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Carte Revolving: Clausole Nulle, Usura, Rimborsi e Tutele Legali - Studio Legale MP - Verona

Irregolarità nei contratti di carte revolving: nullità, tassi usurari e difesa del consumatore

Le carte di credito revolving possono nascondere insidie legali: clausole contrattuali nulle o vessatorie, tassi di interesse ai limiti dell’usura, omissioni nelle informazioni obbligatorie. In questo articolo esaminiamo in dettaglio tali irregolarità – dalla nullità delle clausole abusive ex art. 33 Codice del Consumo, all’usura oggettiva e “in concreto” nei tassi applicati, fino alle violazioni della trasparenza bancaria – e illustriamo gli strumenti di tutela del consumatore, sia stragiudiziali (reclami, Arbitro Bancario Finanziario) sia giudiziali, inclusa la possibilità di ottenere rimborsi degli interessi e riduzioni del debito residuo. Concludiamo affrontando il tema dei termini di prescrizione per far valere i propri diritti.

 

Nullità delle clausole contrattuali nelle carte revolving

Nei contratti di credito “revolving” (carte di credito a rimborso rateale) alcune clausole possono risultare nulle sin dall’origine, in quanto violano norme imperative o diritti fondamentali del consumatore. La nullità comporta che tali clausole sono giuridicamente inefficaci e come se non fossero mai esistite, con il conseguente ricalcolo delle obbligazioni economiche senza tenerne conto. Tra i principali motivi di nullità contrattuale nelle carte revolving rientrano:

Mancanza di requisiti formali essenziali: ad esempio, l’assenza della forma scritta ove richiesta (i contratti di credito devono essere redatti per iscritto a pena di nullità) o la mancata consegna di una copia al cliente. Se il contratto non è sottoscritto o non viene rilasciato al consumatore, può esserne dichiarata la nullità.

Contrasto con norme imperative di legge: è il caso di clausole che prevedano interessi usurari (in violazione dell’art. 1815 c.c. o della legge antiusura), oppure oneri non trasparenti in violazione del Testo Unico Bancario (TUB) e relative disposizioni. Tali pattuizioni, contrarie a norme imperative, sono colpite da nullità ex lege (art. 1418 c.c.).

Soggetto non autorizzato: una recente sentenza ha chiarito che il contratto di carta revolving concluso presso un esercizio commerciale non abilitato e con personale privo dei requisiti di legge è nullo per contrarietà a norme imperative sulla mediazione creditizia (Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 12838/2025). Ciò significa che se la carta è stata promossa e sottoscritta in negozio da personale non iscritto negli appositi albi all’epoca vigenti, l’intero contratto può essere dichiarato nullo per violazione della normativa all’epoca (D.lgs. 374/1999 e d.m. 13/12/2001) che riservava tali attività a intermediari finanziari autorizzati. In tal caso il consumatore è tenuto a restituire solo il capitale ricevuto, senza interessi, aprendo la strada al rimborso di tutti gli interessi già pagati.

Va ricordato che la nullità di una clausola non travolge l’intero contratto se questa non era essenziale: ad esempio, la nullità di una clausola relativa agli interessi comporta che non sono dovuti interessi (o si applicano quelli legali in alcuni casi), ma il contratto può proseguire per la sola restituzione del capitale. L’art. 1815, comma 2 c.c. infatti stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la relativa pattuizione è nulla e non sono dovuti interessi, con la conseguenza pratica di un finanziamento a costo zero oltre al recupero di quanto indebitamente pagato. Analogamente, clausole contrattuali che violano altre norme protettive sono dichiarate nulle ipso iure. È importante sottolineare che la nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice e non si sana con il tempo: il consumatore può farla valere in ogni momento (trattandosi di nullità di protezione, in quanto posta a tutela di interessi superindividuali).

Clausole vessatorie e Codice del Consumo

Oltre alle nullità “assolute” previste dal codice civile e da leggi speciali, i contratti di carte revolving possono contenere clausole vessatorie, ossia condizioni che determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore nei rapporti contrattuali, ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). Tali clausole, se non sono state oggetto di trattativa individuale, si presumono abusive e quindi nulle. Come recita un antico adagio latino, «clausulae inconsuetae semper inducunt suspicionem» – le clausole inusuali inducono sempre sospetto: nel dubbio interpretativo si tende a favorire il consumatore (interpretatio contra proferentem), ed è onere del professionista dimostrare che la singola clausola è stata effettivamente negoziata col cliente (art. 34, comma 5 Cod. Cons.).

Rientrano tra le possibili clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo (inclusi quelli revolving) ad esempio:

Clausole penali eccessive: sanzioni esagerate in caso di morosità, cumulate magari con alti interessi di mora. L’art. 33, comma 2, lett. f) Cod. Consumo considera vessatoria – salvo prova contraria – la clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di somme manifestamente eccessive a titolo di risarcimento o penale. Un tribunale ha recentemente dichiarato nulla per abuso la clausola di un finanziamento revolving che cumulava una penale dell’8% sul capitale residuo con interessi di mora al 14,60% annuo, ritenendo che nel complesso l’onere (22,60% sul capitale) fosse sproporzionato e contrario a buona fede (Trib. Modena, Sez. II civ., sent. 19/10/2025). Anche se i singoli tassi presi isolatamente erano sotto la soglia usura, la loro combinazione creava uno squilibrio significativo a danno del cliente.

Decadenza dal termine e risoluzione anticipata: clausole che prevedono la decadenza dal beneficio del termine (cioè l’obbligo di pagare immediatamente tutto il debito residuo) al minimo ritardo, oppure la facoltà dell’intermediario di risolvere il contratto unilateralmente senza adeguato preavviso, possono essere vessatorie. Ad esempio, prevedere che il mancato pagamento di una singola rata comporti immediatamente l’intera esposizione esigibile e magari l’applicazione di ulteriori penali potrebbe essere considerato un onere eccessivo per il consumatore.

Modifiche unilaterali sfavorevoli: clausole che consentono all’emittente della carta di modificare unilateralmente i tassi o le condizioni economiche senza un valido motivo e senza adeguato preavviso o possibilità di recesso per il consumatore. Il Codice del Consumo (art. 33, comma 2, lett. m) qualifica vessatorie le clausole che consentono al professionista di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali senza un giustificato motivo indicato nel contratto.

Limitazioni di responsabilità e tutele legali: ad esempio clausole che escludano o limitino in anticipo la responsabilità dell’intermediario per inadempimenti, oppure che impongano al consumatore restrizioni nell’esercizio di diritti (rinuncia a contestazioni, forum non conveniens, arbitrati obbligatori). Queste condizioni sbilanciano il rapporto a sfavore del cliente e sono generalmente nulle.

Le clausole vessatorie sono nullità relative che operano a vantaggio del solo consumatore: significa che solo il consumatore può farle valere (non l’azienda) e che la loro invalidità non travolge l’intero contratto, il quale rimane valido senza le clausole abusive. La giurisprudenza più aggiornata ha inoltre specificato che la doppia firma di approvazione specifica ex art. 1341-1342 c.c. non basta a “salvare” una clausola vessatoria, se di fatto non vi è stata una trattativa personalizzata sul punto. La Corte di Cassazione ha ribadito che la trattativa deve essere concreta ed effettiva, con reale possibilità di scelta per il consumatore (Cass. civ., sent. n. 18834/2025). In mancanza di prova di una negoziazione individuale, la clausola vessatoria resta nulla.

Usura oggettiva e “usura in concreto” nei tassi applicati

Uno degli aspetti più spinosi delle carte revolving è l’elevato tasso di interesse applicato sul credito utilizzato, spesso molto superiore a quello di un normale prestito personale. Non di rado, sommando interessi e commissioni, il costo effettivo sfiora (o supera) la soglia di usura stabilita dalla legge 108/1996. Bisogna distinguere:

Usura oggettiva (originaria): si ha quando il TAEG (tasso annuo effettivo globale) concordato supera il tasso soglia vigente al momento della stipula. La soglia d’usura è pubblicata trimestralmente dal Ministero, calcolata sui tassi medi aumentati di un margine. Se il tasso pattuito ab origine eccede tale limite, la clausola interessi è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c. come detto). Ad esempio, se in un contratto del 2022 il TAEG effettivo della carta revolving (comprensivo di interessi, commissioni e spese) risulta del 25% annuo a fronte di un tasso soglia del 20%, siamo in presenza di usura oggettiva. In tal caso il consumatore potrebbe richiedere che tutti gli interessi pagati vengano restituiti e che il debito residuo venga ridotto al solo capitale. Nessuna pattuizione può giustificare interessi usurari: la legge considera usurario qualunque interesse che superi la soglia, anche se concordato tra le parti, e la conseguenza penale (art. 644 c.p.) e civile è severa.

Usura soggettiva (“in concreto”): è una fattispecie più sfumata, prevista dall’art. 644 c.p., che si realizza quando, pur senza superare formalmente la soglia, gli interessi o vantaggi ottenuti dall’intermediario sono comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, e chi li ha dati o promessi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. In altre parole, il tasso potrebbe essere sotto soglia ma, dati i costi complessivi e la situazione del debitore, risultare comunque usurario in concreto. Nella pratica civile, l’usura soggettiva è di difficile accertamento, poiché richiede prova della particolare debolezza del cliente e dell’approfittamento di essa da parte del finanziatore. Tuttavia, la presenza di commissioni occulte o spese esagerate (come polizze assicurative abbinate, commissioni di utilizzo fido eccessive, ecc.) può essere valutata dal giudice per dichiarare il costo complessivo del credito contrario a buona fede e meritevole di riduzione. In alcuni casi, tribunali hanno ridotto o azzerato gli interessi dovuti ritenendo il contratto squilibrato oltre la normale alea contrattuale, pur senza formale superamento della soglia penale.

Va però chiarito che la Cassazione ha escluso che il superamento del tasso soglia in corso di rapporto (c.d. usura sopravvenuta) determini nullità o inefficacia della clausola di interessi: ciò che rileva è il tasso pattuito al momento della stipula, non le variazioni successive (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 421/2025). In altri termini, se al tempo della firma il TAEG era lecito, il fatto che in seguito i tassi medi siano scesi e rendano il tasso contrattuale superiore alla soglia attuale non comporta usura sopravvenuta giuridicamente sanzionabile – resta però la possibilità, in tali casi, di contestare l’eccessiva onerosità sopravvenuta o di chiedere una rinegoziazione, ma non la nullità della clausola. Ad ogni modo, è buona prassi verificare sempre il TAEG effettivo applicato: in presenza di dubbi, un perito può calcolare il tasso reale incluso di tutte le voci (interessi nominali, interessi di mora, commissioni mensili, spese annuali, premi assicurativi obbligatori, ecc.) per confrontarlo con la soglia antiusura del periodo. Se risulta oltre soglia, si può agire per far dichiarare la gratuità del finanziamento e ottenere la restituzione degli interessi già corrisposti. Come ha affermato icasticamente un giudice, “il mercimonio del denaro a usura è una piaga da estirpare senza esitazioni, essendo il lucro smodato contrario ai principi dell’ordine pubblico economico”.

Trasparenza bancaria e doveri di informazione precontrattuale

Un altro profilo di irregolarità nelle carte revolving riguarda le possibili violazioni della normativa sulla trasparenza bancaria e la corretta informativa precontrattuale. Gli intermediari finanziari sono tenuti per legge a fornire al consumatore informazioni chiare, complete e veritiere circa le condizioni economiche del credito. In Italia, tali obblighi discendono principalmente da:

Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs. 385/93) – in particolare gli artt. 115 e seguenti impongono che siano indicate per iscritto tutte le condizioni praticate (tassi, commissioni, spese) nei contratti bancari, e l’art. 117 TUB prevede la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi o in mancanza di forma scritta.

Delibera CICR sulla trasparenza (es. Delibera CICR 4/3/2003, applicativa dell’art. 117 TUB) e successive – disciplina le modalità di pubblicità dei tassi e la formula di calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) per i vari prodotti di credito.

Istruzioni di Banca d’Italia (varie disposizioni emanate nel tempo, es. aggiornamenti 2009, 2011, 2016 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) – che dettagliano gli obblighi di consegna del documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), i contenuti minimi del contratto, l’evidenza di clausole particolarmente onerose, etc.

Una tipica irregolarità è la mancata o errata indicazione del TAEG nel contratto. Per i contratti di credito al consumo, l’art. 125-bis TUB (introdotto con D.lgs. 141/2010) prevede espressamente la nullità delle clausole relative a costi non indicati correttamente nel TAEG. In altre parole, se alcuni oneri non sono stati inclusi nel calcolo del TAEG indicato al cliente, quei costi non sono dovuti. La sanzione è la riduzione del tasso applicato al tasso nominale minimo BOT vigente al momento, per il periodo in cui l’anomalia si è verificata. Ad esempio, se una commissione mensile o un costo di incasso rata non era stato computato nel TAEG dichiarato, quella voce può essere azzerata o il tasso ribassato. È importante notare che secondo una recente giurisprudenza di legittimità l’errata indicazione del TAEG di per sé non sempre comporta la nullità dell’intero contratto (Cass. civ., ord. n. 14741/2022), ma certamente integra una violazione della normativa sulla trasparenza che può dare luogo a sanzioni contrattuali specifiche (nullità parziale ex art. 117 TUB per i soli costi non dichiarati, con ricalcolo in favore del cliente).

Altre violazioni comuni della trasparenza includono:

Fogli informativi carenti o non consegnati: il consumatore deve ricevere prima della firma un prospetto dettagliato di tutte le condizioni. Se ciò non è avvenuto, o se nel prospetto mancavano voci poi addebitate, vi è inadempimento degli obblighi informativi.

Pubblicità ingannevole sul tasso: spesso le carte revolving vengono pubblicizzate con frasi tipo “piccole rate, grande flessibilità” senza evidenziare adeguatamente il costo effettivo. La legge richiede che in ogni messaggio promozionale di credito al consumo siano indicati in modo chiaro TAEG, importo e numero rate, eventuali costi aggiuntivi, altrimenti la pubblicità è scorretta.

Mancata evidenza di clausole critiche: ad esempio non mettere in debito risalto clausole di variazione tasso, o di polizze assicurative facoltative (spesso vendute come obbligatorie). L’informazione precontrattuale deve essere completa: il cliente va avvisato dei rischi di un uso improprio della carta, del meccanismo di ricalcolo degli interessi (sul saldo residuo), dei potenziali costi di prolungamento del debito se si paga solo la rata minima.

La violazione degli obblighi di trasparenza può dare luogo a diverse conseguenze. In alcuni casi, come visto, scatta la nullità di specifiche condizioni economiche con diritto del cliente alla restituzione di quanto pagato in eccesso. In altri, la banca può essere sanzionata dalle Autorità (Banca d’Italia o AGCM) per pratiche commerciali scorrette. Dal punto di vista civilistico, il consumatore può agire per inadempimento contrattuale e chiedere la risoluzione o il risarcimento del danno se dimostra di aver subito un pregiudizio (ad es. aver sottoscritto un contratto per lui svantaggioso perché non gli furono fornite le informazioni corrette). Di certo, la mancata trasparenza mina la validità del consenso del consumatore, il quale potrebbe non aver compreso appieno il costo complessivo del credito. Anche la Corte di Cassazione ha sottolineato che la trasparenza è fondamentale nei prodotti finanziari complessi come le revolving, e la sua mancanza può integrare un abuso a danno del cliente meritevole di tutela (si vedano pronunce del 2025 in materia di contratti revolving poco chiari).

Tutele del consumatore: soluzioni stragiudiziali e giudiziali

Di fronte a queste irregolarità, come può agire il consumatore titolare di una carta revolving? È consigliabile procedere per gradi:

1. Reclamo interno all’intermediario: in caso di contestazione di addebiti o clausole, il primo passo è inviare un reclamo scritto all’intermediario finanziario (banca o finanziaria emittente della carta). Il reclamo deve descrivere i motivi (ad es. “contestazione di interessi usurari”, “clausola contrattuale nulla o vessatoria”, “costi non trasparenti”) e le richieste (es. rimborso di X euro di interessi, annullamento della clausola Y, rinegoziazione del piano di rimborso, ecc.). La banca ha 60 giorni di tempo per rispondere. Spesso già in fase di reclamo, allegando perizie o citando sentenze favorevoli, si riesce ad ottenere una proposta transattiva di riduzione del debito o storno di interessi, poiché l’intermediario può preferire evitare un contenzioso dall’esito incerto.

2. Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Se il reclamo non ottiene risposta soddisfacente, il consumatore può rivolgersi all’ABF, un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie. L’ABF (istituito da Banca d’Italia) esamina in modo relativamente rapido e poco costoso (20 euro di contributo) i ricorsi dei clienti bancari. In materia di carte revolving, l’ABF ha spesso accolto ricorsi disponendo la restituzione di somme indebitamente addebitate o la riduzione dei tassi applicati, soprattutto in presenza di vizi documentali (mancata indicazione del TAEG) o interessi oltre soglia. Va detto che le decisioni ABF non sono vincolanti come una sentenza, ma se l’intermediario non vi si conforma finisce in un registro pubblico dei “cattivi pagatori” (indice di inadempimento) con danno reputazionale. Nella maggior parte dei casi, le banche eseguono le decisioni ABF. Il procedimento presso l’Arbitro è documentale: il consumatore presenta ricorso online, l’intermediario si difende per iscritto e dopo circa 6-9 mesi arriva la decisione. È una strada consigliabile quando l’importo in gioco non è altissimo, perché evita i tempi e costi della giustizia ordinaria.

3. Azione giudiziale: Se la via stragiudiziale non porta risultati, resta la causa civile dinanzi al tribunale. Il consumatore può agire sia in via difensiva (ad es. opponendosi a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla finanziaria per il mancato pagamento, eccependo nullità e usura in via riconvenzionale) sia in via di attacco (citando in tribunale l’intermediario per far accertare la nullità di clausole e chiedere la restituzione di quanto pagato). Nella causa, sarà fondamentale produrre il contratto e i documenti contabili (estratti conto, prospetti di calcolo interessi) e spesso servirsi di una consulenza tecnica per determinare tassi effettivi e importi da restituire. I profili giuridici da far valere potranno includere tutti quelli sopra esaminati: nullità per usura, nullità di clausole vessatorie, inadempimento degli obblighi informativi, etc. In genere, se viene accertata l’applicazione di interessi usurari o la presenza di clausole nulle, il giudice ridetermina il saldo considerando non dovute le somme illegittime. Ciò può portare ad uno scenario in cui il debito residuo del consumatore viene drasticamente abbattuto o addirittura azzerato (se gli interessi superavano il capitale già pagato, la banca potrebbe dover restituire la differenza). Emblematica in proposito è stata la pronuncia della Cassazione citata prima (Cass. 12838/2025) che ha aperto la strada a rimborsi per migliaia di consumatori con carte revolving stipulate negli anni 2000: contratti nulli e soli interessi da restituire.

In sede giudiziale, il consumatore è oggi favorito da un orientamento giurisprudenziale molto attento alla tutela del contraente debole. Le Corti (anche di merito, come diverse sentenze di tribunali e corti d’appello nel 2025-2026) mostrano crescente sensibilità verso gli abusi nel credito al consumo, riconoscendo la natura predatoria di certi tassi e la poca chiarezza di taluni contratti. “Summum ius, summa iniuria” scriveva Cicerone: applicare in modo estremo il diritto può divenire estremo atto di ingiustizia. Così, i giudici bilanciano il principio per cui “pacta sunt servanda” (i contratti vanno rispettati) con la necessità di sanzionare quelle pattuizioni che travalicano i limiti della legge e della buona fede, diventando essi stessi fonte di ingiustizia. In concreto, se la finanziaria ha agito scorrettamente, il giudice può anche condannarla alle spese legali e segnalare la questione alle Autorità di vigilanza.

Da segnalare che nelle controversie seriali su clausole e usura è talvolta possibile avviare azioni collettive o aderire a iniziative delle associazioni di consumatori, le quali spesso forniscono assistenza tecnica e legale (oltre a diffondere le vittorie giudiziarie, creando un precedente virtuoso). In ogni caso, affidarsi a un legale esperto in diritto bancario è fondamentale per valutare la strategia migliore e per quantificare con precisione l’entità degli importi recuperabili.

Rimborsi degli interessi e riduzione del debito residuo

Quali risultati concreti può ottenere il consumatore che dimostri le irregolarità nel proprio contratto di carta revolving? Le principali forme di rimedio economico sono:

Restituzione degli interessi indebitamente pagati: se viene accertata l’usurarietà del tasso o la nullità di clausole di costo, tutti gli interessi, commissioni e spese pagati in forza di quelle previsioni contrattuali vanno restituiti al cliente, in quanto pagamenti indebiti. Spesso si tratta di somme ingenti, accumulate nel corso di anni di utilizzo della carta. Si pensi ad un fido revolving di 5.000 € rimborsato con rate minime: il consumatore può aver versato anche il doppio in soli interessi. Se emerge l’usura o la nullità della clausola di interesse, l’importo eccedente il capitale deve essergli rimborsato.

Riduzione (o annullamento) del saldo debitorio residuo: qualora il cliente sia ancora debitore verso la banca (ad esempio rimangano 3.000 € da pagare secondo il contratto), l’eliminazione degli interessi e oneri illeciti comporterà un ricalcolo al ribasso di quel saldo. In molti casi, dal ricalcolo può risultare che il cliente ha già rimborsato tutto il capitale inizialmente ottenuto e anzi ha pagato più del dovuto. In tal caso, non solo non deve più nulla, ma matura un diritto di credito verso la finanziaria per la parte eccedente.

Conversione del contratto in finanziamento “a tasso zero”: quando la clausola degli interessi viene eliminata, la carta revolving si trasforma di fatto in un finanziamento senza interessi: il cliente dovrà restituire solo il capitale utilizzato, eventualmente rateizzandolo secondo quanto già pagato. Ad esempio, se su un utilizzo di 1.000 € il cliente ha pagato 50 € al mese per 24 mesi (1.200 € totali) e viene dichiarata nulla la clausola interessi, quei 200 € eccedenti sono da restituire e il piano si considera concluso con il capitale rimborsato.

Eliminazione di segnalazioni negative: un effetto indiretto importante: se il contratto era nullo o gli interessi non dovuti, eventuali segnalazioni in Centrale Rischi o banche dati per rate non pagate dovrebbero essere cancellate, non essendo più legittimo considerare in mora il cliente per importi che non erano dovuti. Si può quindi ottenere la riabilitazione creditizia oltre al danno morale per segnalazioni scorrette (in alcuni casi riconosciuto).

Naturalmente, l’entità dei rimborsi dipende da quanto effettivamente pagato e dall’ampiezza delle irregolarità riscontrate. È cruciale quantificare correttamente il debito residuo ricalcolato: spesso è consigliabile far svolgere una perizia contabile che determini il saldo corretto sottraendo gli interessi e costi illegittimi e imputando i pagamenti già fatti prima a estinzione del capitale. Da ciò si capirà se il rapporto dare-avere è a favore della banca o del cliente.

Non va trascurato l’aspetto fiscale: le somme rimborsate a titolo di interessi indebitamente pagati non costituiscono reddito tassabile per il consumatore (sono semplici restituzioni di quanto pagato in più). Viceversa, per la banca possono costituire minusvalenze deducibili. In caso di accordo transattivo (ad esempio la banca offre di rimborsare il 50% degli interessi per evitare il giudizio), è bene formalizzare che si tratta di rimborso di indebito oggettivo, così da non avere contestazioni future.

Infine, una menzione va fatta alla possibilità di ricontrattare: alcune finanziarie, di fronte a contestazioni fondate, propongono di trasformare il debito revolving in un prestito a tasso agevolato o saldo e stralcio. Questa è un’opzione da valutare con il supporto di un legale: se il nuovo accordo è conveniente (ad esempio stralcio del 70% del debito residuo), potrebbe convenire accettare per chiudere la vicenda rapidamente, a meno che le probabilità in giudizio di ottenere un risultato ancora migliore siano alte. In sintesi, l’obiettivo è liberare il consumatore dal “cappio” del debito rotativo e restituirgli quanto pagato in eccesso. Come disse in maniera pungente Ezra Pound, «Un popolo che non s’indebita fa rabbia agli usurai»: sottrarsi all’indebitamento ingiusto e far valere i propri diritti è il modo migliore per far “arrabbiare” – o meglio, rendere innocui – coloro che lucrano su clausole e tassi illegittimi.

Prescrizione dei diritti e decorrenza dei termini

Un ultimo aspetto cruciale è la prescrizione delle azioni del consumatore. In linea generale:

Azione di nullità: le nullità di clausole o del contratto (nullità “di protezione”) non si prescrivono, nel senso che si possono far valere in ogni tempo. Ad esempio, un consumatore che ha stipulato una carta revolving nel 2015 con clausole vessatorie potrebbe anche nel 2026 eccepirne la nullità in giudizio. La nullità infatti è imprescrittibile e rilevabile d’ufficio. Tuttavia – attenzione – diverso è il discorso della ripetizione di indebito, cioè il diritto a ottenere la restituzione delle somme pagate in virtù di quella clausola nulla: questo diritto è di natura creditoria e si prescrive in 10 anni. Più precisamente, secondo la giurisprudenza, il termine decennale decorre dai singoli pagamenti indebiti. Quindi, se ho pagato rate con interessi usurari per anni, posso recuperare quelli pagati negli ultimi 10 anni (salvo cause interruttive che abbiano congelato il termine). È importante quindi, se si scopre l’anomalia, interrompere formalmente la prescrizione con un reclamo o messa in mora scritta, così da poter richiedere indietro tutti gli importi sin dall’inizio del rapporto.

Azione risarcitoria per danni da pratiche commerciali scorrette: queste ricadono nella prescrizione ordinaria (10 anni) dal momento in cui si è manifestato il danno. Ad esempio, un danno da segnalazione illegittima in Centrale rischi va fatto valere entro 10 anni.

Opposizione a decreto ingiuntivo: se la finanziaria ottiene un D.I. per il saldo presunto dovuto, il consumatore ha solo 40 giorni per fare opposizione e far valere in quella sede eventuali nullità o usura. È essenziale quindi non lasciar scadere i termini processuali. In caso di cartella esattoriale (per crediti ceduti, ecc.), i termini di opposizione sono ancora più stringenti (30 o 40 giorni a seconda dei casi).

Termini di decadenza nelle contestazioni bancarie: alcune normative prevedono termini di decadenza (es. per contestare l’addebito in conto di interessi anatocistici una vecchia norma prevedeva 60 giorni dall’estratto conto, ma nel caso delle carte revolving di solito non si applicano decadenze così brevi, trattandosi di credito al consumo). Comunque, appena il consumatore si rende conto della problematica, conviene agire senza indugio.

Un aspetto peculiare riguarda i contratti già estinti: se la carta revolving è stata chiusa e il cliente ha pagato tutto, può comunque agire per farsi restituire ciò che ha pagato in eccedenza rispetto al capitale. In questo caso la giurisprudenza discute da quando decorre il termine decennale: c’è chi lo fa decorrere dall’ultimo pagamento effettuato (concependo il rapporto come una serie di indebiti ognuno con la sua prescrizione decennale) e chi invece dal momento della chiusura del rapporto di credito (vedendo il rapporto unitariamente). Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2022 (sent. n. 41994/2022) hanno chiarito che per i rapporti bancari continuativi il diritto alla ripetizione decorre dalla chiusura del conto (principio forse estensibile alle aperture di credito). Quindi, per prudenza, se la carta è chiusa da oltre 10 anni, potrebbe esserci rischio di prescrizione del diritto al rimborso. Se invece il rapporto è chiuso da meno di 10 anni, si può agire. Anche qui l’importante è aver interrotto la prescrizione magari con una lettera raccomandata di contestazione.

Infine, è utile notare che la prescrizione può essere anche eccepita dalla banca per difendersi dalla richiesta di ripetizione: spetterà a essa dimostrare che il termine è decorso. In ogni caso, quando si ha un contenzioso su questi temi, conviene far valere tutti i motivi entro i termini di legge, per non precludersi strade: ad esempio, in un’opposizione a D.I. presentare subito l’eccezione di nullità e la domanda di restituzione. Se si lasciasse passare il giudizio monitorio senza agire, poi far valere le nullità in un separato giudizio potrebbe essere più complesso. Anche qui, il consiglio è di farsi assistere tempestivamente: i diritti dei consumatori ci sono e sono forti, ma vanno esercitati con cognizione di causa e nei tempi giusti.

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  • 10 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

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