Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Albo gestori NPL: come bloccare un pignoramento illegittimo - Studio Legale MP - Verona

Una società acquista un portafoglio NPL da una banca, notifica un atto di precetto e avvia un pignoramento immobiliare. Il debitore, assistito da un legale, verifica l'albo tenuto dalla Banca d'Italia: il gestore che gestisce quella posizione non risulta iscritto. Che succede? Fino a pochi mesi fa la risposta era incerta. Oggi, grazie a una serie di provvedimenti del Tribunale di Brindisi, il quadro si è fatto molto più nitido — e le conseguenze per il creditore non autorizzato sono tutt'altro che marginali.

Il quadro normativo: l'albo gestori NPL ex art. 114 TUB e il D.Lgs. 116/2024

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2024 e recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167, nota come Secondary Market Directive o SMD, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL). Il decreto ha riscritto in profondità le regole di accesso al mercato secondario del credito, introducendo nel Testo Unico Bancario un Capo II del Titolo V interamente dedicato ai nuovi soggetti vigilati.

La novità più rilevante è strutturale: per la prima volta si consente anche a soggetti non bancari di acquistare NPL, a patto che nominino un gestore autorizzato, e viene istituito un albo specifico, gestito dalla Banca d'Italia, per i nuovi "gestori di crediti in sofferenza". Il principale obiettivo delle disposizioni di vigilanza è garantire che i gestori iscritti nel nuovo albo di cui all'art. 114.5 del TUB operino in modo competitivo, prudente e trasparente.

Sul piano attuativo, la Banca d'Italia ha pubblicato il 12 febbraio 2025 il testo definitivo delle sue "Disposizioni di vigilanza" in attuazione del D.Lgs. 116/2024. Da quel momento, a partire dall'8 settembre 2025, le società di servicing che operano per conto delle banche nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati (NPL) possono svolgere tale attività solo se iscritte nell'Albo dei gestori di crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 114.5 del Testo Unico Bancario.

Le conseguenze dell'abusivismo non si limitano al piano amministrativo: le violazioni non sono prese alla leggera e chi gestisce NPL senza autorizzazione o omette la nomina del gestore rischia sanzioni fino a 5 milioni di euro. Ma è sul versante processuale che la questione produce gli effetti più dirompenti per le esecuzioni in corso.

Le pronunce del Tribunale di Brindisi: dalla portata temporale alla paralisi processuale

Il Tribunale di Brindisi è diventato, in pochi mesi, il laboratorio giurisprudenziale più attivo d'Italia su questo tema, con due provvedimenti complementari e di crescente incisività.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell'8 febbraio 2026, relativamente all'ambito dei Non Performing Loans (NPL), si è pronunciato sulla portata operativa, sotto il profilo temporale, delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro ex art. 114 TUB dei gestori di crediti deteriorati e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi. In questo primo provvedimento il giudice ha affrontato un'eccezione sollevata dall'opponente in una controversia esecutiva: il gestore non era iscritto all'albo e il debitore chiedeva il difetto di legittimazione ad agire. Quanto al profilo dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo tenuto da Banca d'Italia ex art. 114 c. 5 TUB, introdotta con il D.Lgs. n. 116/2024, il Tribunale ha ritenuto destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in executivis avanzata dall'opponente, in quanto tale disposizione era entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'opposto atto di precetto.

Il ragionamento del giudice si fonda sul regime transitorio previsto dallo stesso decreto: l'art. 3 c. 7 del citato decreto legislativo dispone che "le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data". Dunque: per le posizioni già in esecuzione prima del 14 febbraio 2025, la norma non opera retroattivamente. Il credito non può essere "bloccato" sulla base di una regola nata dopo l'avvio dell'azione.

Il secondo provvedimento è più incisivo e porta a conseguenze opposte per le esecuzioni post-riforma. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza collegiale del 20 maggio 2026, si è pronunciato sull'interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati di cui al D.Lgs. 116/2024 e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi; il provvedimento approfondisce, soprattutto sotto il profilo processuale, le ragioni che spingono verso la soluzione maggiormente coerente con il principio di effettività della tutela, del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso.

Il collegio non si ferma alle sanzioni amministrative. Anche a non voler predicare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati — invero difettante di un'espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale — tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati, con la conseguenza che diviene prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi. Ciò in quanto, diversamente ragionando, l'essenza stessa dell'impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.

Un ulteriore provvedimento della stessa sede completa il quadro. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17 febbraio 2026 (G.I. Dott. Natali), si è espresso sulla prova della cessione dei crediti in blocco e sulla possibile ricostruzione della stessa quale titolo esecutivo. Questo provvedimento incrocia il profilo autorizzativo con quello probatorio: la catena di legittimazione del gestore deve essere completa sia sul piano della titolarità del credito sia su quello della regolarità soggettiva del soggetto che agisce.

Sul versante processuale, il collegio pugliese ha ragionato in termini di capacità di agire processuale, non di mera legittimazione in senso stretto. Dovendosi selezionare una fra le categorie processuali già in uso dal Codice di rito, deve ritenersi che il riferimento debba essere non alla legittimazione ad agire — che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare — ma alla capacità di agire in via processuale, quale profilo più ampio che è la proiezione dinamica in sede giudiziaria della capacità di agire sul piano sostanziale, quale attitudine generale del soggetto a compiere atti giuridici. Questo distinguo non è accademico: la capacità processuale è rilevabile d'ufficio, a differenza di certe eccezioni che richiedono l'impulso di parte.

Vi è anche una riflessione originale che merita essere segnalata: il Tribunale costruisce un'analogia concettuale con la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese. Un fenomeno simile alla cessazione legale dell'attività può essere individuato nell'estinzione di una società per effetto dell'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, nel quale caso la società cessa di esistere come soggetto giuridico, per cui perde non solo la propria capacità di agire ma anche quella giuridica; nel caso della mera cessazione dell'attività di fonte legale, deve ritenersi che ad essere incisa sia la sola capacità di agire. La perdita dell'autorizzazione non annulla il soggetto giuridico, ma ne comprime radicalmente la capacità di stare in giudizio per esigere crediti NPL.

Come osservava Rudolf von Jhering in Lo scopo nel diritto, il diritto non è fine a se stesso: esso esiste per garantire la protezione di interessi reali. La norma sull'albo gestori NPL persegue precisamente questo: assicurare che chi esige un credito deteriorato operi secondo regole di trasparenza e vigilanza verificabili. Ridurla a una mera prescrizione amministrativa — come alcuni sostenevano — svuoterebbe lo scopo per cui la norma esiste.

Sul piano pratico, chi subisce oggi un pignoramento o un precetto da parte di un gestore NPL deve compiere una verifica immediata in tre passaggi. Primo: accertare la data di acquisto del credito da parte del cessionario, confrontandola con il 14 febbraio 2025 (data di operatività dell'albo). Secondo: consultare il registro ufficiale dei gestori di crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d'Italia per verificare l'iscrizione del soggetto agente. A partire dall'8 settembre 2025, solo le società iscritte nell'Albo possono svolgere attività di gestione di crediti deteriorati ai sensi dell'art. 114.5 del TUB. Terzo: verificare se il regime transitorio di sei mesi sia decorso senza presentazione dell'istanza di autorizzazione. I soggetti che vorranno iscriversi nel nuovo albo senza interrompere la propria attività, dovevano farlo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa emanata da Banca d'Italia; in caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, tali soggetti devono obbligatoriamente interrompere lo svolgimento di ogni attività riconducibile alla prestazione di attività riservate.

Se il gestore è privo di iscrizione e l'acquisto del credito è successivo all'entrata in vigore delle disposizioni attuative, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è il veicolo naturale per sollevare la questione. L'argomento da sviluppare non è la nullità dell'atto notificato in sé — su cui non esiste espressa previsione — ma la carenza sopravvenuta di capacità di agire del soggetto che lo ha emesso: una categoria processuale di rango superiore, rilevabile d'ufficio, che impone al giudice dell'esecuzione di sospendere e, secondo il Tribunale di Brindisi, dichiarare l'improcedibilità dell'azione. È questo il nucleo più innovativo dell'orientamento pugliese, e anche il più controverso: altri giudici potrebbero seguire percorsi interpretativi diversi, privilegiando le sole sanzioni amministrative. Ma il solco è aperto.

Come recita il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. Per il debitore ceduto, la vigilanza sull'albo della Banca d'Italia è diventata la prima mossa difensiva da compiere.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP