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TPMF Verona: dal 31 ottobre cambia il tribunale di famiglia - Studio Legale MP - Verona

C'è una data che dovrebbe stare sul calendario di ogni famiglia veronese che ha in corso — o sta valutando di avviare — una causa di separazione, divorzio, affido dei figli o tutela di un minore: il 31 ottobre 2026. Da quel giorno entra operativamente in vigore il nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (TPMF), l'organo giudiziario unico previsto dalla riforma Cartabia che ridisegna in modo radicale la mappa degli uffici competenti in materia familiare e minorile in Italia — Verona compresa.

Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa. È un cambio di paradigma che incide sul dove si deposita il ricorso, su chi decide e su come vengono gestiti i procedimenti già pendenti. Comprendere per tempo queste novità non è un dettaglio tecnico: può fare la differenza tra una strategia processuale corretta e un errore difficile da rimediare.

Come osservava Rudolf von Jhering, «il diritto non è un concetto logico ma una forza viva»: e raramente questa forza si manifesta in modo tanto concreto quanto nella riforma di una struttura giudiziaria che tocca le vicende più intime delle persone.

Cosa cambia con il nuovo Tribunale della famiglia da ottobre 2026

Il punto di partenza è la legge delega 26 novembre 2021 n. 206 e il successivo D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che hanno istituito il TPMF come organo giudiziario unico e specializzato. Con tale decreto è stata prevista l'istituzione di un Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie, articolato su base circondariale (presso ogni sede di Tribunale ordinario) e distrettuale (presso ciascuna sede di Corte d'appello).

A Verona ciò significa che, dal 31 ottobre 2026, verrà istituita una sezione circondariale del TPMF presso il Tribunale ordinario di Verona, mentre la sezione distrettuale sarà collocata presso la Corte d'Appello di Venezia — che assorbirà le funzioni dell'attuale Tribunale per i Minorenni del Veneto, con sede a Venezia.

La riforma era originariamente prevista per entrare in vigore entro tre anni dal decreto istitutivo. Uno dei rinvii più significativi riguarda proprio l'entrata in vigore delle norme istitutive del TPMF: la scadenza originaria, fissata a tre anni dall'entrata in vigore del decreto istitutivo (art. 49, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è stata portata a quattro anni, posticipando di fatto l'unificazione di competenze oggi distribuite tra tribunali ordinari, tribunali per i minorenni e sezioni specializzate. Il Decreto Giustizia del 5 agosto 2025, ora legge, ha confermato questa proroga al ottobre 2026.

Il perché di questa proroga è significativo e non va sottovalutato: la costituzione del nuovo ufficio dovrà avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e quindi senza alcun ampliamento delle dotazioni organiche di magistratura e di personale amministrativo. In concreto, il nuovo Tribunale sarà formato dagli attuali giudici del Tribunale per i Minorenni, dai giudici delle Sezioni Famiglia e Minori delle Corti d'Appello, su loro domanda (per la sezione distrettuale), dagli attuali giudici che operano presso i Tribunali ordinari, su loro domanda (per la sezione circondariale). Non è uno scenario privo di incognite: il vincolo di invarianza finanziaria rischia di produrre, nella fase di avvio, tensioni organizzative reali.

Dove si presentano i ricorsi per affido e separazione dopo ottobre 2026

Questa è la domanda più pratica — e quella che più frequentemente una famiglia veronese dovrebbe porsi già oggi, prima ancora che la riforma entri in vigore.

Dopo il 31 ottobre 2026, tutti i nuovi ricorsi in materia di separazione, divorzio, affidamento, mantenimento dei figli e responsabilità genitoriale saranno depositati direttamente presso la sezione circondariale del TPMF di Verona. Il vecchio rito davanti al tribunale ordinario — sezione famiglia — e il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia confluiranno entrambi in questa nuova sede.

Cambiano anche le competenze per materia. Alcune tipologie di procedimenti già di competenza del Tribunale per i Minorenni passeranno alla competenza della sezione circondariale, altri procedimenti del Tribunale ordinario passeranno anch'essi alle sezioni circondariali del TPMF, mentre alcune materie più complesse resteranno di competenza della sezione distrettuale.

Sul piano della competenza territoriale, la Cassazione ha già consolidato un orientamento preciso nel nuovo rito, rilevante per chi risiede a Verona con figli che abitano altrove: la Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza n. 6675 del 20 marzo 2026, ha ribadito che nelle cause che coinvolgono minori, la competenza territoriale è determinata dal luogo di residenza abituale dei minori, e che un trasferimento non autorizzato del minore non modifica la competenza territoriale del Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale prima del trasferimento, se la domanda è formulata entro un anno dal trasferimento stesso (art. 473-bis.11 c.p.c.). Questo principio resta pienamente applicabile anche dopo l'avvio del TPMF.

Nello stesso senso si è espressa anche la Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza n. 2083 del 31 gennaio 2026, chiarendo che in base all'art. 473-bis.11 c.p.c. è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda, con la competenza che rimane ferma nonostante un trasferimento in corso.

I procedimenti di separazione già avviati continuano davanti allo stesso giudice?

Questa è la domanda che genera più incertezza — e comprensibilmente — in chi ha una causa già pendente. La risposta richiede una distinzione per fasce temporali, che la norma transitoria del D.lgs. 149/2022 regola in modo articolato.

Le nuove norme si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 17 ottobre 2024. Per i procedimenti pendenti alla stessa data davanti al Tribunale ordinario, la regola è di continuità: i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data del 17 ottobre 2024 sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Quanto ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale per i Minorenni: i procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni a quella data proseguono davanti alla sezione distrettuale del TPMF con l'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti, ma sono reclamabili davanti alla sezione distrettuale.

Esiste poi un ulteriore orizzonte temporale: i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale ordinario alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In sintesi: se si ha una separazione già pendente davanti al Tribunale di Verona — sezione famiglia — e il ricorso è stato depositato prima del 17 ottobre 2024, quel giudice continuerà a decidere, con il vecchio rito, fino alla definizione. Se invece il procedimento è stato instaurato dopo quella data, si applicano già le nuove regole processuali della riforma Cartabia, e dal 31 ottobre 2026 subentreranno anche le nuove regole organizzative del TPMF.

Vale qui richiamare il brocardo tempus regit actum: ciascun atto processuale è governato dalla legge vigente nel momento in cui è compiuto. La moltiplicazione di regimi transitori — vecchio rito, nuovo rito, TPMF, pre-TPMF — rende questo principio tutt'altro che astratto: determinare quale norma si applica al proprio procedimento è la prima operazione concreta da compiere.

Un aspetto che i commentatori tendono a trascurare — e che invece merita attenzione — riguarda il giudice tutelare. I procedimenti pendenti davanti al Giudice tutelare non vengono trasferiti al nuovo TPMF fino ad esaurimento, senza considerare che le procedure relative alle tutele restano pendenti per molti anni, con conseguente duplicazione di uffici: uno per gestire le pendenze, un altro per le sopravvenienze. Si tratta di un nodo critico particolarmente rilevante per le famiglie veronesi che gestiscono situazioni di tutela o amministrazione di sostegno in parallelo a procedimenti di separazione: i due binari rischiano di scorrere su tempistiche e sedi diverse, con impatti concreti sulla coerenza delle decisioni che riguardano le stesse persone.

Un ulteriore profilo di complessità pratica riguarda la composizione dei collegi. Il rito introdotto dalla riforma Cartabia ha già previsto un modello ad istruzione monocratica con decisione collegiale. Il TPMF dovrà applicarlo in una struttura che, almeno nella fase di avvio, conterà sulle stesse risorse umane degli uffici che accorpa. Il nuovo rito, già in vigore dal 28 febbraio 2023, pur essendo condivisibile nel suo intento di giurisdizionalizzare i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, ha introdotto appesantimenti istruttori che hanno già evidenziato la necessità di adottare provvedimenti urgenti, con un effetto moltiplicatore dell'attività di udienza e degli adempimenti che gravano sui magistrati togati. L'avvio del TPMF in regime di invarianza finanziaria non attenua questa criticità.

Per chi deve prendere decisioni concrete nei prossimi mesi — aprire un procedimento di separazione, modificare le condizioni di affidamento, presentare un ricorso per la tutela di un minore — la scadenza del 31 ottobre 2026 non è un fatto neutro. Depositare un ricorso prima o dopo quella data può significare trovarsi davanti a un giudice e a un ufficio diverso, con regole processuali diverse e un regime di impugnazione diverso. La scelta non è meccanica: dipende dal tipo di procedimento, dallo stato del conflitto familiare, dall'urgenza delle misure da ottenere. È una valutazione che richiede conoscenza aggiornata sia del quadro normativo in evoluzione sia dell'organizzazione concreta degli uffici giudiziari veronesi.

La riforma del TPMF è, nella sua ambizione, un passo nella direzione giusta: un giudice unico per la famiglia significa meno frammentazione, meno rimpalli di competenza, meno rischio che le storie delle persone vengano spezzettate tra uffici che non comunicano. La sfida è che questa visione si realizzi davvero — e non rimanga impigliata, come è già accaduto, nei vincoli di una riorganizzazione senza risorse adeguate.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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