bloccare tutto? Fino a ieri la risposta era incerta. Con la bozza della circolare Agenzia Entrate sovraindebitamento posta in consultazione il 26 giugno 2026, si comincia a intravedere una risposta organica. E i dettagli fanno la differenza.

La pubblicazione, il 26 giugno 2026, della Parte II della bozza di circolare sui profili fiscali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rappresenta la seconda tappa di un percorso articolato in quattro parti. Il documento, in consultazione fino al 24 luglio 2026, esamina le procedure di sovraindebitamento e l'esdebitazione dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, offrendo significativi chiarimenti interpretativi e promuovendo un confronto con gli operatori volto a favorire un'applicazione più uniforme del Codice della crisi.

La bozza è un lungo documento di 124 pagine e riguarda le procedure rivolte ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ridisegnate dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). Non è un testo che parla soltanto di grandi aziende: parla di consumatori, di professionisti, di artigiani con debiti tributari accumulati in anni di crisi. Ed è proprio per questo che merita di essere letto con attenzione pratica, non solo accademica.

Primo cambiamento: come tratta il Fisco i debiti tributari nel piano del consumatore?

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è lo strumento pensato per la persona fisica che non ha debiti d'impresa e che vuole proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile. Il nodo cruciale — quello che spesso paralizza le pratiche — è il trattamento dei crediti tributari: cartelle, IRPEF, IVA, contributi INPS.

La bozza chiarisce come queste procedure si coordinano con la disciplina tributaria, dal trattamento dei crediti fiscali agli effetti della liberazione dai debiti. Il punto di svolta rispetto al passato è che il Codice della crisi ha esteso anche ai debitori civili, ai professionisti, agli imprenditori minori e, più in generale, ai soggetti non fallibili, le logiche di emersione anticipata della crisi, di composizione regolata dell'indebitamento e di reinserimento nel circuito economico.

Nella pratica, questo significa che il creditore tributario — Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione — non è più automaticamente immune dalla falcidia. La proposta può prevedere una soddisfazione parziale dei crediti fiscali, purché essa sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria. La bozza di circolare serve proprio a chiarire all'interno degli uffici fiscali come valutare questa convenienza, come esprimere il voto in sede di omologazione e quali margini esistano per contestare la proposta.

Per chi ha un mutuo sulla prima casa, questo profilo è decisivo: se i crediti fiscali possono essere ristrutturati nell'ambito del piano del consumatore, il debitore può conservare l'immobile destinando le rate del mutuo al creditore ipotecario e offrendo ai creditori chirografari — compreso il Fisco — una percentuale compatibile con le proprie capacità di rimborso. Il piano del consumatore, a differenza del concordato minore, non richiede il voto dei creditori: l'omologazione avviene su valutazione del tribunale, previo giudizio di meritevolezza e convenienza attestato dall'OCC.

Secondo cambiamento: l'Agenzia delle Entrate può opporsi all'omologazione del piano di sovraindebitamento?

Questa è la domanda che genera più ansia nei debitori e più incertezza nei professionisti. La risposta, alla luce della giurisprudenza più recente, è articolata — e sorprendente per chi si aspettava un veto generalizzato del Fisco.

Con l'ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di concordato minore, precisando che il meccanismo di omologazione forzosa dei debiti tributari (il cosiddetto cram down) all'interno di questa procedura non richiede il rispetto dei passaggi burocratici rigidi previsti per il concordato preventivo. La Corte ha chiarito che il concordato minore è caratterizzato da una procedura propria e più snella, che vede il ruolo centrale dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e che risulta incompatibile con l'obbligo di ottenere il preventivo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, rendendo quindi superflue le modalità procedurali più complesse dettate per i concordati aziendali di maggiori dimensioni.

In termini concreti: la Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non impone necessariamente il ricorso alla transazione fiscale prevista dall'art. 88 CCII. Ne deriva che la presenza di debiti fiscali non richiede il previo parere conforme della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate né l'attivazione della disciplina della transazione tributaria.

Questa pronuncia — resa dalla Sezione I presieduta da Massimo Ferro, con relatore Roberto Amatore — ha un peso diretto anche sul piano del consumatore: se nel concordato minore (che pure prevede il voto dei creditori) il Fisco non può opporre un veto procedurale bloccante, a maggior ragione nel piano del consumatore, ove l'omologa prescinde dal consenso dei creditori, l'Agenzia può soltanto formulare osservazioni al tribunale, ma non impedire l'omologazione attraverso un diniego formale.

Tuttavia, questa apertura non significa immunità per il debitore. Il punto di equilibrio resta quello fissato dal Codice della crisi: il debitore meritevole deve poter ripartire, ma la proposta deve essere seria, trasparente e più conveniente dell'alternativa liquidatoria. La bozza si confronta con il tema del voto dell'Amministrazione finanziaria, delle eventuali contestazioni e del possibile cram down.

Terzo profilo da tenere a mente: la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 23318 del 15 luglio 2026, ha chiarito che l'accordo omologato, pur non impedendo l'accertamento o la liquidazione del credito, vincola il creditore quanto alle modalità di soddisfacimento e non consente, in pendenza di accordo efficace e non inadempiuto, iniziative satisfattive individuali incompatibili con la regolazione concordataria. In sostanza: una volta omologato il piano, il Fisco non può avviare o proseguire autonomamente azioni esecutive sui beni del debitore. Questo presidio è fondamentale per chi ha il mutuo sulla prima casa e teme il pignoramento.

Terzo cambiamento: cosa prevede la nuova circolare del Fisco sul sovraindebitamento?

La circolare Agenzia Entrate sovraindebitamento non si limita ai crediti tributari nel piano del consumatore. Ha una portata sistematica che investe anche la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) e l'esdebitazione (artt. 278-283 CCII). Ed è qui che si trova uno dei passaggi più delicati per chi ha un mutuo.

Nella liquidazione controllata, il patrimonio del debitore — incluso l'immobile gravato da mutuo — viene ceduto alla procedura. Il liquidatore giudiziale cura la vendita e il ricavato viene ripartito tra i creditori, tenendo conto dei privilegi e delle ipoteche. L'Agenzia delle Entrate, in quanto creditore ipotecario indiretto (tramite ipoteche esattoriali) o creditore privilegiato, partecipa attivamente alla procedura. La bozza di circolare chiarisce i criteri con cui gli uffici devono valutare la propria posizione nella procedura liquidatoria, ivi compresa la possibilità di insinuare crediti tributari — incluse sanzioni e interessi — nel passivo.

Sul punto sanzioni e interessi, un ulteriore chiarimento viene proprio dalla giurisprudenza recente. L'ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di cassazione n. 23318 del 15 luglio 2026 ha precisato che la disciplina dell'esecuzione, comune nelle sue linee essenziali all'accordo e al piano, conferma che il debitore deve adempiere secondo le prescrizioni omologate e che i pagamenti o gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Significativo anche quanto chiarito dalla Cassazione sul piano delle tempistiche procedurali. L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 20192/2026, depositata il 16 giugno 2026, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, della legge n. 3/2012, il termine semestrale previsto per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura ordinatoria e non perentoria. Questo è un elemento pratico di primaria importanza: i ritardi nella trattazione da parte del tribunale non determinano la decadenza dalla procedura.

Un elemento spesso trascurato dagli altri commenti sulla bozza riguarda il coordinamento tra la circolare e il Correttivo-ter. I confini fra debiti di natura personale, professionale e mista rimangono complessi, e cambiano al mutare della normativa: il Terzo Correttivo al CCII (D.Lgs. 136/2024) ha precisato la definizione di consumatore e vietato le domande "prenotative" per accedere alle procedure. La circolare dovrà dunque confrontarsi anche con questi nuovi confini soggettivi: chi è consumatore e chi non lo è in presenza di debiti misti — parte personali, parte derivanti da una piccola attività — è una questione che gli uffici fiscali si troveranno a valutare caso per caso.

Il rischio pratico che gli altri non segnalano

C'è un aspetto della bozza che merita una riflessione autonoma, al di là del commento tecnico. La circolare è ancora in fase consultiva: il percorso continuerà con la pubblicazione in consultazione delle Parti III e IV, dedicate rispettivamente agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali; lo scopo della consultazione è consentire all'Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

Questo significa che la circolare definitiva potrebbe differire — anche significativamente — dalla bozza oggi in consultazione. Per il debitore che avvia una procedura oggi, il rischio concreto è che l'ufficio fiscale si comporti ancora secondo prassi consolidate, non ancora aggiornate alla bozza né alla versione definitiva. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi vigila — vale in entrambe le direzioni: il debitore che monitora l'evoluzione di questa circolare e adegua tempestivamente la propria strategia processuale ha un vantaggio reale rispetto a chi attende passivamente.

La domanda che dovrà rispondere la circolare definitiva — e che la bozza ancora non risolve del tutto — è se e in che misura il creditore fiscale possa condizionare l'omologazione del piano del consumatore attraverso osservazioni mirate al tribunale. Finché quella risposta non sarà cristallizzata in un documento di prassi vincolante per gli uffici, il rischio di comportamenti difformi tra una sede fiscale e l'altra rimarrà concreto.

Come notato da Luigi Ferrajoli, ogni sistema giuridico produce garanzie sulla carta che valgono effettivamente soltanto se qualcuno le aziona con competenza tecnica. Nel sovraindebitamento, questa considerazione non è astratta: la differenza tra un piano omologato e uno rigettato passa spesso per la qualità dell'attestazione dell'OCC, la costruzione del giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione e — sempre più — la capacità di anticipare le obiezioni del creditore fiscale prima ancora che le formuli.

L'obiettivo dell'Agenzia è un documento di prassi unitario sui profili fiscali del Codice della crisi, per dare a uffici e operatori un'interpretazione omogenea. È un obiettivo condivisibile. Ma fino a quando quel documento non sarà definitivo, navigare tra bozze e giurisprudenza — che nel frattempo continua a evolversi — richiede una guida precisa e aggiornata.

Approfondimento
Le procedure per uscire dai debiti, dalla scelta della strada alla cancellazione, sono spiegate qui: Sovraindebitamento ed esdebitazione: uscire dai debiti.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP