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Ogni anno, nel momento in cui una coppia si separa, si apre una disputa silenziosa ma economicamente rilevante: chi incassa l'assegno unico universale per i figli? La risposta che molti davano per scontata — "si divide a metà, punto" — non regge più all'esame della giurisprudenza più recente. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16632 del 27 maggio 2026 ha generato immediata attenzione tra operatori del diritto e famiglie separate. Il principio che ne emerge è netto: non è più automatica la suddivisione al 50%, e il genitore collocatario — colui presso il quale i figli risiedono stabilmente — va tutelato attribuendogli direttamente l'intero importo della misura.
Ma attenzione: questo non significa che il collocatario incassi sempre tutto per automatismo. Significa che esistono tre situazioni precise in cui ciò avviene — o può avvenire — e che ignorarle espone a perdite concrete.
Il quadro normativo: da dove nasce la confusione
Il punto di partenza è l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 (il decreto istitutivo dell'assegno unico universale). La norma stabilisce che l'assegno unico spetti in parti uguali ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. Da questa formulazione — apparentemente chiara — molti hanno ricavato la regola del 50/50 come regola assoluta in caso di affidamento condiviso. La regola esiste, ma non è assoluta.
La Circolare INPS n. 23/2022 aveva già specificato che, qualora il giudice stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, "si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario" e che "lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". La Cassazione, prima con l'ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 e poi con la pronuncia del 27 maggio 2026 n. 16632, ha fatto propria questa lettura e l'ha sistematizzata, chiarendo quale sia il criterio guida: non la parità formale tra genitori, ma l'interesse concreto del minore.
Qui entra in gioco il brocardo latino favor minoris: il diritto all'assegno appartiene al figlio, non ai genitori. Chi vive con il figlio ogni giorno, chi anticipa le spese quotidiane, chi gestisce l'immediato, ha un titolo preferenziale a ricevere la risorsa pubblica destinata a quel figlio. Come scrisse Luigi Ferrajoli, il diritto è strumento di tutela dei soggetti più deboli, e la debolezza del minore non si misura in aula ma nella vita ordinaria di tutti i giorni.
I tre casi in cui l'assegno unico spetta tutto al genitore collocatario
Primo caso: il provvedimento giudiziale lo dispone espressamente. Il giudice di famiglia può disporre che l'intero assegno unico venga destinato al genitore collocatario, anche in presenza di affidamento condiviso, e in questi casi la decisione del giudice prevale sulle regole generali dell'INPS. Questo avviene sempre più spesso, soprattutto quando il giudice accerta che il genitore collocatario fronteggia da solo le spese correnti. La ratio è garantire che le risorse destinate al mantenimento dei figli siano effettivamente utilizzate da chi, quotidianamente, sostiene le spese legate alla loro cura: il genitore collocatario si trova a fronteggiare costi fissi — dall'alimentazione alle utenze domestiche — che l'altro genitore contribuisce a coprire attraverso l'assegno di mantenimento.
Secondo caso: i genitori raggiungono un accordo scritto in tal senso. I genitori possono scegliere che l'intero importo sia corrisposto al richiedente, dichiarando l'accordo con l'altro genitore nella domanda INPS. È la soluzione più rapida e meno conflittuale: se entrambi riconoscono che i figli vivono prevalentemente con uno solo di loro, possono formalizzare la scelta in sede di domanda o di modifica della stessa. L'accordo evita il ricorso al giudice ma va documentato correttamente nella procedura INPS: un'intesa verbale non vale nulla ai fini dell'erogazione.
Terzo caso: affidamento esclusivo. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta interamente al genitore affidatario, cioè colui che vive stabilmente con il figlio. Questo è il caso più lineare e non è stato toccato dalla pronuncia del 2026, che invece ha inciso sul caso — statisticamente prevalente — dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori.
Cosa fare concretamente: la procedura INPS passo per passo
Chi riceve già l'assegno unico in misura dimezzata e ritiene di avere diritto all'intero importo non deve aspettare passivamente. La ripartizione può essere modificata in qualsiasi momento accedendo alla domanda sul portale INPS: la variazione decorre dal mese successivo alla comunicazione, senza effetto retroattivo. Questo ultimo dettaglio è cruciale: non esiste rimborso per il passato, il che significa che ogni mese di inerzia è una perdita secca.
La domanda va presentata tramite il portale MyINPS, patronati o contact center, indicando i dati dei figli, il tipo di affidamento e i riferimenti bancari di entrambi i genitori se condiviso. È necessario allegare eventuali provvedimenti giudiziari che dispongono modalità particolari di erogazione.
Se si ha già un provvedimento del giudice che attribuisce l'intero assegno al genitore collocatario, la modifica è immediata: basta caricare il documento nella procedura. Se invece si vuole ottenere quella attribuzione in sede giudiziale — perché l'accordo con l'ex non c'è — occorre inserire la questione nell'ambito di un ricorso per modifica delle condizioni di separazione o divorzio, oppure richiederla nella fase di definizione del primo provvedimento.
L'ISEE di riferimento per il calcolo dell'importo è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, non necessariamente quello del genitore richiedente. Un elemento spesso sottovalutato: se il figlio risulta nel nucleo fiscale del genitore non collocatario, l'ISEE di riferimento potrebbe essere sbagliato, con importi calcolati al ribasso o al rialzo rispetto alla situazione reale. Vale la pena verificare con attenzione la composizione del nucleo familiare ISEE prima di presentare — o modificare — la domanda.
Il rischio pratico che in pochi segnalano
C'è una zona d'ombra che merita attenzione. Quando i genitori, senza alcun provvedimento giudiziale né accordo formalizzato, si arrangiano tra di loro — uno incassa tutto, l'altro tace — si crea un'esposizione al rischio di rimborso. La percezione dell'assegno unico può influire sull'importo del mantenimento che un genitore è tenuto a corrispondere all'altro: è un elemento che va considerato con attenzione in ogni procedimento di separazione, divorzio o revisione delle condizioni. Se, successivamente, il giudice in sede di revisione dovesse ritenere che l'assegno unico incassato interamente da un genitore avrebbe dovuto essere ripartito, potrebbe compensarlo riducendo l'assegno di mantenimento futuro — o, in casi estremi, ordinando un conguaglio.
Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi vigila sui propri interessi — vale per entrambi i genitori. Il collocatario fa bene a formalizzare il diritto all'intero importo; il genitore non collocatario fa bene a verificare che l'importo percepito dall'altro sia effettivamente dedicato ai figli e non generi squilibri nell'assetto economico della separazione.
Vale la pena ricordare, infine, che gli importi dell'assegno unico nel 2026 sono stati adeguati al costo della vita, calcolato dall'ISTAT in una variazione del +1,4%, come specificato dall'INPS con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026. Un aumento modesto, ma che rende ancora più rilevante la questione dell'attribuzione corretta: anche pochi euro in più al mese, moltiplicati per gli anni di vigenza del provvedimento e per il numero di figli, producono differenze significative nel bilancio familiare.
La pronuncia della Cassazione del 27 maggio 2026 non crea un diritto automatico del collocatario: crea uno strumento che il genitore collocatario può — e spesso deve — attivare attraverso le procedure corrette. La distinzione non è tecnica, è sostanziale: chi non agisce rischia di lasciare risorse economiche destinate ai propri figli in mani sbagliate, o di costruire accordi informali che potranno ritorcersi contro in un futuro contenzioso.
Redazione - Staff Studio Legale MP