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Decreto ingiuntivo e mutuo: contestazioni precise o rigetto - Studio Legale MP - Verona

Onere di allegazione, prova e CTU nelle cause bancarie su usura e conteggi

 

Il precedente del Tribunale di Roma e il messaggio pratico

La decisione di riferimento è Trib. Roma, sent. n. 18055/2025: opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore (e dai garanti) contro una SPV e il relativo servicer, su credito derivante da mutuo fondiario. Il Tribunale inquadra correttamente il giudizio di opposizione come ordinario giudizio di cognizione, ribadendo la regola per cui il creditore opposto è attore in senso sostanziale e deve provare il titolo e il fatto costitutivo del credito; specularmente l’opponente deve allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, senza potersi limitare a contestazioni assertive. 

Il punto che rende la sentenza “operativa” è la motivazione sul difetto di specificità delle doglianze bancarie: il Tribunale considera radicalmente generica la contestazione del quantum e, soprattutto, chiarisce che nei contratti bancari l’attore o l’opponente che deduce illegittimità (anatocismo, usura, addebiti indebiti) deve precisare operazioni, clausole e poste contestate, indicando parametri e periodi, perché solo così la controparte può difendersi e il giudice può decidere senza trasformare l’istruttoria in una ricerca esplorativa. Il rigetto dell’opposizione viene quindi ancorato non a una formula di stile, ma a un criterio di “verificabilità” delle deduzioni. 

Questo approccio ha un risvolto pratico duro: se l’atto è generico, il giudice può respingere le istanze istruttorie (in primis la CTU contabile) e arrivare a decisione immediata, confermando il decreto ingiuntivo e liquidando spese importanti. È una cesura netta tra contenzioso “costruito” e contenzioso “seriale”. 

 

Onere di allegazione e onere della prova: la differenza che decide la causa

Nel contenzioso bancario si confonde spesso l’onere della prova con l’onere di allegazione. La sentenza romana mostra che il problema nasce ancora prima della prova: se non si allegano fatti specifici, non c’è un thema decidendum tecnico su cui istruire (e non c’è un perimetro serio per una CTU). In termini di metodo, vale il brocardo: “Onus probandi incumbit ei qui dicit”. 

La richiesta di “precisione” non è un formalismo: è un presidio del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, quando la contestazione riguarda l’usura, non basta invocare la legge antiusura in astratto: serve indicare quali tassi si assumono pattuiti e/o applicati, in quali periodi e rispetto a quali soglie. Il Tribunale di Roma, coerentemente, collega la genericità anche alla violazione delle regole di esposizione dei fatti nell’atto introduttivo e alla tutela costituzionale del diritto di difesa. 

Questa traiettoria si innesta su un contesto normativo-processuale che, negli ultimi anni, spinge in modo crescente verso chiarezza e sinteticità “utile”: l’art. 121 c.p.c. impone che gli atti siano redatti in modo chiaro e sintetico; inoltre, il D.M. 7 agosto 2023 n. 110 ha introdotto criteri di redazione e limiti dimensionali, proprio per rendere gli atti più leggibili e strutturati, con effetti anche sui giudizi di impugnazione e sul controllo di ammissibilità. 

Sul piano culturale, la lezione (anche letteraria) è semplice: “Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”. Nel contenzioso bancario il “senso comune” è l’idea che basti scrivere “usura” o “anatocismo” per aprire la CTU e ricalcolare tutto; la giurisprudenza recente, invece, premia atti costruiti e penalizza atti improvvisati. 

 

Usura nel mutuo e contestazione del quantum: come rendere le censure verificabili

La sentenza del Tribunale di Roma è utile perché indica, con chiarezza rara, che cosa significa “contestazione specifica” in concreto, distinguendo i principali filoni difensivi tipici nei mutui: anatocismo, usura (anche sugli interessi di mora), addebiti non dovuti e ricostruzione del piano di ammortamento. 

Nel caso dell’anatocismo, la critica non può essere “la banca ha capitalizzato”: occorre specificare quali tassi erano pattuiti, dove sono scritti, quali importi sarebbero stati contabilizzati illegittimamente e in quale rapporto con l’erogazione e con l’ammortamento. In mancanza, la contestazione rimane un enunciato. 

Nel caso dell’usura, l’onere di specificazione è ancora più stringente: bisogna indicare il tasso concordato, quello che si assume effettivamente applicato, i criteri di determinazione, l’esatto periodo di superamento, i tassi soglia nei diversi periodi e conteggi chiari e verificabili sulle somme indebitamente percepite. Questo passaggio è centrale perché spiega perché molte opposizioni “saltano”: non falliscono sulla norma, falliscono sul metodo di calcolo e sulla tracciabilità dei dati. 

Da un punto di vista pratico, una contestazione verificabile su mutuo e usura dovrebbe almeno contenere, in modo intellegibile e documentato, questi elementi (non come teoria, ma come dati del tuo contratto e del tuo rapporto): contratto e condizioni economiche sottoscritte; piano di ammortamento e criterio di ammortamento; clausola di mora e criterio di decorrenza; elenco dei periodi oggetto di contestazione; indicazione dei tassi soglia applicabili per ciascun periodo; foglio di calcolo o prospetto con formule comprensibili e replicabili; indicazione puntuale delle poste che si chiedono di espungere o ricalcolare e del perché reminding il parametro legale. Questa impostazione è esattamente ciò che il Tribunale di Roma richiede quando afferma che l’attore non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve chiarire nel dettaglio le proprie censure. 

Un punto spesso ignorato è che non basta “citare una perizia”: se l’atto non spiega quali clausole sono censurate e come la perizia arriva ai risultati, il giudice può considerare la doglianza comunque generica. La sentenza romana è esplicita nel distinguere profilo assertivo e profilo probatorio, negando che l’elaborato tecnico possa “curare” l’assenza di allegazioni comprensibili nell’atto. 

 

CTU contabile e perizie di parte: usarle bene o perderle

Nel contenzioso bancario la CTU contabile è uno strumento potente, ma non è un passe-partout. La decisione del Tribunale di Roma conferma un orientamento costante: la CTU non deve sostituire le allegazioni di parte, né trasformarsi in indagine esplorativa per scoprire se esista un vizio; il giudice la usa quando c’è già una contestazione strutturata e quando un accertamento tecnico serve a quantificare o verificare, non a inventare il thema. 

Sul valore delle perizie di parte, la linea è altrettanto netta: la consulenza tecnica di parte è, di regola, un’allegazione difensiva a contenuto tecnico e non una prova piena; può orientare, ma non vincola il giudice. Questo è coerente con un recente arresto di legittimità che ribadisce che la “perizia stragiudiziale” non ha valore di prova ma, al più, di indizio, lasciando la valutazione al giudice di merito. 

Attenzione però: “non è prova” non significa “è inutile”. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la CTP può avere un ruolo decisivo nel contraddittorio tecnico, anche in appello, quando serve a confutare una CTU già svolta. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30996/2025 afferma che la produzione in appello di una perizia di parte finalizzata a contestare tecnicamente la CTU non viola l’art. 345 c.p.c. e che il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione. 

La regola pratica che ne discende è semplice e severa: la perizia di parte deve essere “processuale”, non solo “matematica”. Deve dialogare con le allegazioni e con le prove, deve indicare fonte dei dati, criteri, replicabilità, e deve essere coerente con l’oggetto della domanda. Se è un documento che vive “da solo”, viene trattato come una tesi non verificata. La vicenda esaminata dal Tribunale di Roma mostra esattamente questo esito: quando la parte si limita ad affermazioni apodittiche sulla quantificazione, senza spiegare criteri e clausole, l’istruttoria tecnica viene sterilizzata e la domanda non passa. 

 

SPV, servicer e crediti ceduti: prova del credito e nuove regole di mercato

Un dato del caso romano è ormai strutturale nel contenzioso: non litighi più solo con “la banca originaria”, ma spesso con SPV e servicer. Questo impone due cautele operative.

La prima è processuale: la parte che agisce in monitorio e poi resiste in opposizione deve dimostrare in modo robusto titolo, legittimazione e credito, anche tramite produzione contrattuale e documentazione contabile, e spesso mediante strumenti bancari come l’estratto conto o certificazioni ex TUB. Nel caso del Tribunale di Roma, le opposte hanno depositato, in fase di merito, contratto di mutuo, fideiussione, certificazione ex art. 50 TUB e comunicazioni di risoluzione e messa in mora; il giudice considera questa base documentale adeguata, spostando l’attenzione sulle carenze allegatorie dell’opponente. 

La seconda è regolatoria: il mercato delle cessioni e della gestione dei crediti deteriorati è entrato in una stagione di regole più stringenti. Il recepimento della direttiva europea sui credit purchasers e credit servicers è avvenuto con il d.lgs. 30 luglio 2024 n. 116, intervenendo sul TUB e introducendo un quadro per l’acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza. 

Nel 2025 la Banca d’Italia ha completato il presidio con Disposizioni di vigilanza per facilitate la gestione dei crediti in sofferenza, pubblicate in Gazzetta Ufficiale e accompagnate da comunicazioni operative e workshop per gli operatori interessati all’autorizzazione. Questo rafforza l’idea che, accanto al processo civile, cresce un livello di compliance e tracciabilità: più regole sul “come si gestisce” il credito, più aspettative di correttezza anche sul “come si prova” in giudizio. 

Sempre in questa cornice, è significativo che nel 2025 sia stata evidenziata l’estensione dell’Arbitro Bancario Finanziario anche ai gestori autorizzati di crediti in sofferenza, a conferma che il debitore non è solo un “bersaglio esecutivo”, ma un destinatario di tutele e regole di condotta nel ciclo di vita del credito ceduto. 

 

Giurisprudenza più recente e indicazioni operative per impostare l’opposizione

La sentenza del Tribunale di Roma si colloca su una linea giurisprudenziale che, nel biennio più recente, è diventata più rigorosa su specificità e prova, ma anche più tecnica sul ruolo degli elaborati contabili.

Sul versante dell’onere probatorio nel contenzioso da decreto ingiuntivo, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13667/2025 ribadisce che nell’opposizione non c’è inversione della posizione sostanziale delle parti: l’onere di provare il credito resta sul creditore opposto e la mancanza di documentazione contabile rilevante può incidere sull’an della pretesa, con applicazione di criteri ricostruttivi (compreso, in via residuale, il “saldo zero”) senza che il deficit probatorio sia sanato dalla mancata contestazione analitica dell’opponente. Questo orientamento è importante anche nei contenziosi “mutuo + accessori”, perché ricorda che la prova del credito non è un automatismo del monitorio. 

Sul versante della specificità delle impugnazioni e delle doglianze tecniche, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7382/2025 offre un messaggio molto vicino a quello del Tribunale di Roma: in controversie bancarie su capitalizzazione o usurarietà, l’atto che si limita a dissertazioni astratte o rinvii a perizie “teoriche” e non individua clausole, tassi e periodi è destinato a una risposta processuale negativa (inammissibilità o rigetto, a seconda del livello). La sostanza è che la tecnica deve essere agganciata al contratto concreto. 

Nel 2026, la Corte d’Appello di Ancona, sent. n. 37/2026, ha affrontato in modo ampio un contenzioso da opposizione a decreto ingiuntivo su mutuo fondiario, con temi tipici (usura anche “soggettiva”, TAEG/ISC, ammortamento “alla francese”, poteri officiosi del giudice). Anche qui il filo conduttore è il contenimento delle contestazioni non circostanziate e la tendenza a ricondurre le doglianze entro coordinate interpretative consolidate, soprattutto quando mancano allegazioni e prove puntuali. 

Sul piano delle regole di redazione degli atti, un’ulteriore spinta arriva da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 802/2026: la Corte collega la violazione dei limiti dimensionali del D.M. 110/2023 ai principi di chiarezza e sinteticità e chiarisce che l’effetto può incidere sull’esito processuale (inammissibilità quando l’atto diventa oscuro o inintelligibile) e, comunque, sulla regolazione delle spese. Tradotto: oggi l’atto “difettoso” può costare due volte, prima sul merito e poi sui costi. 

Indicazione operativa conclusiva, senza retorica: in una opposizione a decreto ingiuntivo su mutuo, la parola chiave non è “usura”, è “dimostrabilità”. Se vuoi contestare, devi dire esattamente che cosa, dove sta nel contratto, quando si applica, quale parametro legale viola e che effetto numerico produce. Altrimenti rischi la stessa traiettoria del caso romano: rigetto, conferma del decreto, spese elevate.

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  • 26 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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