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Immaginate di aver rinunciato a una promozione per seguire i figli, di aver lavorato part-time per anni mentre il vostro coniuge costruiva la carriera, di aver contribuito in mille modi invisibili alla stabilità familiare. Poi arriva il divorzio, e voi chiedete un assegno. La Cassazione vi risponde: tutto questo non basta, se non lo dimostrate con prove concrete, documentate, causalmente ancorate al presente.
È questa, in estrema sintesi, la direzione impressa dalla Suprema Corte con una serie di ordinanze concentrate tra gennaio e febbraio 2026, che definiscono con sempre maggiore nettezza i confini dell'assegno divorzile. Chi si occupa di diritto di famiglia a Verona e nel Triveneto vede già cambiare la prassi dei tribunali: le domande generiche, fondate sulla mera disparità economica, vengono respinte con crescente sistematicità.
Il nuovo standard probatorio: tre sentenze, una direzione
La prima pietra angolare è la Cass. civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2026, n. 300. Con questa ordinanza la Cassazione aggiunge un ulteriore tassello interpretativo in materia di assegno divorzile, spostando l'attenzione in modo sempre più deciso dal risultato economico finale alle cause che lo hanno determinato: chi chiede l'assegno divorzile in chiave perequativo-compensativa dovrà dimostrare concretamente i sacrifici professionali subiti. La pronuncia si colloca in una linea interpretativa sempre più chiara: l'assegno divorzile non è uno strumento di riequilibrio automatico delle condizioni economiche tra ex coniugi, ma una misura eccezionale, subordinata a un accertamento rigoroso dei presupposti previsti dalla legge. La funzione perequativo-compensativa non può essere invocata in modo astratto o presuntivo, ma richiede un solido impianto probatorio.
La seconda ordinanza è la Cass. civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026, n. 1870. La Corte di Cassazione affronta la complessa tematica del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile cassando con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva negato tale diritto a una ex coniuge: il giudizio traeva origine da una pronuncia del Tribunale di Bologna che, in sede di divorzio, aveva stabilito a carico di un ex marito l'obbligo di corrispondere all'ex moglie un assegno divorzile di 1.800 euro mensili. Gli ermellini hanno rilevato un vizio fondamentale nel ragionamento della Corte d'Appello di Bologna: non si era espressa sulla sussistenza o meno della precondizione costituita dalla sperequazione patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi e, in conseguenza, il ragionamento decisorio risultava viziato perché non aveva valutato le cause della stessa. In pratica, la Corte d'Appello aveva saltato il primo e indispensabile passaggio, ovvero la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali per verificare l'esistenza di uno squilibrio. Senza questa premessa, l'analisi sulla funzione assistenziale e perequativa risulta logicamente e giuridicamente viziata.
La terza, e forse più commentata, è la Cass. civ., Sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999 (Pres. Ferro, Rel. Acierno). L'ordinanza interviene con un chiarimento puntuale sul presupposto dell'assegno divorzile: il diritto non può essere riconosciuto senza una prova concreta del nesso tra le scelte condivise durante il matrimonio e l'attuale squilibrio economico tra gli ex coniugi. Quando una decisione successiva accerta che tali presupposti mancavano sin dall'inizio, le somme già percepite devono essere restituite, secondo la regola generale dell'indebito oggettivo. La Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio decidendi: il diniego dell'assegno discende dal mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova che la propria attuale condizione economica, meno favorevole rispetto all'altro coniuge, sia causalmente riconducibile a scelte matrimoniali condivise e di sacrificio idonee a fondare la componente compensativa e perequativa dell'assegno. Non è sufficiente la mera divergenza reddituale, se non ancorata al contributo causale del matrimonio secondo i criteri dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
A rafforzare il quadro interviene pochi giorni dopo la Cass. civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2026, n. 2917: con questa ordinanza la Cassazione ha chiarito un punto molto rilevante in materia di assegno divorzile: non è sufficiente invocare un futuro squilibrio pensionistico per ottenere oggi un assegno. Il caso traeva origine da un giudizio di divorzio in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegno; in secondo grado, invece, la Corte territoriale aveva valorizzato l'interruzione dell'attività lavorativa della donna negli anni in cui i figli erano piccoli e il successivo svolgimento di lavoro irregolare, ritenendo che tali circostanze avessero determinato un danno contributivo destinato a produrre in futuro uno squilibrio pensionistico significativo tra gli ex coniugi. Tuttavia, la stessa sentenza d'appello riconosceva che l'ex moglie disponeva, allo stato, di adeguate risorse reddituali e patrimoniali. La Cassazione ha cassato quella decisione: lo squilibrio va accertato oggi, non proiettato nel futuro.
Il nesso causale come vero cuore del giudizio
Leggendo in sequenza queste quattro ordinanze, emerge un principio unitario che vale la pena esprimere con la precisione che merita. L'assegno divorzile — disciplinato dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 — ha una funzione composita: assistenziale (garantire l'autosufficienza economica), compensativa (riconoscere i contributi dati alla vita familiare) e perequativa (correggere squilibri prodotti dalle scelte matrimoniali). La Corte richiama l'impostazione ormai consolidata, inaugurata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui l'assegno non ha più la finalità di mantenere il tenore di vita maturato in costanza di matrimonio, ma mira a riequilibrare le posizioni economiche quando lo squilibrio derivi da scelte comuni che hanno inciso sulla carriera di uno dei coniugi. Per questo motivo l'accertamento del diritto richiede due passaggi distinti: verificare l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dimostrare che tale condizione è la conseguenza delle modalità con cui la vita familiare è stata organizzata.
Il punto critico, quello su cui si gioca oggi la partita in udienza, è esattamente il secondo passaggio. Non basta affermare di aver sacrificato la carriera: occorre dimostrarlo. Dalla motivazione della n. 1999/2026 emerge che il richiedente aveva richiamato una scelta di lavoro part-time compiuta molti anni prima, senza però fornire documentazione puntuale sulle opportunità professionali sacrificate, sull'impatto economico nel tempo, sul beneficio tratto dall'altro coniuge e, soprattutto, sul nesso causale tra quelle decisioni e la situazione patrimoniale attuale. Al contrario, risultavano autonomia reddituale, disponibilità di un'abitazione di proprietà e persino un recente incremento delle entrate. Per la Corte, mancava quindi l'elemento essenziale della prova dello svantaggio ingiusto.
È il principio romano del vigilantibus iura subveniunt applicato al diritto di famiglia: la tutela giuridica assiste chi la richiede con gli strumenti adeguati, non chi si limita a invocarla. La dichiarazione generica di sacrificio non è sufficiente; serve il documento, il dato, il confronto comparativo tra la traiettoria professionale propria e quella dell'ex coniuge.
Come scriveva Luigi Ferrajoli, il diritto non è mai neutro rispetto ai rapporti di forza tra le parti: ma questa neutralità non può essere colmata dal giudice d'ufficio. Chi chiede deve provare. E la prova, in questo ambito, richiede una costruzione articolata: buste paga e dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni del matrimonio, raffronto con le progressioni di carriera dell'altro coniuge, eventuale documentazione della rinuncia a opportunità concrete (concorsi, promozioni, trasferimenti rifiutati), testimonianze sulla gestione domestica e sulla cura dei figli.
Sotto il profilo critico, la pronuncia n. 2917/2026 appare condivisibile perché evita che l'assegno divorzile si trasformi in una compensazione meramente simbolica dei ruoli familiari o in una forma di tutela anticipata rispetto a eventi futuri e incerti; al contempo, rappresenta un monito per la prassi forense, imponendo allegazioni dettagliate e un impianto probatorio solido in ordine tanto allo squilibrio economico quanto al nesso causale tra le scelte compiute in costanza di matrimonio e la condizione patrimoniale post-coniugale.
Un ulteriore profilo di rischio, spesso sottovalutato, riguarda la ripetibilità delle somme percepite. La Corte, nella n. 1999/2026, ha ritenuto corretta la condanna alla restituzione delle somme percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio: in mancanza dell'allegazione che il proprio attuale squilibrio sia causalmente riconducibile al matrimonio, l'assegno non spetta e le somme percepite nel tempo devono essere restituite, secondo la logica della condictio indebiti. Chi ha percepito un assegno divorzile sulla base di un provvedimento poi riformato in appello o in Cassazione può essere chiamato a restituirlo: un rischio concreto che impone di valutare con estrema attenzione la fondatezza della domanda prima di intraprenderla.
Il panorama attuale chiama entrambe le parti a un'attenzione strategica prima ancora che processuale. Chi intende chiedere l'assegno deve costruire il proprio fascicolo documentale fin dall'avvio della separazione, raccogliendo tutto ciò che attesta il contributo dato alla vita familiare e le rinunce professionali subite. Chi deve difendersi dall'altrui richiesta ha oggi, grazie all'orientamento giurisprudenziale in consolidamento, strumenti più solidi per contrastare domande che si fondano su mere affermazioni di principio. La prova, in ogni caso, è il terreno su cui si decide la partita.
Redazione - Staff Studio Legale MP